Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late incidental appeal and lack of specific facts for revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the incidental appeal filed by the opposing party was untimely, rendering it ineffective. The appellant argued that the lower court erred in fact by failing to address the existence of a gate on the shared path, which he claimed was essential to his request for restoration to original state. The court rejected this claim, noting the lower court correctly identified the pool as located in the portion of the path owned by the respondents, and found no specific factual basis in the record to support the alleged omission regarding the gate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 334 comma 2 c.p.c.: An incidental appeal filed after the expiration of the statutory period loses all effect, and a revocation claim based on a perceived factual omission is inadmissible in cassation if the lower court's decision is supported by the existing record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 564/2021 R.G. proposto da: GIORICO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DORE FRANCO -ricorrente- contro BARDINO ANNA, SERRA ENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORIOLO ROMANO, 69, presso lo studio dell’avvocato GARGALLO DI CASTEL LENTINI FILIPPO, rappresentati e difesi dall'avvocato CARBONI STEFANO -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST. DI SASSARI n. 132/2020 depositata il 10/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Antonio Giorico ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 132/2020 della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pubblicata il 10 aprile 2020. Enzo Serra e Anna Bardino hanno resistito con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente principale ha depositato memoria.
3. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto in parte l’appello principale di Antonio Giorico contro la sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 31 ottobre 2014, condannando Enzo Serra e Anna Bardino all’arretramento del locale tecnico annesso alla piscina a distanza di dieci metri dal confine con la proprietàGiorico (corrispondente al punto in cui la linea mediana della strada interpoderale corrente fra i fondi delle parti in Alghero incontra il prolungamento del confine tra la proprietà Giorico e la proprietà Dore), con conseguente demolizione delle sole opere che superino tale limite.
La Corte d’appello, ritenuto che la domanda del Giorico non dovesse qualificarsi come rivendica, giacché volta a far cessare l’uso illegittimo della strada interpoderale comune e a perseguire la violazione della distanza di dieci metri dal confine prescritta dal PRG di Alghero, ha tuttavia osservato che la natura comune di “parte del viottolo” non portava alla fondatezza del primo motivo di gravame, quanto alla occupazione di una sua porzione mediante realizzazione di una piscina. Ciò perché la connotazione di strada interpoderale comune “vale solo per il primo tratto, sino al milite del mappale 561 … non anche per il tratto finale, in parte occupato dalla piscina… ricompresi tra i mappali 833 e 254, entrambi di proprietà Serra”.
Dell’uso di tale ultimo tratto da parte dei proprietari Serra e Bardino, a dire dei giudici di appello, il Giorico non aveva perciò titolo a lamentarsi”. Fondato, viceversa, è stato reputato il motivo di appello sulla violazione dele distanze legali nella costrizione della piscina.
4. Il ricorso di Antonio Giorico lamenta la violazione degli artt. 100, 112, 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte d’appello avrebbe “obliterato” e “travisato” la domanda di cui al capo 4) delle conclusioni della citazione di primo grado, con cui era stato richiesto di “ripristinare la stradina eliminando il manufatto-piscina che insiste nel tratto terminale della stessa”. Il ricorrente principale fa rinvio alla citazione e alla memoria ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado, nonché all’atto di appello, ove si domandava di conseguire l’uso comune della strada impedito altresì dalla presenza di un cancello che precludeva l’accesso ad essa, che andava perciò rimosso.
Tale svista della Corte d’appello aveva poi avuto la sua incidenza pure nella regolamentazione delle spese di lite, giacché la disposta compensazione parziale era stata motivata proprio in base alla parziale fondatezza delle pretese attoree. Il ricorso incidentale di Enzo Serra e Anna Bardino deduce la violazione degli artt. 948 e 1362 e ss. c.c., circa l’interpretazione dalla domanda di Antonio Giorico, nonché la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1158 e ss. c.c. per omessa pronuncia sulla riconvenzionale relativa all’usucapione dello stradello oggetto di causa.
5. Il motivo del ricorso di Antonio Giorico è inammissibile, alla stregua dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. 5.1. Nel giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale.
Nella specie, il ricorrente principale lamenta in realtà l’erronea l'interpretazione della sua domanda e del suo motivo di appello, adducendo che la domanda di “rispristino” della stradina comune doveva intendersi comprensiva anche della richiesta di rimozione del cancello collocato all’inizio del viottolo interpoderale. Si tratta, allora, non di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quanto di errata individuazione del contenuto della citazione con specifico riferimento alla esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda introduttiva prima e del gravame poi, tipico accertamento riservato, come tale, al giudice del merito. 5.2.
Il ricorrente principale contesta, del resto, che i giudici del merito abbiano errato non nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto sostanziale e della portata delle domande sottoposte alla loro cognizione, ma nel comprendere le vicende dedotte e rappresentate, dovendosi, a suo dire, ritenere incluso nel "petitum" tempestivamente formulato di riduzione in pristino anche il cancello insistente sulla parte iniziale della stradina interpoderale. Di tale cancello, in effetti, non parla la sentenza impugnata, ma neppure viene specificato il "dato", testuale o extratestuale, da cui tale “fatto” risulti esistente, né "come" e "quando" lo stesso fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero accertato in sede istruttoria.
La sentenza impugnata, in sostanza, ha interpretato la domanda del Giorico volta a far cessare l’uso illegittimo della strada interpoderale comune come diretta a perseguire la occupazione di una sua porzione mediante la realizzazione della piscina, che tuttavia era stata operata nel tratto finale di essa, mappali 833 e 254 di proprietà Serra e Bardino, e non nel primo tratto, mappale 561. L'omesso esame di atti difensivi della parte che si deduca aver comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante più attenta lettura di quegli scritti, in ordine all'esistenza od inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, e che si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
Non è poi sindacabile in sede di legittimità la parziale compensazione delle spese disposta in ragione della limitata fondatezza delle pretese attoree.
6. Il ricorso principale proposto da Antonio Giorico è dunque inammissibile. Il ricorso incidentale tardivo notificato da Enzo Serra e Anna Bardino in data 25 gennaio 2021 avverso sentenza pubblicata il 10 aprile 2020 (il cui termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva perciò il 14 dicembre 2020, tenuto altresì conto della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili alla stregua dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, poi modificato dal d.l. n. 23 del 2020 e convertito dalla legge n. 40 del 2020, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020), ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., perde ogni efficacia per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.
7. Conseguono l’inammissibilità del ricorso principale, nonché l’inefficacia del ricorso incidentale. Le spese processuali del giudizio di cassazione possono essere compensate, in ragione degli esiti dei pregressi gradi di giudizio e delle sopravvenienze relative al quadro di riferimento originario della controversia. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficace il ricorso incidentale e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi