Italian court dismisses jurisdiction objection against Pope's claim against a company for seismic improvement costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the jurisdictional objection inadmissible because the lower court's order merely admitted evidence without explicitly ruling on territorial competence. The Pope argued that Milan's court should hear the case as a consumer forum, but the lower judge did not make a substantive decision on jurisdiction. Consequently, the Supreme Court held that such an order cannot be challenged via a jurisdictional appeal under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 c.p.c.; Art. 42, 43 c.p.c.: A judgment by a judge of peace that does not explicitly rule on jurisdiction cannot be challenged by a jurisdictional appeal, as such appeals are inadmissible against non-competence rulings of this specific court type.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
FRANCESCO (C.F.: PPA FNC 50H25 B963W), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dall’Avv. Alessandro Mogavero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi, in Roma, v. G.B. Tiepolo, n. 4; 151; -ricorrente - contro ECO TRIPARNI S.R.L. (P.I.: 03461130796), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Vibo Valentia, adottata all’udienza del 13 maggio 2022, nel proc. iscritto al n. R.G. 2815/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba, con le quali ha chiesto R.G.N. 14713/2022 C.C. 08/11/2023 REGOLAMENTO DI COMPETENZA dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Vibo Valentia veniva adito da Papa Francesco con opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Eco Triparni s.r.l. per l’importo di euro 3.910,00, con riferimento al mancato pagamento di valori di miglioramento sismico con realizzazione di muro di sostegno in blocchi di cemento a secco sulla sua proprietà. A sostegno della formulata opposizione il Papa eccepiva anche l’incompetenza del Giudice di pace di Vibo Valentia (Comune in cui aveva sede la citata società assuntasi creditrice), dovendosi considerare competente territorialmente il Giudice di pace di Milano, in base all’applicabilità del criterio del foro del consumatore. Si costituiva la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Giudice di pace, senza esaminare ed adottare alcuna pronuncia sulla suddetta eccezione, riteneva di proseguire il giudizio con l’ammissione di prova testimoniale con ordinanza emessa all’udienza del 13 maggio 2023.
2. Avverso quest’ultima ordinanza, ritenuta dall’opponente quale provvedimento di implicita valutazione sulla sussistenza della propria competenza da parte dell’adito Giudice di pace di Vibo Valentia, ha proposto l’8 giugno 2022 (notificato in pari data) ricorso per regolamento di competenza, deducendo, che nella fattispecie, si sarebbe dovuta dichiarare la competenza territoriale del Giudice di pace di Milano, in applicazione del criterio inderogabile del foro del consumatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1, lett. u, e 66-bis del c.d. codice del consumo (d. lgs. n. 205 del 2005).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva il collegio che il proposto ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Infatti, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 21975/2020, Cass. n. 711/2021 e Cass. n. 581/2022) e stante il chiaro disposto dell’art. 46 c.p.c., la statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace (ove sia qualificabile propriamente come tale) non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua, per l’appunto, del tenore del citato art.46 c.p.c., sulla scorta del quale le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice.
Peraltro, avuto riguardo al caso di specie, occorre rilevare che, in realtà, l’impugnata ordinanza del Giudice di pace di Vibo Valentia non contiene alcuna statuizione sulla competenza, avendo con essa egli solo disposto per l’ammissione e l’assunzione delle prove, non risultando nemmeno esplicitata la volontà dello stesso decidente di riservarsi di provvedere sulla competenza unitamente al merito (il che, comunque, non avrebbe comportato una pronuncia implicita sulla sussistenza della sua competenza). Ciò comporta che –anche per tale ragione – il proposto regolamento si profila inammissibile.
2. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede, non bisogna adottare alcuna pronuncia sulle spese. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. la Presidente Rosa Maria Di Virgilio