Cassation court dismisses appeal on gift simulation and reciprocal costs, upholding lower court's discretionary cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Di Martino brothers against the Court of Appeal's decision regarding a gift simulation claim and litigation costs. The appellants argued they should be considered third parties to the gift and that costs should be reciprocally offset due to mixed outcomes in their separate claims. The court held that creditors of the donor retain full evidentiary rights including presumptions under the Civil Code and that reciprocal loss of action does not mandate automatic cost compensation, leaving the judge's discretion on costs unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1414, 1415, 1417, 2727, 2729 c.c.; Art. 92, comma 2 c.p.c.: Creditors of the donor are third parties with full proof rights including presumptions; reciprocal loss of action does not compel mandatory cost compensation, leaving the judge's discretion on costs unreviewable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19138/2017 R.G. proposto da : DIMARTINO ROSARIO, DIMARTINO GIOVANNI, rappresentatie difesidagli avvocati BARONE GAETANO (BRNGNN36C30A014F), BARONE GUGLIELMO (BRNGLL65R30H163G); -ricorrenti- contro ZOCCO CARMEN, ZOCCO GIAMPIERO, elettivamente domiciliatiin ROMA,VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO (TRRMSM70A22G273V),rappresentati e difesidall'avvocato VINCIGUERRA FRANCESCO (VNCFNC52B25F210T); -controricorrenti- nonchè contro ZOCCO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO (TRRMSM70A22G273V),rappresentato e difeso dall'avvocato ASSENZA GIORGIO (SSNGRG55R08C927B); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 255/2017,depositata il 10/02/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Antonio Zocco e Giovanni Di Martino erano soci di una società in nome collettivo per la quale lavoravano Rosario Di Martino, figlio di Giovanni Di Martino, e Salvatore Bracchitta. Entrambi i lavoratori hanno agito in giudizio per vedere riconosciuto il credito da loro vantato a titolo di differenze retributive verso la società e, in particolare, a Rosario Di Martino è stato riconosciuto un credito di euro 47.187,24, e a Giovanni Di Martino un credito di euro 49.500.
Nel 2011 Giovanni Di Martino, obbligato in solido con Zocco, ha pagato l’intera somma dovuta a Bracchitta.
2. Nel 2013 Rosario e Giovanni Di Martino hanno convenuto in giudizio Antonio Zocco, la moglie Maria Teresa Gurrieri (poi deceduta) e i due figli Carmen e Giampiero Zocco, chiedendo di accertare la simulazione dell’atto con cui Antonio Zocco e la moglie avevano donato ai due figli due appartamenti e una autorimessa; Giovanni Di Martino ha agito anche in regresso nei confronti di Antonio Zocco in relazione al pagamento effettuato in favore di Bracchitta, chiedendo il pagamento della metà di quanto versato, pari a euro 24.750. I convenuti si sono costituiti, deducendo l’infondatezza della domanda di simulazione;
Antonio Zocco ha proposto domanda riconvenzionale, con cui ha chiesto di condannare Giovanni Di Martino a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società. Con sentenza n. 552/2016 il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda di regresso di Giovanni Di Martino e condannava Antonio Zocco a pagargli euro 24.750; rigettava la domanda di simulazione assoluta dell’atto di donazione proposta dagli attori; rigettava la domanda riconvenzionale di Antonio Zocco di condanna di Giovanni Di Martino a rendere il conto dell’attività di recupero di crediti della società; condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio in favore dei convenuti.
2. Rosario e Giovanni Di Martino hanno impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Catania, con sentenza 10 febbraio 2017, n. 255, ha rigettato il gravame, respingendo i motivi che contestavano il rigetto della domanda di accertamento della simulazione dell’atto di donazione e confermando la decisione sulle spese posta in essere dal giudice di primo grado.
3. Avverso la sentenza Rosario e Giovanni Di Martino ricorrono per cassazione. Resistono con controricorso Giampiero e Carmen Zocco; controricorso è svolto anche da Antonio Zocco. I ricorrenti hanno depositato due memorie, una memoria è stata depositata daAntonio Zocco e da Giampiero e Carmen Zocco. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727, 2729 c.c.: i ricorrenti, quali creditori del donante Antonio Zocco, devono essere considerati terzi rispetto alla donazione, con facoltà di ricorso a tutti i mezzi di prova, comprese le presunzioni. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, nel respingere l’analogo motivo di gravame davanti ad essa fatto valere, ha infatti sottolineato come “la lettura della sentenza [del Tribunale] non consente dubbi in ordine alla piena consapevolezza del primo giudice di dovere ricorrere alle presunzioni ex art. 1417 c.c., inspiegabilmente negata da parte appellante”.
Il primo giudice – ha specificato la Corte d’appello – ha considerato gli elementi presuntivi dedotti da parte attrice, in particolare la dedotta finalità distrattiva che gli appellanti, ora ricorrenti, sostenevano implicitamente provata per presunzioni, e ha però ritenuto non provato che l’alienazione sia stata solo apparente, prova che anche il giudice d’appello ha giudicato non raggiunta sulla base degli elementi considerati invece decisivi dagli appellanti.
2) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c.: la Corte d’appello ha erroneamente rigettato il gravame dei ricorrenti riguardo alla loro condanna a pagare tutte le spese processuali al convenuto Antonio Zocco, nonostante la sua soccombenza circa la domanda fatta valere da Di Martino a pagare 24.750 e il rigetto della sua domanda riconvenzionale nei confronti del medesimo. Il motivo non può essere accolto. La reciproca soccombenza tra le parti – “configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti”, così le sezioni unite n. 32061/2022 – non comporta l’obbligo per il giudice di compensare le spese.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c. se vi è soccombenza reciproca “il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, così che in ipotesi disoccombenza reciproca “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite” e tale valutazione è insindacabile in cassazione (v., ex multis, Cass. n. 19613/2017). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Giampiero e Carmen Zocco, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di Antonio Zocco, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del com