Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The court confirmed that the withdrawal met the procedural requirements of the Civil Code and was duly communicated to all parties. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the appellant is liable for the resulting litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: TAMPONI MARIA TERESA, TAMPONI GIOVANNI AGOSTINO, in qualità di eredi di CHESSA GIOVANNA MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA TERESA SPANU; -ricorrenti - Contro CHESSA GIOVANNI, CHESSA GREGORIO, CHESSA SALVATORE, CHESSA LUISA, CHESSA PIETRINA, in quali tà di eredi di CHESSA PASQUALE e MONNI PEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – nonché contro MONNI MARIA GIUSEPPA, CHESSA GIANPIETRO, CHESSA EUGENIA PASQUALINA, CHESSA TERESA, CHESSA SAVERIA RITA; -intimati – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Cagliari n.363/2018pubblicata in data 8 agosto 2018 ;
Ilpresidente titolare letta la rinuncia al ricorsoproposta da TAMPONI MARIA TERESA, in proprio e in qualità di erede di TAMPONI GIOVANNI AGOSTINO, deceduto nelle more del giudizio, accettata da i controricorrent i ad eccezione di CHESSA GIOVANNI deceduto nelle more del giudizio; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di CHESSA GIOVANNI che liquida in euro 2200,00 per compensi + 200,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere