Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after parties settled post-judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a settlement agreement after the second-instance judgment but before the appeal was filed. The appellants argued that this new agreement should extinguish the legal interest in continuing the litigation regarding the property dispute. The court ruled that procedural interest must exist at the time of filing and does not revive if lost prior to the appeal, rendering the request for dismissal of the case without judgment procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible for lack of interest if the parties settle after the second-instance judgment but before the appeal is lodged, as interest must exist at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27897/2020 R.G. proposto da : OLIVA ANTONIO, OLIVA ELISABETTA, OLIVA ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO FRANCESCO (DCMFNC75E30L738J), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMMANDO MAURIZIO (DMMMRZ55D10L117I); - ricorrent i - contro ANTONIELLA RITA; - intimat a - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 234/2020,depositata il 25/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE 1.Nel 2012 Pietro Oliva conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Terni i figli Elisabetta, Antonio ed Eleonora Oliva, deducendo che nel 1997 aveva alienato al figlio Massimo Oliva la nuda proprietà di un fabbricato, con riserva per sé del diritto di abitazione, ma che in realtà le parti dell'atto non avevano voluto realizzare un trasferimento di proprietà, che doveva apparire tale solo riguardo ai terzi, e che ciò nonostante Massimo Oliva, deceduto nel 1998, aveva disposto con testamento olografo del diritto di nuda proprietà in favore dei fratelli.
L'attore chiedeva, quindi , che, accertata l'intestazione fiduciaria in capo al figlio Massimo Oliva dell'immobile, venisse dichiarata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e la piena proprietà in capo a sé dell'immobile e, in via subordinata, che venisse comunque accertato il suo diritto a conseguire il trasferimento da parte dei convenuti della proprietà dell'immobile in base agli accordi intercorsi con il loro dante causa. I convenuti si costituivano, eccependo, in via preliminare, l'incapacità processuale dell'attore; nel merito disconoscevano la sottoscrizione apposta dal fratello sulla scrittura privata del 26 marzo 1997; argomentavano che, in ogni caso, anche a volere configurare una situazione di intestazione fiduciaria, il diritto del padre a conseguire la restituzione del bene doveva ritenersi prescritto per essere trascorsi più di dieci anni dal momento in cui avrebbe potuto farlo valere, ossia dal momento della pubblicazione del testamento olografo, il 26 aprile 1998.
Svolta l'istruttoria nel corso della quale veniva accertata con perizia grafica l’autenticità della firma apposta da Massimo Oliva alla scrittura privata del 26 marzo 1997, il Tribunale respingeva la domanda dell'attore. Rigettata l'eccezione preliminare di incapacità processuale di Pietro Oliva, il Tribunale riteneva che con l'atto pubblico del 26 marzo 1997 le parti avessero effettivamente voluto trasferire la nuda proprietà in capo a Massimo Oliva, stipulando, però , contestualmente con scrittura privata un accordo avente per oggetto l'obbligazione di ritrasferire la nuda proprietà in favore di Pietro Oliva quando quest'ultimo lo avesse voluto.
Pietro Oliva, in mancanza di un termine, avrebbe potuto richiedere immediatamente l'adempimento di tale obbligazione da parte del figlio Massimo, in modo che il termine di prescrizione per esercitare tale diritto era iniziato a decorrere dal momento della stipulazione dell'accordo, cosicché alla data della citazione, allorché per la prima volta Pietro Oliva aveva chiesto agli aventi causa di Massimo Oliva l'adempimento di tale obbligazione, il suo diritto era ormai estinto. 2.La sentenza veniva impugnata da Rita Antoniella, erede legittima in quanto coniuge superstite di Pietro Oliva deceduto il 19 agosto 2017, chiedendo che,in riforma della stessa, fosse accolta la domanda già formulata dal marito in primo grado.
La Corte d'appello di Perugia, con sentenza 25 maggio 2020, n. 234, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, dichiara va la simulazione assoluta dell'atto stipulato tra Pietro e Massimo Oliva e, pertanto, rilevava che Pietro Oliva al momento della sua morte era ancora proprietario in via esclusiva dell'immobile. 3.Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione Antonio Oliva, Elisabetta Oliva ed Eleonora Oliva. L’intimata Rita Antoniella non ha svoltodifese. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all'accertamento della simulazione assoluta del contratto di alienazione della nuda proprietà relativa all'immobile” per cui è causa.
Preliminarmente alla esposizione del motivo, i ricorrenti osservano come, dopo la scadenza dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 c.p.c., ma prima della pubblicazione della sentenza di appello (il 25 maggio 2020), le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo, sottoscritto il 20 aprile 2020, “avente ad oggetto ogni e qualsivoglia loro pendenza, ivi comprese le reciproche ragioni sottoposte al vaglio della Corte territoriale”. I ricorrenti chiedono, quindi , a questa Corte di “apprezzare tale circostanza” e di “adottare e parimenti disporre tutti i provvedimenti di legge ritenuti opportuni e/o necessari e consequenziali, dichiarando cessata la materia del contendere”.
Il Collegio rileva come le parti abbiano, dopo la decisione di secondo grado, effettivamente sottoscritto un atto denominato “transazione”, nel quale hanno convenuto che “con la firma del presente atto hanno voluto definire a saldo, stralcio e transazione [..] qualsiasi rapporto economico derivato da pregressi – e tra questi la causa oggetto del presente ricorso – e ulteriori giudizi tra le parti, da prestiti di denaro o altre obbligazioni, e di non avere più nulla a pretendere gli uni dall’altra per qualsiasi titolo o ragione” (v. l’atto depositato dai ricorrenti, in particolare le pagg. 3 e 5).
Non sussistono però, ad avviso del Collegio, i presupposti processuali necessari ai fini della richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere, giacché tale statuizione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr., per tutte, Cass. n. 25625/2020). Il ricorso va, piuttosto , dichiarato inammissibile per carenza di interesse, interesse che deve sussistere nel momento in cui è proposta l'impugnazione e sino alla decisione della causa (v.,al riguardo, Cass., sez. un., n. 3876/2010).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Versandosi in un caso di difetto di interesse originario e non sopravvenuto alla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma d