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Ordinanza — n. 32580/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the Municipality of Venice's unilateral withdrawal of the case. Although the opposing party accepted the withdrawal, the Court ruled that in cassation proceedings, such withdrawal is effective unilaterally and does not require the other side's formal acceptance to terminate the process. Consequently, the judgment under review became final and binding, and the case was closed without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: In cassation proceedings, a unilateral withdrawal of the appeal extinguishes the proceedings immediately without requiring the opposing party's acceptance, as the withdrawal alone produces the effect of finality.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings finality of judgment litigation costs abbandono del procedimento per infrazione stradale trasporto marittimo perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
art. 6 d.lgs. 150/2011
689/1981 ed ex art. 6 d.lgs.
art. 390 cod. civ
Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ.
art. 390 c.p
Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod.
art. 391 cod. civ
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); -gli adempimenti previsti dall’art.
Cass. n. 2317/2016
Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell’art.
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 814/2019 R.G. proposto da: COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NICOLO' (PLTNCL40R06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V), ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K) -ricorrente- contro MARES TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO VALESIO 1, presso lo studio dell’avvocato DAMADEI MICHELA (DMDMHL71S49H501L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MOLINA JACOPO (MLNJCP77L29L736T), BETTIOL PAOLO (BTTPLA45E19E124I) -controricorrente- avverso SENTENZAdel TRIBUNALE VENEZIA n. 1951/2018 depositata il25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Comune di Venezia notificava alla Mares Trasporti S.r.l. il verbale n. 63766N/2014 del 21.12.2004, con cui contestava la violazione dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, così come sanzionato dall’art. 7bis, comma 1, d.lgs. 267/2000; - a conclusione del procedimento amministrativo il Comune adottava l’ordinanza ingiunzione n. 9968/2014; -Mares Trasporti s.r.l. impugnava ex art. 22 L. 689/1981 ed ex art. 6 d.lgs. 150/2011 innanzi al Giudice di Pace di Venezia l’ordinanza ingiunzione; - all’esito dei giudizi di merito, il Tribunale di Venezia, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Venezia, che aveva accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza ingiunzione; -avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Venezia sulla base di un motivo di ricorso; -ha resistito con controricorso la Mares Trasporti s.r.l.; -con ordinanza interlocutoria del 10.7.2020, il collegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza; - il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott.

Fulvio Troncone ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso; - con atto notificato alla Mares Trasporti s.r.l., il Comune di Venezia ha rinunciato al ricorso e vi è stata accettazione della Mares; - il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 cod. civ. proc., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, non richiesta dall'art. 390 c.p.c.; - trattandosi di atto unilaterale recettizio, infatti, essa produce l'estinzione del processo senza che occorra l'accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); -gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. civ. proc. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. civ. proc. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. civ. proc., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal procuratore del la controricorrente; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizi