Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32581/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32581/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, PAPA DARIA, had filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the opposing party, SACCOMANNO ROMINA, submitted a settlement offer. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within the prescribed forty-day period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory forty-day period formal renunciation appeal civil procedure code anticipo spese tardivo spese di procedura spese susseguenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5692/2019 R.G. proposto da : PAPA DARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO 95 LOTTO C SCALA A, presso lo studio dell’avvocato CICENIA DONATO (CCNDNT61H05G942V) che larappresenta e difende -ricorrente- contro SACCOMANNO ROMINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 31 (TEL 0635454548), presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO (SLOVTI63P14I720G) rappresentata e difesa dall'avvocato PERNA SABATO GIUSEPPE (PRNSTG63C19C697K) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NOLA n.1379/2018 depositata il 10/07/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg