Italian Court dismisses appeal via decree due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Filoso Ultimio Mario, voluntarily renounced the cassation request against the lower court's judgment, a move accepted by the opposing parties. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and no costs were to be assigned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering the judgment final and binding without the need for further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: FILOSO ULTIMIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L SETTEMBRINI 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MERLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO STEFANO ANDREATTA; -ricorrente - contro FILOSO LUIGINA, FILOSO IMELDE, FILOSO MARIA ADELAIDE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CIUTI, che le rappresenta e difende; -controricorrenti– nonché contro FILOSO STELLA MARIS, FILOSO ANGELA, FILOSO BRUNO, FILOSO SILVIA, FILOSO MARIO; -controricorrenti– per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n . 2608/2018pubblicata in data 18 settembre 2018 ;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FILOSO ULTIMIO MARIO, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere