Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giovine Giuseppina, challenged a Milan Court of Appeal judgment against Vono Maurizio but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6676/2022 R.G. proposto da : IOVINE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI, 24, presso lo studio dell’avvocato CIERI PAOLO (CRIPLA66H20H501R) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI LORENZO (RSSLNZ63A12F205M) -ricorrente- contro VONO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLOMBROSA 38, presso lo studio dell’avvocato RICCIO ELVIRA (RCCLVR82S49C352A) rappresentato e difeso dall'avvocato VISCOMI SAVERIO (VSCSVR74M22C352N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di MILANO n.3697/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le