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Ordinanza — n. 32688/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative penalty due to procedural defect in filing the appeal document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32688/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of the Interior appealed a lower court decision that declared an administrative appeal inadmissible due to missing file documents. The appellant argued that the absence of the original judgment prevented a proper review of the appeal's timeliness and admissibility. The court rejected this, ruling that the lower court erred by declaring the appeal inadmissible when the judgment's content could have been verified from the appeal act itself.

Regesto Legislator

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Art. 347 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The absence of the appealed judgment in the file does not render an appeal inadmissible if its content is unambiguously derivable from the appeal act, requiring the court to proceed to a merits decision rather than a procedural dismissal.

Parole chiave

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administrative appeal admissibility missing judgment document procedural defect dismissal content derivability rule merits decision requirement violazione del principio di celerità superamento del limite di velocità ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 169 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
3 di 4 conseguenza dell’improcedibilità del gravame, non essendo più la produzione medesima indispensabile ai fini della rituale costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 347 c.p.c.
Art. 348 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n.
art. 347 c.p
3 di 4 conseguenza dell’improcedibilità del gravame, non essendo più la produzione medesima indispensabile ai fini della rituale costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 347 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021
347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021; Cass.
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020
12751 del 13/05/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020; Cass.
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23713 del 22/11/2016
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28986/2021R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro FABIOCORBELLI –intimato – avverso la SENTENZA delTRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE n. 10074/2015 depositata il 19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 28986/2021 Ud. 26/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 2 di 4

RITENUTO IN FATTO

1. Il MINISTERO DELL’INTERNO impugna la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 21621/2021 del 19 maggio 2021, la quale ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal medesimo ricorrente avverso la sentenza del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n. 2348/2008 del 22 maggio 2008, la quale, a propria volta, aveva accolto il ricorso presentato da FABIO CORBELLI, avverso il verbale di contestazione n. SCV0000119381, elevato dalla Polizia stradale di Caserta per la violazione dell’art. 142, comma 11, C.d.S. Il Tribunale, dopo aver premesso che il giudizio di gravame era stato fatto oggetto di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, originariamente adito, ha rilevato il mancato deposito del fascicolo di parte, concludendo che tale carenza non consentiva di verificare la data di deposito della sentenza impugnata e – conseguentemente – la tempestività ed ammissibilità del gravame e ha dichiarato, di conseguenza,improcedibile l’appello.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre ora il MINISTERO DELL’INTERNO. È rimasto intimato FABIO CORBELLI.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 169, secondo comma, 347, secondo comma e 348 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avrebbe ricondotto all’eventuale assenza del fascicolo di parte con la copia della sentenza impugnata la Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 3 di 4 conseguenza dell’improcedibilità del gravame, non essendo più la produzione medesima indispensabile ai fini della rituale costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 347 c.p.c.

Richiamando sul punto precedenti di questa Corte, il MINISTERO DELL’INTERNO deduce, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto, semmai,procedere alla decisione nel merito, verificando l’ammissibilità del gravame sulla scorta dagli atti disponibili. Argomenta poi il ricorrente che, nel caso di specie, tale verifica era pienamente possibile sulla scorta sia del contenuto del fascicolo d’ufficio trasmesso dal Tribunale di Napoli,a seguito della declaratoria di incompetenza, sia della comparsa in riassunzione,dal momento che la stessa riproduceva al proprio interno l’originario atto di appello e la decisione impugnata.

2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12751 del 13/05/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23713 de l 22/11/2016 ).

Con la propria decisioneil Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è – peraltro immotivatamente – discostato dal principio enunciato da questa Corte, adottando una decisione d’improcedibilità, laddove avrebbe dovuto comunque procedere all’esame degli atti e, ove il contenuto della decisione impugnata fosse risultato comunque desumibile da questi ultimi, decidere nel merito. Sez. S2 -R.G. 28986/2021 – CC 26/10/2023 - Pagina nr. 4 di 4 3. Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di