Cassation court allows lawyer's fee appeal due to violation of reformatio in peius principle and failure to rule on all inadmissibility claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's refusal to rule on the lawyer's inadmissibility claim and allowed the appeal regarding fee calculation. The appellant argued the appellate court ignored a secondary claim of unnecessary litigation costs and improperly increased fees by altering the value scope without appeal. The court found the appellate court violated the principle of reformatio in peius by increasing fees after reducing the value scope, thus allowing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 c.c.; Art. 342 c.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The appellate court cannot increase the awarded amount if it reduces the value scope of the dispute, as this violates the principle of reformatio in peius and the limits of the devolutive effect of the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34618/2018 R.G. proposto da : PULINI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI GENTILE, 22, presso lo studio dell’avvocato ZUNINO FABRIZIO (ZNNFRZ70M04H501C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TOTA GIULIA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODI, 179, presso lo studio dell’avvocato DIGIORGIO ALESSANDRO (DGRLSN65L09H501S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5748/2018 depositata il18/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’Avv. Giulia Toto per ottenere da Pulini Angelo il pagamento dei compensi professionali per l’attività stragiudiziale e giudiziale nell’ambito di una vicenda successoria in cui era stata proposta istanza ex art.769 c.p.c. per la redazione dell’inventario. Nel giudizio di opposizione Angelo Pulini eccepì l’inadempimento dell’avvocato Toto per aver depositato il ricorso per la redazione dell’inventario non preceduto dalla dichiarazione di accettazione e per non aver reso la dichiarazione di accettazione nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario sicchè egli era decaduto dal diritto di accettare l’eredità, ai sensi dell’art.487 c.c., ultimo comma.
Il Tribunale di Roma accolse per quanto di ragione l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, rigettò l’eccezione di inadempimento proposta da Pulini Angelo e lo condannò al pagamento della minor somma di € 8.576,70 rispetto a quella per cui era stato emesso il decreto. Propose appello Pulini Angelo e reiterò l’eccezione di inadempimento. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridusse ulteriormente l’importo dovuto all’Avv. Toto. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello rigettò l’eccezione di inadempimento, osservando che dalla documentazione prodotta risultava che l’accettazione dell’eredità era avvenuta prima della redazione dell’inventario, sulla base di un atto notorio redatto da Pulini Angelo dell’8.2.2007, nel quale aveva dichiarato al pubblico ufficiale incaricato di redigere l’inventario di essere erede di Pulini Margherita.
Ulteriore capo della decisione riguardava la determinazione del valore della controversia, da calcolare non in base al valore del compendio ereditario ma alla quota spettante ad Angelo Pulini, che, secondo la Corte d’appello, era pari ad €129.000,00; sulla base di tale scaglione, la corte distrettuale liquidò all’Avv. Toto il compenso nella misura di € 1600,00 per l’attività stragiudiziale ed € 5160,00 per l’attività giudiziale. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Angelo Pulini sulla base di due motivi.
L’Avv. Giulia Toto ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, avanzata da Pulini Angelo nella memoria ex art.183, comma VI c.p.c., con la quale aveva chiesto di accertare l’inadempimento dell’Avv. Toto per avere iniziato un procedimento per la redazione dell’inventario del tutto inutile, nell’ipotesi in cui fosse stata ravvisata un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.
Osserva il ricorrente che, in qualità di erede, avrebbe potuto svolgere una serie di inadempimenti, come l’accesso ai conti della de cuius, senza che fosse necessario iniziare il procedimento per la redazione dell’inventario. Il danno da inadempimento sarebbe costituito dagli esborsi sostenuti per una procedura inutile, dal compenso versato in favore del difensore e dalle spese notarili. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata con le memorie ex art.183, comma VI c.p.c., con la quale il ricorrente aveva dedotto un diverso profilo di inadempimento del difensore nell’ipotesi in cui la Corte d’appello avesse accertato che vi era stata accettazione tacita dell’eredità.
In tale ipotesi, la procedura prevista dall’art.769 c.p.c. per la redazione dell’inventario da parte del chiamato all’eredità sarebbe stata inutilmente esperita, con aggravio di costi e spese. La Corte distrettuale, una volta accertato che l’accettazione era avvenuta prima della redazione dell’inventario, sulla base di un atto notorio redatto da Pulini Angelo dell’8.2.2007 - nel quale dichiarava al pubblico ufficiale incaricato di redigere l’inventario di essere erede di Pulini Margherita – avrebbe dovuto esaminare se potesse profilarsi una responsabilità dell’avvocato per aver iniziato un procedimento inutile, da parte di un soggetto che già rivestiva la qualità di erede.
Sussiste, pertanto, la violazione dell’art.112 c.p.c., nella specie del vizio dell’infrapetizione, non avendo la Corte d’appello pronunciato su tutti i profili di inadempimento dedotti dal convenuto. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c. per avere la Corte di merito aumentato l’importo riconosciuto a titolo di compensi stragiudiziali da € 3816,00 ad € 5160,00, senza che la sentenza di primo grado fosse stata appellata su tale capo, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di gravame subordinato relativo alla illegittima individuazione dello scaglione di riferimento poiché, riformando la decisione del primo giudice,ha determinato il valore della controversia con riferimento al valore della quota e non al valore dell’intero compendio ereditario. Nel decurtare lo scaglione di riferimento, originariamente da € 520.000,00 ad un milione, ad € 129.000,00, la Corte territoriale ha aumentato l’importo riconosciuto a titolo di onorari per l’attività stragiudizialesvolta, da euro 3.816 a euro 5.160.
In tal modo, la Corte è incors a nella violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Tale divieto costituisce conseguenza delle norme, dettate dagliart.329 e 342 c.c., in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cassazione civile sez.
III, 17/02/2020, n.3896). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in