Cassation appeal dismissed due to expiration of 40-day term and acceptance of settlement proposal by incidental party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation judgment declared the proceedings extinguished because the 40-day deadline for requesting a decision had passed without action from the main appellant. Although the incidental appellant accepted the proposed settlement, the court ruled this acceptance did not constitute a formal request for a decision under the relevant procedural code. Consequently, the court applied the statutory rule that the main appeal and incidental appeal were deemed withdrawn, leading to the termination of the case with offsetting costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the 40-day term expires without a request for decision and the incidental party's acceptance of the proposal lacks an explicit request for ruling, the main and incidental appeals are deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 5844/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: MUGNAINI CHIARA, difesacome in atti; contro SOCIETA’ AGRICOLA VIGNANONE S.N.C. + 2, difes i come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteprincipale abbia chiesto la decisione del ricorso;
Considerato, altresì, che in data 13.11.2023 il procuratore dei ricorrenti incidentali ha fatto pervenire dichiarazione di accettazione della propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Ritenuto che detta dichiarazione non contiene la richiesta di decisione del ricorso; Ritenuto,pertanto, che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che le spese processuali debbanoessere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 21