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Ordinanza — n. 32479/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects material errors in a previous order regarding party names and company designation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32479/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct material errors in its own prior order dated March 8, 2022. The errors involved misspelling the surname 'Orini' as 'Morini', misnaming the company 'Garofalo s.r.l.' as 'Garofanos.r.l.', and writing 'Garelli' instead of 'Gaeli'. The court ruled that these were clear clerical mistakes rather than substantive defects, as the correct identities were evident from the case files.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The court may correct material errors in its own decisions when the correct identity of parties and objects is evident from the case files, excluding any uncertainty that would nullify the decision.

Parole chiave

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material errors correction of decisions clerical mistakes party identification Cassation procedure naming errors procedural correction correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 370 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019
Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019); Ric.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6490 –2022 proposto da: ORINI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Bertoloni 44, presso lo studio dell'avv. Giovanni De Vergottini che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Ferrante Paveri Fontana e VISCHI GEMMA, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 44, presso lo studio dell'avv. Marco Petitto che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Traniello; -ricorrenti – per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, contro GAELI GIANLUCA, DE MATTEIS SIMONE ANDREA, elettivamente domiciliati in Roma, v ia Aurelia, 137, presso lo studio dell'avv .

Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 2 - Simone De Angelis, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Daniela Faggiani, giusta procura in calce al ricorso; -resistenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - nell’ordinanza n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, con cui questa Corte ha respinto il ricorso 12179/2017 proposto da Simone Andrea De Matteis e Gianluca Gaeli avverso la sentenza n. 161/2017 della Corte d'appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità, sono occorsi alcuni errori materiali; -in particolare, in epigrafe e nel corpo del testo, il cognome del controricorrente Giorgio Orini è erroneamente indicato in «Morini»; - alle pagine 2, 4, 5 e 9 la denominazione della società immobiliare Garofalo s.r.l.

– proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare in controversia – è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.»; -a pag. 7 il cognome del ricorrente Gianluca Gaeli è indicato in «Garelli»; considerato che: - dagli atti processuali (ricorso e controricorso) e da l provvedimento impugnato, richiamati nella decisione, sono inequivocabilmente identificabili i nomi corretti delle parti destinatarie della decisione e della società proprietaria dell’immobile conteso , sicché deve escludersi incertezza implicante nullità nell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’ordinanza e risulta invece evidente la natura materiale dell’errore (cfr.

Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019); Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 3 -

P.Q.M.

La Corte dispone, in correzione degli errori material i occors i nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022,che: - in epigrafe e nel corpo del testo, laddove il cognome del controricorrente è stato erroneamente indicato in «Morini», debba intendersi scritto «Orini»; -alle pagine 2, 4, 5 e 9, laddove la denominazione della società immobiliare è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.», debba intendersi scritto «Garofalos.r.l.»; - a pag. 7, laddove il cognome del ricorrente è stato erroneamente indicato in «Garelli» debba invece intendersi scritto «Gaeli». Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione