Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the appellant under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Marco Gozzani, voluntarily relinquished his right to appeal the lower court's judgment against Cassa Lombarda SpA. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the appellant's voluntary withdrawal, provided the request complies with statutory formalities and does not violate public order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: GOZZANI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLICA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATERINA CUNEO; -ricorrente - contro CASSA LOMBARDA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTARONI MARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO BARBERI, M.FRANCESCA CLEMENTE; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n.1015/2019pubblicata in data 4 luglio 2019 ;
Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto daGOZZANI MARCO, accettata dallacontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s