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Ordinanza — n. 32549/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal, ruling local fee protocols cannot override statutory minimums for defense work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court order that denied an attorney fees for specific procedural phases based on a local agreement. The lawyer argued that the trial court failed to recognize compensation for the introductory and investigative stages, while the Ministry of Justice maintained the local protocol governed the fees. The Court ruled that such local agreements lack binding force against the attorney and that statutory minimums cannot be derogated from, ordering the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 12 D.M. 55/2012; Art. 360 n.3 c.p.c.: Local fee protocols cannot derogate from statutory minimums and are not binding on defense attorneys, requiring full compensation for recognized professional activity.

Parole chiave

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defense attorney fees statutory minimums local fee protocols remand for retrial patrocinio a spese dello Stato indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio riduzione delle tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.M. 55/2012
37/2018, avendo modificato l’art. 12 D.M. 55/2012 con l’introduzione della previsione che i compensi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari (cfr.
Art. 360 n.3 c.p.c.
2.Con il secondo motivo rubricato “violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.
Art. 106-bis D.P.R. 115/2002
art. 86 cod. proc. civ
PCLGTN62H11F912F, in proprio ex art. 86 cod.
art. 170 d.P.R. 115/2002
12 e indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it intimato avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002 R.G.
art. 129 c.p
art. 106-bis d.P.R. 115/2002
art. 2233 comma 2 c.c
36 Costituzione e del limite di cui all’art. 2233 comma 2 c.c.” il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, facendo riferimento al potere del giudice di scendere anche al di sotto dei limiti tariffari, non abbia considerato che il D.M.
art. 36 Cost
37/2018, e tabella II; nonché, in subordine, per violazione dell’art. 36 Costituzione e del limite di cui all’art.
art. 2232 cod. civ
sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e dell’art. 2232 cod. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2 21-2-2012 n. 2527
Cass. Sez. 2 13-6-2022 n. 19041
Cass. Sez. 1 31-5-2022 n. 17667
Cass. Sez. 2 13-4-2023 n. 9818
Cass. Sez. 2 13-4-2023 n. 9818, Cass.
Cass. Sez. 2 5-5-2023 n. 11788
9818, Cass. Sez. 2 5-5-2023 n. 11788, Cass.Sez.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso n.25150 /2021 R.G. proposto da: APICELLA avv. GAETANO, c.f. PCLGTN62H11F912F, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec gaetanoapicella@puntopec.it ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Roma in via dei Portoghesi n. 12 e indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it intimato avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002 R.G. 37/2021 rep. 460/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania depositata il 26-7-2021;

OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato R.G.25150/2021 C.C. 12-7-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12-7-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino. FATTI DI CAUSA 1.Con ordinanza depositata il 26-7-2021 il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato integralmente l’opposizione proposta ex artt. 170 d.P.R. 30-05-2002 n. 115 e 15 d.lgs. 01-09-2011 n. 150 dall’avv. Gaetano Apicella avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunalein composizione monocraticanel procedimento penale complesso R.G.N.R. n. 935/2011 - n. 1049/2012 R.G. per l’attività svolta in qualità di difensore di fiducia di Carmine Mariniello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto dello stesso Tribunale del 20-5-2013, fino alla conclusione del processo con sentenza del 2-3-2020; ha compensato le spese di lite.

L’ordinanza ha ritenuto che il decreto opposto avesse correttamente applicato la “Tabella standardizzata nei giudizi con rito monocratico in riferimento all’ipotesi base A (sentenze ex art. 129 c.p.p.)” prevista dal Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Vallo della Lucania e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania del 13-12-2016, determinando il compenso in Euro 225,00 per la fase di studio ed Euro 675,00 per la fase decisoria, per cui il compenso complessivo di Euro 900,00 era stato ridotto di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002, per un totalericonosciuto di Euro 600,00; ha rilevato che il giudice poteva scendere anche al di sotto dei minimi previsti dalla tariffa professionale, purchéne desse motivazione e nella fattispecie specifica motivazione era stata data con l’applicazione del protocollo d’intesa.

I nvece , l’avvocato aveva chiesto gli ulteriori importi di Euro 270,00 per la fase introduttiva ai sensi dell’art. 12 co.3 lett.

b) D.M. 55/2014 ed Euro 540,00 per la fase istruttoria ex art. 12 co.3 lett.

c) in quanto il difensore aveva partecipato a undici udienze dibattimentali e all’escussione di due testimoni. 2.L’avv. Gaetano Apicella in proprio ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, censurandola con tre motivi. Il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec il 27 - 9 - 2021 presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma all’indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.e a ll’esito della camera di consiglio del giorno 12-7-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo “violazione di legge ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art.13 n. 6 legge 31.12.2012 n. 247” il ricorrente rileva che l’art. 13 co. 6 legge 31-12-2012 n. 247 prevede l’applicazione dei parametri emanati dal Ministero della Giustizia su proposta del CNF; lamenta che il rigetto della sua opposizione sia stato motivato con rinvio al protocollo intercorso tra il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonostante il protocollo non possa giustificare il mancato riconoscimento di compensi per attività difensive necessarie. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 12 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e tabella II; nonché, in subordine, per violazione dell’art. 36 Costituzione e del limite di cui all’art. 2233 comma 2 c.c.” il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata, facendo riferimento al potere del giudice di scendere anche al di sotto dei limiti tariffari, non abbia considerato che il D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis alla liquidazione in questione in quanto la sentenza penale aveva data 2-3-2020, aveva eliminato nelle disposizioni del D.M. 55/2014 le locuzioni “di regola”, con la conseguente inderogabilità dei minimi tariffari.

In subordine rileva che la liquidazione di Euro 600,00 lordi è manifestamente irrispettosa del principio posto dall’art. 36 Cost. sul diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e dell’art. 2232 cod. civ.. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “difetto di motivazione e violazione di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione a: art. 12 comma 3 lett. B) e lett. C) D.M. 55/2014 e allegata tabella II, nonché dei principi generali in tema di determinazione giudiziale dei compensi di avvocato”; rileva che il riferimento eseguito dall’ordinanza alla derogabilità dei minimi tariffari era inconferente, in quanto egli aveva lamentato la totale omissione di liquidazione dei compensi della fase introduttiva del giudizio, in violazione dell’art. 12 co.3 lett.bD.M. 55/2014 e dei compensi della fase istruttoria/dibattimentale, in violazione dell’art. 12 co.3 lett. c e aveva chiesto il riconoscimento di quei compensi nella misura minima rispettivamente di Euro 270,00 ed Euro 540,00.Infine, e in via subordinata, il ricorrente rilevache il rinvio eseguito al protocollo è stato errato, in quanto eseguito a ipotesi nella quale non vi erano fase introduttiva e fase dibattimentale, che nella fattispecie invece erano state svolte. 4.I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente stante la connessione, sono fondati.

L’art. 12 co.3 D.M. 55/2014 e la tabella 15 allegata allo stesso decreto ministeriale per l’attività difensiva svolta nei giudizi penaliprevedono che il compenso si liquidi per fasi, tra le quali vi sono la fase introduttiva e la fase istruttoria, per cui il mancato riconoscimento del compenso per l’attività svolta in tali fasi si risolve in violazione della tariffa professionale denunciabile ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., come avvenuto nella fattispecie. L’ordinanza impugnata non ha dubitato dello svolgimento dell’attività professionale da parte del difensore sia nella fase introduttiva del giudizio sia nella fase istruttoria e dibattimentale, ma non ha riconosciuto il compenso richiesto per queste fasi dichiarando di applicareil protocollo stipulato tra il Tribunale e il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in quanto tale protocollo, per l’ipotesi di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen, non prevedevail riconoscimento del compenso per la fase introduttiva e per quella dibattimentale.

A prescindere dalla questione dell’esattezza della lettura del protocollo eseguita dal giudicante, pure contestata dal ricorrente, si esclude che l’atto convenzionale derogatorio alla tariffa professionale poss a essere posto a fondamento della decisione nei confronti del difensore opponente, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante verso di lui (Cass. Sez. 6-2 21-2-2012 n. 2527Rv. 621828-01, con specifico riferimento a protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato; cfr. altresì Cass.Sez. 2 13-6- 2022 n. 19041.

S ull’assenza di carattere precettivo dei protocolli di intesa per la redazione degli atti processuali, cfr. Cass. Sez.1 31-5-2022 n. 17667, Cass. Sez.2 3-9-2021 n. 23873, Cass. Sez. 1 24-4-2018 n. 10112). Del resto, l’esclusione del riconoscimento dell’attività difensiva svolta in quelle due fasi non poteva neppure essere fondata, come ha fatto il Tribunale, sull’affermazione della derogabilità deiminimi tariffari, per cui anche sul punto il ricorso è fondato. Posto che, come evidenzia il ricorrente, nella fattispecie l’attività difensiva è stata svolta fino al 2020 e perciò si applica il D.M. 37/2018, si deve dare continuità a l principio secondo il quale il D.M. 37/2018, avendo modificato l’art. 12 D.M. 55/2012 con l’introduzione della previsione che i compensi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, ha escluso la possibilità di derogare ai minimi tariffari (cfr.

Cass. Sez. 2 13-4-2023 n. 9818, Cass. Sez. 2 5-5-2023 n. 11788, Cass.Sez. 2 19- 4- 2023 n. 10465). 5.In conclusione, per il fatto che non ha riconosciuto al difensore i compensi per l’attività della fase introduttiva e della fase istruttoria, l’ordinanza impugnata deve essere cassata; non potendo procedersi alla decisione della causa nel merito, non essendo sufficienti gli accertamenti risultanti dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 2 13-9-2013 n. 21045 Rv. 627833-01), si dispone ilrinvio della causa al Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà uniformandosi ai principi sopra esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di Vallo della Lucania, in persona di diverso magistrato,per la statu