Italian Supreme Court corrects a prior order's material error regarding attorney fee deduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a material correction to a previous order that failed to deduct attorney fees from the appellant. The appellant, Ludovico Miele, successfully argued that the omission of the deduction for his lawyer, Luciano Iacoviello, constituted a correctable material error under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure. The court affirmed that such errors are amendable via this specific procedure and mandated the insertion of the correct fee allocation text into the original order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Material errors in judicial orders regarding fee allocations are correctable via the procedure established by Article 391-bis of the Code of Civil Procedure, ensuring the final judgment reflects the actual costs incurred by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046/2023, pubblicata il 12.05.2023nel giudizio promosso da: MIELE LUDOVICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI N 278, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO IACOVIELLO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI , n. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; Ric. 2023n. 11125sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3 -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE rilevato cheLudovico Miele ha segnalato un errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato Luciano Iacoviello, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dell’allora ricorrente; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che il procedimento di correzione può essere intrapreso anche su iniziativa di ufficio e che il Presidente della Seconda sezione letta la segnalazione ha disposto procedersi in tal senso; rilevato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale,in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Luciano Iacoviello” dopo la frase “ per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”.
Visto l’art. 391-bis c.p.c.; Ric. 2023n. 11125sez. S2 - ud. 26 / 1 0/202 3
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13046 del 2023 , pubblicata il 12.05.2023 , venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Luciano Iacoviello”dopo la frase “per il presente giudizio € 200 per diritti accessori, € 4000 per onorari, oltre I.V.A. e c.p.a.”e prima dell’ultima frase “così deciso in Roma il 5/5/2023”. Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio