Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the order of the Court of Santa Maria Capua Vetere extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory period. Although the appellant filed the appeal, no request for a decision was submitted within 40 days of the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6526/2022 R.G. proposto da : ACTIS GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ACTIS GIOVANNI (CTSGNN62M14B715W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE FEST, elettivamente domiciliato in Casagiove VIA FIRENZE, presso lo studio dell’avvocato MENDITTO MARIAROSARIA (MNDMRS69A58B963E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETEREn.6410/2021 depositata il 28/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co