Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed settlement. The appellant, Antonino Mafrici, did not respond to the controricorrents' proposal, leading the court to apply the statutory rule on abandonment. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the controricorrents' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8934/2020 R.G. proposto da : MAFRICI ANTONINO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAFRICI ANTONINO (MFRNNN65R04H224H) -ricorrente- contro SCIUME' AVVOCATI E COMMERCIALISTI, SCIUMÉ PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 7, presso lo studio dell’avvocato ANGELICO CINZIA (NGLCNZ65A60I535M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TACCIA GIACOMA (TCCGCM72B58B428O) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO CALABRIAn.3550/2018depositata il 26/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.