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Ordinanza Interlocutoria — n. 32530/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal pending Supreme Court ruling on evidence distortion admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32530/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the appeal to await a ruling from the Supreme Court on the admissibility of evidence distortion. The lower court found the contractor liable for failing to inspect tile quality despite warnings from the client, while the supplier was partially responsible for not verifying material types. The appellant argued this finding contradicted the client's own testimony given during the trial.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassation suspends the appeal to await a ruling from the Supreme Court on the admissibility of evidence distortion.

Parole chiave

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evidence distortion suspension of appeal Supreme Court ruling contractual liability quality control duty vizio di costruzione difetto della cosa errore manifesto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
art. 132 c.p
, nonché l’accoglimento del proprio ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8895 del 29/03/2023
Sezioni Unite, n. 11111 del 27/04/2023
Sezioni Unite, n. 15593 del 01/06/2023
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31518-2018proposto da: TEMA COSTRUZIONI SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 13, rappresentat a e difes a dagli avv. ti MARGHERITA GATTI e FRANCESCO GATTI -ricorrente - contro BAZZURRI S.R.L. , in perso n a del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. VICO n. 22, nello studio dell’avv. GIORGIO VECCHIONE , rappresenta ta e dife sa dall’avv. MARINA CANCELLOTTI-controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHES.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE F.

ERMINI n. 68 , nello studio dell’avv. CLAUDIA SALUSTRI , rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO MOMARONI -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro PIZZINGRILLI RENATO, PIZZINGRILLI LAURA e PIZZINGRILLI SIMONA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA n. 91 , nello studio dell’avv. GIOVANNI BEATRICE, rappresentati e difes i dall’avv. FRANCESCO DOMENICOPUGLIESE -controricorrenti - avverso la sentenza n. 495/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona del sostituto Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba; udito l’avv.

Momaroni Paoloper Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a., e l’avv. Francesco Domenico Pugliese per Pizzingrilli Renato, Laura e Simona FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Pizzingrilli Renato e BrugiaDaniela evocavano in giudizio Bazzurri S.p.a. e Tema Costruzioni Soc. Coop. innanzi il Tribunale di Perugia, per sentir dichiarare il loro inadempimento, nella rispettiva veste di venditore e appaltatore, al contratto di fornitura e posa in opera di piastrelle sottoscritto con gli attori, realizzato con piastrelle in parte opache e in parte satinate, e per ottenere la loro condanna al rifacimento della pavimentazione ovvero al risarcimento del danno.

Si costituiva Tema Costruzioni Soc. Coop. resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto. Si costituiva Bazzurri S.p.a. resistendo del pari alla domanda e chiedendo di chiamare in causa Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a., fornitrice delle piastrelle, per essere manlevata da ogni eventuale danno. Si costituiva a sua volta la terza chiamata, la quale pur riconoscendo di aver spedito, per errore, piastrelle di qualità diverse, in parte opache e in parte satinate, eccepiva che gli addetti alla posa in opera avrebbero dovuto accorgersi della svista già all’apertura delle confezioni e resisteva quindi alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.

Con sentenza n. 546/2016 il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda principale, condannando Bazzurri S.r.l. (già S.p.a.) a risarcire agli attori la somma di € 42.233,33; accoglieva del pari la domanda di manleva, condannando Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. a rifondere a Bazzurri S.r.l. quanto da essa pagato in esecuzione della sentenza; rigettava invece la domanda spiegata dagli attori nei confronti della ditta appaltatrice. Interponeva appello avverso detta decisione Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. e si costituivano, resistendo al gravame, le altre parti.

Bazzurri S.r.l., da un lato e Pizzingrilli Renato, Laura e Simona, le ultime due quali eredi di Brugia Daniela, medio tempore deceduta, spiegavano altresì appello incidentale. Con la sentenza impugnata, n. 495/2018, la Corte di Appello di Perugia riformava parzialmente la decisione di prime cure, confermando la responsabilità di Bazzurri S.r.l. per il danno patito dagli originari attori, ma aggiungendovi anche la responsabilità, in via solidale, dell’appaltatore Tema Costruzioni Soc. Coop.; confermava altresì il quantumdel risarcimento dovuto agli originari attori; limitava infine la domanda di manleva spiegata da Bazzurri S.r.l. nei confronti di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. nei limiti del 50% delle somme dovute in forza della sentenza di secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tema Costruzioni Soc. Coop. affidandosi a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi Bazzurri S.r.l., spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi, e Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a., spiegando anch’essa ricorso incidentale affidato a due motivi. Resistono infine con controricorso, tanto al ricorso principale che a quelli incidentali, Pizzingrilli Renato, Laura e Simona. In prossimità dell’udienza la part e controricorrente e ricorrente incidentale Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a. e la parte controricorrente Pizzingrillihanno depositato memoria.

Il P.G., nella persona del sostituto dott.ssa RosaMaria Dell’Erba , ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento degli altri; per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale di BazzurriS.r.l., con assorbimento degli altri; per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a., con assorbimento del secondo. I procuratori delle parti, presenti in udienza, hanno rispettivamente conclusocome segue: 1)quello della parte contro ricorrente Pizzingrilli, per il rigetto di tutti i ricorsi, principale e incidentali;

2) quello della parte controricorrente e ricorrente incidentale Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a.,per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale di Bazzurri S. r.l . , nonché l’accoglimento del proprio ricorsoincidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe condannato Tema Costruzioni Soc. Coop. al risarcimento del danno riconosciuto in favore dei Pizzingrilli, in solido con Bazzurri S.r.l., sulla base di una motivazionemeramente apparente.

Con il quarto motivo, da trattare per ragioni di connessione logica unitamente al primo, la ricorrente principale lamenta laviolazione degli artt. 1663 e 1667 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la prova orale esperita in prime cure aveva dimostrato che non era possibile accorgersi della differenza esistente tra le piastrelle fornite in sede di posa in opera. Ad avviso della parte ricorrente, in particolare, gli originari attori, Pizzingrilli Renatoe Brugia Daniela (deceduta poi in corso di causa, ed alla quale sono succeduti gli eredi, oggi costituiti come parte controricorrente) avevano espressamente confermato, in sede di interrogatorio formale, che le differenze di tonalità cromatica tra le varie piastrelle erano emerse soltanto alla fine dei lavori, una volta terminata la loro posa in opera ed eseguita la pulitura e spazzolatura del pavimento (cfr. pagg. 1 4 e s. del ricorso).

La Corte di Appello avrebbe dunque totalmente travisato il senso della prova, omettendo di considerare le dichiarazioni degli attori ed affermando, in modo del tutto apodittico, che “… i Pizzingrilli avevano messo in guardia coloro che montavano il pavimento di una disomogeneità dello stesso ricevendo una risposta negativa dai tecnici della Tema Costruzioni soc. coop., i quali, anzi, rassicuravano i predetti che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali. Non vi possono essere dubbi in ordine ad una negligenza della Tema Costruzoni soc. coop. la quale, nonostante le osservazioni dei Pizzingrilli, ometteva qualsiasi controllo procedendo con il montaggio; non solo, i tecnici insistevano nel fatto che la non omogeneità era dovuta ad una patina di materiale ceroso esistente sulle piastrelle che sarebbe venuto meno con il successivo lavaggio” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

La Corte distrettuale ha preso le mosse dalla considerazione che Bazzurri S.r.l. non aveva mai contestato di aver fornito ai Pizzingrilli le piastrelle oggetto di causa, né di aver loro fornito materiale differente da quello ordinato, ed ha quindi, su tale base, confermato la responsabilità della ditta venditrice (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ha poi ritenuto Panariagroup S.p.a. a sua volta responsabile nei confronti di Bazzurri S.r.l., pur evidenziando che il controllo svolto dalla seconda sul materiale fornito dalla prima non avrebbe dovuto limitarsi, come è avvenuto di fatto, alla sola verifica della corrispondenza tra le quantità ordinate e consegnate, ma anche estendersi alla verifica della corrispondenza tra le tipologie dei materiali, che risultavano chiaramente stampigliate sulle scatole (cfr. pag. 7 della sentenza).

Ha poi argomentato che i Pizzingrilli, non essendo tecnici del settore, non avrebbero potuto eseguire il controllo sula tipologia del materiale non svolto da Bazzurri S.r.l., né quest’ultima aveva fornito, sul punto, alcuna prova (cfr. pag. 9 della sentenza). Ed infine, con riferimento alla posizione dell’appaltatore Tema Costruzioni Soc. Coop., ha ravvisato la sua responsabilità per aver omesso qualsiasi controllo preventivo sull’idoneità della merce prima di eseguirne la posa in opera (cfr. ancora pag. 9 della sentenza). Sulla base di tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità solidale del venditore e dell’appaltatore per il danno cagionato ai committenti ed ha, invece, limitato la condanna in manleva di Panariagroup S.p.a. nei confronti di Bazzurri S.r.l. alla sola metà di quanto da quest’ultima dovuto in base alla sentenza, a fronte della concorrente responsabilità per omesso controllo ritenuta ascrivibile alla ditta venditrice (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza).

Nel far ciò, nello statuire sul rapporto tra i Pizzingrilli e la Tema, la Corte di Appello ha valorizzato la circostanza che i primi, pur non essendo tecnici del settore, si fossero avveduti del problema e lo avessero segnalato ai tecnici di Tema Costruzioni soc. coop., ricevendo da questi ultimi rassicurazioni poi rivelatesi erronee. Nella prospettazione della ricorrente principale, tale elemento probatorio, tuttavia, colliderebbeapertamente con le dichiarazioni rese dai Pizzingrilli in sede di interrogatorio, onde verrebbe a configura rsi , sul punto, una ipotesi di travisamento della prova.

Sotto questo profilo, occorre tener presente che la questione della rilevabilità, in sede di legittimità, del vizio di travisamento della prova, è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con tre distinte ordinanze interlocutori e , rispettivamente della sezione lavoro, n.8895 del 29/03/ 2023 , della terza sezione, n. 11111 del 27/04/ 2023 e della quinta sezione, n. 15593 del 01/06/ 2023 . Appare dunque necessario attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite prima di decidere il presente ricorso. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione dell