Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to file within the 60-day short deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the mandatory 60-day short deadline. Although the appeal was filed in June 2018, the appellant admitted the appeal judgment was notified in March 2018, making the filing untimely. Consequently, the court rejected the request to review the lower court's decision and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 325, comma 2, c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the sixty-day short deadline is inadmissible, and the court must declare it inadmissible without examining the merits of the substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16001/2018 R.G. proposto da : C.P.C. COMPAGNIA PROGETTI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA di VILLA EMILIANI 24, presso lo studio dell’avvocato CIERI PAOLO (CRIPLA66H20H501R) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro PERMASTEELISA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PAVIA 30 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ63T30H501Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARRIGO STEFANO (RRGSFN61B02L736V); - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1023/2018,depositata il 16/02/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS; letta la memoria depositata dalla difesa della controricorrente. PREMESSO CHE La società Permasteelisa s.p.a. conveniva in giudizio nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma la società CPC - Compagnia Progetti e Costruzioni, deducendo che nell'aprile del 2003 aveva stipulato quale subappaltatore un contratto di subappalto con la convenuta, avente ad oggetto la realizzazione di lavori di ammodernamento e risanamento conservativo di un edificio adibito a casa di cura e che la convenuta aveva omesso di pagare il settimo, l’ottavo e il nono stato di avanzamento dei lavori; l'attrice chiedeva, quindi, di condannare la convenuta al pagamento di euro 320.779,14.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigett o di ogni pretesa dell'attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l'inadempimento della medesima e di condannarla al risarcimento dei danni (non avendo adempiuto alla fornitura delle pensiline ed essendosi verificate delle infiltrazioni provenienti dalle facciate ventilate realizzate dall'attrice). Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 maggio 2011, condannava la convenuta CPC al pagamento , in favore dell'attrice, della richiesta sommadi euro 320.779,14.
2. La sentenza veniva impugnata dalla società CPC e l a Corte d'appello di Roma, con la sentenza 16 febbraio 2018, n. 1023, rigettavail gravame.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione – sulla base di cinque motivi - CPC - Compagnia Progetti e Costruzioni s.r.l. in liquidazione. Ha resistito con controricorso Permasteelisa s.p.a., anzitutto eccependo la tardività della proposizione del ricorso. Memoria e nota spese sono state depositate dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE In via preliminare deve essere valutata la fondatezza o meno dell’eccezione di tardività della proposizionedel ricorso. Essa deve trovare accoglimento, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Infatti, la sentenza impugnata – depositata il 16 febbraio 2018 – è stata notificata alla ricorrente in data 23 marzo 2018, secondo la sua stessa dichiarazione (v. pag. 1 del ricorso) e come risulta dalla “copia autentica della sentenza impugnata con relata di notifica e messaggio pec del 23/3/18” depositata insieme al ricorso e da quella depositata con il controricorso. Il ricorso è stato, poi, notificato, mediante posta elettronica certificata, alla società Permasteelisa e ai suoi difensori in data 1° giugno 2018, quando era ormai decorso il termine c.d. breve –di sessanta giorni – previsto dal comma 2 dell’art. 325 c.p.c.
II. Il ricorso va pertanto,dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo (in base al valore della causa e valutate le attività complessive eseguite dalla difesa della controricorrente), seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dov