Italian court dismisses appeal confirming contract resolution due to buyer's negligent delay in signing final agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, upholding the lower court's finding that the contract was validly resolved due to the buyer's failure to sign the final agreement within the agreed timeframe. The court affirmed that the seller's lack of formal invitation to sign did not excuse the buyer's culpable inertia, which constituted a material breach justifying termination. Consequently, the court ordered the appellant to pay the agreed penalty and cover the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1458 c.c.; Art. 1453 c.c.: The failure of a party to fulfill a contractual obligation within the agreed period, despite the absence of a formal reminder, constitutes a material breach justifying contract resolution if the delay demonstrates culpable inertia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
F205A), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’Avv. Enrico Castaldo e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro RICCIARDI ANTONIO (C.F.: RCC NTN 53D19 A783C), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Roberto Caracciolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Mauro, in Roma, Viale America, n. 125; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2637/2019 (pubblicata il 16 maggio 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.
RITENUTO IN FATTO
R.G.N. 25832/2019 C.C. 08/11/2023 PRELIMINARE DI VENDITA 1. Con atto di citazione notificato nel 2009, Cirillo Antonio convenne, dinanzi al Tribunale di Benevento, Ricciardi Antonio affinché venisse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita e permuta tra gli stessi concluso in data 17 maggio 2007 per responsabilità esclusiva del convenuto (dipendente dall’asserita imputabilità allo stesso della sopravvenuta scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, fissato entro 30 giorni dal rilascio della concessione in variante ed essendo, altresì, imminente la scadenza del termine, anch’esso essenziale, per la costruzione e la consegna della porzione di villa bifamiliare da trasferire in permuta ai promittenti venditori) e, per l’effetto, condannare lo stesso Ricciardi Antonio (anche quale procuratore speciale del padre Ricciardi Vincenzo) al pagamento della somma di euro 87.677, 20, corrispondente ad doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi fino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni almeno nella misura di euro 50.000,00.
Nella costituzione del citato convenuto, che resisteva alla domanda e proponeva anche domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare in questione per grave inadempimento del Ricciardi Antonio (il cui indicato genitore era nelle more deceduto), con condanna al conseguente risarcimento dei danni (da liquidarsi in euro 90.000,00), l’adito Tribunale, con sentenza n. 571/2014, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda principale, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare in questione e condannando il convenuto alla restituzione della somma di euro 30.000,00, oltre interessi.
2. Avverso l’indicata sentenza del Tribunale sannita proponeva appello il Ricciardi Antonio e, nella costituzione dell’appellato Cirillo Antonio (che formulava gravame in via incidentale), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 2637/2019 (pubblicata il 16 maggio 2019), in riforma della pronuncia impugnata, accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, dichiarava la risoluzione del controverso contratto preliminare ma per inadempimento del Cirillo, quale promissario acquirente, così riconoscendo il diritto del Ricciardi Antonio a trattenere la somma di euro 30.000,00, corrisposta a titolo di penale; rilevava anche la parziale fondatezza del gravame incidentale, condannando lo stesso Ricciardi a restituire al Cirillo l’importo di euro 13.838,60, oltre interessi legali dalla domanda di primo grado all’effettivo soddisfo, regolando le complessive spese giudiziali.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte partenopea evidenziava che era stato lo stesso promissario acquirente a ritenere essenziale il termine concordato (entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ufficiale dell’approvazione della variante) per la stipula del contratto definito e che poi non aveva osservato, senza dimostrare la non imputabilità a sua inerzia della intervenuta scadenza di detto termine, ragion per cui la responsabilità per la risoluzione per inadempimento non poteva che essere addossata al Cirillo, nel mentre era rimasto riscontrato che il Ricciardi aveva agito secondo buona fede avendo legittimamente manifestato – in esecuzione del contratto preliminare – il suo interesse ad ultimare con sollecitudine il programma contrattuale prefissato dalle parti.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Cirillo Antonio, resistito con controricorso dall’intimato Ricciardi Antonio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1453 c.c., prospettando che la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita e permuta per l’inadempimento dello stesso quale promissario acquirente, sul presupposto della mancata valutazione della circostanza che le procure speciali non conferivano al promittente venditore Ricciardi Antonio il potere di sottoscrivere il contratto definitivo anche in nome e per conto dell’altro comproprietario.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., oltre che degli artt. 1385 e 1458 c.c., avendo la Corte di appello erroneamente dichiarato il diritto del Ricciardi di trattenere la somma di euro 30.000,00, nonostante lo stesso non avesse formulato tale richiesta con la domanda riconvenzionale, ma avesse domandato la sola risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
3. Premessa l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate dal controricorrente (soddisfacendo il ricorso il requisito previsto dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c. e non sussistendo le condizioni contemplate dall’art. 360-bis c.p.c.), rileva il collegio che il primo motivo (dal cui svolgimento si desume – al di là della intitolazione formale della rubrica e della non esaustività delle norme indicate –anche la deduzione del vizio riconducibile anche al n.
5) dell’art. 360 c.p.c.) è destituito di fondamento e va rigettato. Diversamente da quanto con esso prospettato, si evidenzia che, a pag. 20 della motivazione della sentenza impugnata, la Corte di appello ha sostenuto che la mancanza di una valida procura alla stipula del definitivo in capo al Ricciardi Antonio, quale promittente venditore, non assumeva rilevanza, anche perché la disponibilità a siffatta stipula (nel termine previsto nel preliminare) gli era stata comunicata dall’altra parte contrattuale (il Cirillo) anche dopo il decesso del padre del Ricciardi (comproprietario dell’immobile), ovvero allorché la procura contestata non sarebbe stata nemmeno più necessaria ai fini della conclusione del contratto definitivo, sulla scorta delle pattuizioni concordate in quello preliminare.
Quindi il fatto denunciato dal ricorrente è stato valutato dalla Corte territoriale, la quale, sulla base di un’adeguata motivazione di merito, nel valutare le reciproche condotte delle parti contrattuali, ha ritenuto che l’inadempimento giustificante la risoluzione del contratto preliminare fosse addebitabile al Cirillo, alla stregua – in base agli accordi contrattuali presi – del persistente interesse del promittente venditore (il Ricciardi Vincenzo) a realizzare il programma contrattuale “con sollecitudine”, e, quindi, rispettando la scansione temporale concordata, ragion per cui la vana scadenza del termine successivo all’ottenimento della variante del già conseguito permesso a costruire senza un formale invito proveniente dal promittente venditore alla stipula del contratto definitivo, dinanzi al notaio prescelto, rendeva evidente l’atteggiamento di colpevole inerzia del Cirillo rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti.
Tale condotta è stata, perciò, ritenuta dalla Corte di appello (secondo un apprezzamento del tutto congruo e logicamente giustificato, perciò insindacabile in sede di legittimità) idonea a configurare il grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto per colpa dell’attuale ricorrente.
4. Anche la seconda censura non è fondata. Invero, la Corte di appello - accertato il grave inadempimento del Cirillo – ha, sulla base dell’apposita clausola penale prevista nel contratto preliminare, ritenuto legittimamente sussistente il diritto del Ricciardi a trattenere la somma di euro 30.000,00 prevista a tale titolo dall’art. IX di detto contratto, la cui richiesta –come appurato dallo stesso giudice di secondo grado – era stata chiaramente formulata dall’appellante nell’invocare l’applicabilità di tale clausola, sulla scorta di una univoca volontà espressa dal Ricciardi sia nella domanda riconvenzionale articolata nel giudizio di primo grado sia nei motivi di appello (e, quindi, non solo – come dedotto dal ricorrente - nelle corrispondenti comparse conclusionali, solo in tal caso potendosi ritenere inammissibile), indipendentemente dalla mancata –ma non necessaria - riproduzione di tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, costituendo essa una conseguenza dell’accertato inadempimento in capo al Cirillo e di applicazione della concordata penale nell’eventualità dell’intervento della risoluzione contrattuale.
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione