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Ordinanza Interlocutoria — n. 32700/2023 — snciv Generato dall'IA

Court stays administrative fine appeal to consolidate eight related appeals against Consob's 2018 penalty decision.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation stayed the appeal against Consob's administrative fine for Veneto Banca's director, Piccarreta Cataldo, to consolidate it with eight other pending appeals. The defendant argued he lacked decision-making autonomy and that the evidence failed to prove his active role in the public offer campaign. The court decided to suspend the proceedings to evaluate the admissibility of joining all eight similar cases for a joint hearing.

Regesto Legislator

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Art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; Art. 191 T.U.F.; The court may stay an individual appeal to consolidate multiple related proceedings against the same administrative decision to ensure procedural efficiency and uniformity of judgment.

Parole chiave

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administrative fine consolidation Consob penalty appeal procedural economy joint hearing request financial market regulation sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie responsabilità per prospetti d'emissione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
All'esito di un procedimento ex art. 195 d.lgs.
Art. 191 T.U.F.
art. 2729 cod. civ
Con l'unico motivo di ricorsosi deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26296 del 2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15118/2021 R.G. proposto da: PICCARRETA CATALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato NEGRO ETTORE MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Massimo Ranieri, in Roma, via dei Tre Orologi, n. 14/a; -ricorrente- contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA - CONSOB, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato LOPATRIELLO STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERMETES MARIA LETIZIA, RANDISI GIANFRANCO, DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3148/2020, pubblicata il 2/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO. FATTI DI CAUSA 1. All'esito di un procedimento ex art. 195 d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), iniziato con l’attività di vigilanza e ispettiva condotta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (‘Consob’)presso Veneto Banca (‘VB’) nel corso del 2013, la predetta Autorità emetteva delibera n. 20431 del 10.05.2018 con la quale irrogava - ai sensi dell’art. 191 T.U.F., commi 1 e 3 – la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Piccarreta Cataldo per l’importo di € 120.000,00, oltre alla sanzione accessoria, per avere lo stesso violato - nel suo ruolo di dirigente (Direttore Centrale Mercato Italia) - l'art. 94, comma 1, T.U.F., sul rilievo che la predetta banca aveva omesso di adottare il prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico di azioni della medesima, in relazione alla campagna promozionale pianificata e realizzata nell'arco dell'intero anno 2013.

VB aveva emessonuove azioni, tramite aperture di libro , e aveva acquistato sul mercato secondario azioni proprie facendo ricorso al relativo fondo azioni, ricollocandole ai soci ovvero a nuovi richiedenti;operazioni rientra nti , a giudizio della Consob,nelle ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari che avrebbero comportato l’obbligo, disatteso, di pubblicazione preventiva del prospetto previsto dall’art. 94 T.U.F. 1.1. Piccarreta Cataldo impugnava la suddetta delibera innanzi alla Corte d’Appello di Venezia. A sostegno dell'opposizione, il Piccarreta lamentava la carenza di motivazione della delibera nella parte in cui ipotizzava a suo carico lo svolgimento di attività senza vincoli di subordinazione rispetto al management aziendale (Amministratore Delegato e Direzione Generale).

Egli, infatti, in quanto dirigente sottoposto gerarchicamente alla Direzione Generale (come risultante dall’organigramma della VB),non aveva nessun potere di agire direttamente sulle unità organizzative della Direzione Centrale Reti Distributive che svolgevano attività di contatto con la clientela della banca e da cui, poi, dipendevano le Direzioni Territoriali che egli non poteva certo indirizzare. Erroneamente, pertanto, gli sarebbe stato imputato un coinvolgimento partecipativo nelle altrui decisioni, attribuendogli mansioni non meramente esecutiverispetto alle attività di offerta delle azioni di VB, senza che l’agire di propria iniziativa -svincolandosi dalle istruzioni impartite dalla Direzione Generale e dagli organi di gestione -emergesse da alcun documento e da alcuna prova.

2. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 3148/2020,respingeva l'opposizione. Ricostruito il contesto fattuale nel quale VB aveva operato ai fini della ri-patrimonializzazione e della riduzione della tensione di liquidità che caratterizzava le sue azioni, la citata Corte territoriale attribuiva al ruolo apicale dell’opponente sia la conoscenza della campagna in atto di collocamento delle azioni, sia la sua fattiva partecipazione al progetto, c om e era possibile desumere dal contenuto di una e-mail inviata , in data 13.02.2013,dal Piccarreta ai Direttori Territoriali, confezionata a valle di un processo decisionale cui il Piccarreta aveva preso parte. 3.Piccarreta Cataldo ricorreva per la cassazione della citata sentenza della Corte veneta, affidando il ricorso ad un unico motivo. Si difendeva Consob depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorsosi deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Si sostiene con questo motivo che l'assunto principale su cui si basano la delibera della Consob e la decisione della Corte d'Appello di Venezia era che esso ricorrente si fosse attivato concretamente, con ampio margine di autonomia e libertà decisionale, per la predisposizione di attuazione del piano di vendita delle azioni realizzato dalla banca nel corso del 2013. Si aggiunge a tale circostanza fattuale che la Consob, prima, e la Corte d'Appello sarebbero, poi,pervenute tramite ragionamento presuntivo privo, però, a giudizio dello stesso ricorrente, dei caratteri della gravità, precisione e concordanza imposti dall'art.2729 cod. civ.

Più precisamente si evidenza che la Corte d'Appello aveva ritenuto acclarato il suo apporto causale al disegno di rafforzamento della banca sulla base della sola e-mail del 13.2.2013, inviata daesso ricorrente allo scopo di ricordare ai responsabili delle Direzioni Territoriali gli obiettivi di vendita per l'anno 2013 già stabiliti dall'Amministratore Delegato, dalla Direzione Generale nonché dal CdA di VB. Da quell'unico fatto noto rappresentato dalla e-mail di reminder menzionata era scaturito il fatto ignorato che il Piccarreta avrebbe avuto un ruolo attivo, agendo con autonomia nel predisporre la campagna di vendita delle azioni.

Quindi, mancava - deduce il ricorrente- il requisito della concordanza, poiché non sussiste va accordo tra il contenuto e il significato attribuito alla e-mail con gli altri elementi probatori, i quali, al contrario, riconducevano l'intera operazione alla volontà dell’AD e della Direzione Generale. Difettava , altresì, il requisito della gravità, consistente nella necessità che il fatto ignoto era statodesunto univocamente da quello noto in virtù di una regola probabilistica: l'e-mail inviata da esso Piccarreta non rivest iva né il carattere di novità nei contenuti, in quanto si limita va a riepilogare decisioni già assunte da altri, né di ordine indirizzato ai Direttori Territoriali non sottoposti gerarchicamente al Piccarreta, trattandosi di mera comunicazione di dati e numeri relativi alla concreta ripartizione degli obiettivi tra gli stessi destinatari dell'e-mail.

Mancava, insomma, qualsivoglia elemento indicativo di un potere decisionale in capo allo stesso ricorrente parificabile a quello degli organi di vertice. Quanto, infine, alla precisione (ricollegabile al concetto che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto, con un grado di probabilità che non lasci spazio ad un indirizzarsi verso altri fatti: v. Cass. n. 26296 del 2019), si osservava che, nel caso di specie, era incontestato che , sulla base dell'organigramma aziendale, esso P iccarreta fosse , da una parte,tenuto a rispettare le direttive del Condirettore Generale, e,dall'altro lato, che non aveva il potere di indirizzare l'operato delle Direzioni Territoriali: dal che si sarebbe dovuto evincere che dall'e-mail del 13 . 02 . 2013 non era possibile dedurre univocamente la prova dell'esistenza di margini di autonomia da parte delmedesimo ricorrente.

2. Il Collegio prende atto che, con avviso depositato il 24.10.2023, la Consulenza Legale della Consob ha reso not a la pendenza(effettivamente riscontrata), innanzi a questa Corte , di otto ricorsi promossi da altrettanti esponenti aziendali di Veneto Banca avverso sentenze emesse dalla stessa Corte d’Appello di Venezia a definizione di opposizioni dagli stessi formulate contro la medesima delibera Consob n. 20431 del 10.05.2018,oggetto della pronuncia qui impugnata. 2.1. Pertanto, sulla base di tale prospettazione, si ritiene opportunorinviare il presente ricorso a nuovo ruolo per valutare la riunibilità dei ricorsi riguardanti tutti la citata delibera Consob, con la possibile definizione congiunta deiricorsi formulati da più soggetti rappresentanti, a vario titolo,di Veneto Banca.