Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day timeframe. The appellant, representing a liquidated company, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent maintained their position. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33141/2019 R.G. proposto da : MONTRASIO E DE ZAN DI MONTRASIO ANTONIO E LUIGI DE ZAN C SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliate in MILANO VIA PIETRO CALVI 9/11, presso lo studio dell’avvocato DE CICCO NICOLINA (DCCNLN65A53B602U) che le rappresenta e difende -ricorrente- contro VOLA DI MAZZONETTO ANGELIN C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI (RIAGNN69A21D086G) rappresentata e difes a dall'avvocato MAZZONETTO LAURA (MZZLRA66R65C111G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3519/2019 depositata il 22/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge