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Ordinanza — n. 32627/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific appellate court reasoning under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32627/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide the specific arguments and reasoning used by the Court of Appeal to reject the lower court's decision. The appellant merely stated that the appeal was rejected without detailing the substantive grounds for the appellate court's refusal to examine the merits. Consequently, the court could not verify if the issues were already settled by the second instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.; Art. 348-ter, comma 3) c.p.c.: A cassation appeal against a first-instance judgment declared inadmissible by the Court of Appeal must explicitly cite the specific grounds and reasoning of the appellate order to demonstrate the lack of internal res judicata.

Parole chiave

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inadmissibility cassation appeal appellate reasoning internal res judicata Art. 366 c.p.c. risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c.
Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 348-ter, comma 3) c.p.c.
La decisione veniva impugnata dal Goddi dinanzi alla Corte distrettuale di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, la quale dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2018, comunicata il 28 giugno 2018.
Art. 348-bis c.p.c.
La decisione veniva impugnata dal Goddi dinanzi alla Corte distrettuale di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, la quale dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2018, comunicata il 28 giugno 2018.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 348-bis c.p
La decisione veniva impugnata dal Goddi dinanzi alla Corte distrettuale di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, la quale dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2018, comunicata il 28 giugno 2018.
art. 112 c.p
e dell’art. 112 c.p.c..
art. 1460 c.c
Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 1460 c.c..
art. 348- ter c.p
Il ricorso è inammissibile, in quanto non riporta, nemmeno in forma succinta, le argomentazioni poste a base dell’ordinanza ex art. 348- ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13228/2023
Cass. n. 13228/2023, Cass.
Cass. n. 13036/2023
13228/2023, Cass. n. 13036/2023, Cass.
Cass. n. 9494/2023
13036/2023, Cass. n. 9494/2023, Cass.
Cass. n. 27628/2022
9494/2023, Cass. n. 27628/2022, Cass.
Cass. n. 27703/2020
27628/2022, Cass. n. 27703/2020, Cass.
Cass. n. 26936/2016
27703/2020, Cass. n. 26936/2016, Cass.
Cass. n. 10722/2014
26936/2016, Cass. n. 10722/2014).
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Testo completo

alla piazza Cavour presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Floris -ricorrente - contro RENZO SERRA, elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Medaglie d’Oro n. 202 presso lo studio dell’avv. Stefania Saraceni, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Maria Contini -controricorrente - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI NUORO n. 332/2017 pubblicata il 20 giugno 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA FATTI DI CAUSA Con decreto ingiuntivo n. 198/2008 il Tribunale di Nuoro intimava a Renzo Serra di pagare a Giuseppe Goddi, titolare dell’omonima impresa individuale, la somma di 10.892 euro, oltre agli interessi e alle spese della procedura, a titolo di saldo dei lavori edili da questi realizzati in esecuzione del contratto d’appalto stipulato interpartes il 29 marzo 2006.

Il Serra proponeva opposizione avverso tale decreto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’appaltatore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dalle difformità dell’opera, di cui peraltro lamentava il mancato completamento. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 332/2017 del 20 luglio 2017, il Tribunale nuorese revocava il decreto opposto e condannava il Goddi a pagare al Serra, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di 16.964 euro, maggiorata di interessi legali, occorrente per l’eliminazione dei vizi dell’opera accertati mediante l’espletata c.t.u., regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

La decisione veniva impugnata dal Goddi dinanzi alla Corte distrettuale di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, la quale dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., con ordinanza del 20 giugno 2018, comunicata il 28 giugno 2018. A sèguito di tale declaratoria lo stesso Goddi ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, a norma dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.. Il Serra ha resistito all’avversa impugnazione mediante la notifica di un controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione proposto dal Goddi è affidato a due motivi. Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1453 e 1668 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.. Si sostiene che l’impugnata sentenza avrebbe illegittimamente finito per assicurare al Serra il conseguimento di un duplice risultato favorevole: da un lato, la riduzione del prezzo dell’appalto; dall’altro, l’eliminazione dei riscontrati vizi dell’opera mediante l’attribuzione di una somma di danaro pari alla spesa all’uopo occorrente. Una simile decisione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in subiecta materia, ha ripetutamente affermato: -che qualora il committente, dopo aver rilevato l’esistenza di vizi nell’opera, non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’appaltatore, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo permane invariato; -che la domanda risarcitoria prevista dall’art. 1668, comma 1, c.c. non si identifica con quella diretta all’attribuzione delrisarcimento per equivalente pecuniario che il committente proponga in subordine all’istanza di esecuzione specifica dell’obbligo dell’appaltatore di eliminare le difformità o i vizi dell’opera, essendo invece utilizzabile per ottenere il ristoro di pregiudizi non riparabili mediante un nuovo intervento dell’appaltatore e postulando la colpa di quest’ultimo.

Si contesta, inoltre, al giudice sardo di aver adottato statuizioni che non troverebbero corrispondenza nelle domande proposte dal committente, limitatosi a chiedere il risarcimento dei danni subiti. Con il secondo motivo è prospettata la violazione dell’art. 1460 c.c.. Si assume che il Serra avrebbe in mala fede rifiutato il pagamento del saldo dovuto al Goddi, opponendogli pretestuosamente l’eccezione di inadempimento. Con un ulteriore profilo di doglianza sviluppato nel contesto del medesimo motivo si evidenzia che l’importo dei lavori effettivamente eseguiti dal Goddi è stato quantificato dal c.t.u. in 35.298,78 euro al netto dell’IVA e che, calcolando tale imposta mediante l’applicazione della prevista aliquota del 4%, il corrispettivo spettante all’appaltatore ascende a 36.710,73 euro, con la conseguenza che il committente rimane quantomeno debitore della somma di 710,73 euro, avendo complessivamente versato 36.000 euro.

Il ricorso è inammissibile, in quanto non riporta, nemmeno in forma succinta, le argomentazioni poste a base dell’ordinanza ex art. 348- ter c.p.c. con la quale la Corte d’Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Goddi avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Nuoro. Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado nell’ipotesi prevista dall’art. 348-ter, comma 3, del medesimo codice deve contenere, a pena di inammissibilità, l’espressa menzione delle censure svolte con l’atto di appello e della motivazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame, al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice di secondo grado (cfr.

Cass. n. 13228/2023, Cass. n. 13036/2023, Cass. n. 9494/2023, Cass. n. 27628/2022, Cass. n. 27703/2020, Cass. n. 26936/2016, Cass. n. 10722/2014). Nel caso di specie, detto onere non è stato integralmente assolto dal ricorrente, il quale, per quel che qui rileva,si è semplicemente limitato ad allegare che la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza del 20.06.2018, comunicata il 28.06.2018, dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis- ter c.p.c., l’appello proposto…, confermando la sentenza n. 332/2017 del Tribunale di Nuoro e condannando l’appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio (pag. 7 del ricorso, righi 4-8), senza nulla chiarire in ordine alle ragioni per le quali il giudice di secondogrado ha così provveduto.

Per quanto precede, l’esperito gravame di legittimità non può, dunque, trovare ingresso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 novembre 2023. Il Pr