Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to parties' mutual settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe parties submitted a joint act declaring a transactional agreement, waiving their respective appeals, and requesting the extinction of the proceedings. The court found that the requirements for extinguishing the case under Article 390 of the Code of Civil Procedure were met. Consequently, the cassation judgment declared the case extinguished without ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When parties jointly declare a transactional agreement and waive their appeals, the court must declare the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10614/2020 R.G. proposto da : PUCCIO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato DE VERGOTTINI,rappresentata e difes a dall'avvocato DI LEGAMI ROSARIO (DLGRSR68B14G273H); -ricorrente- contro PIRRONE LORENZO, MEGNA PROVVIDENZA, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIA SEBASTIANO ZANI 4, presso lo studio dell’avvocato LAURENZI FRANCESCO, rappresentat i e difes i dall'avvocato VOLANTE CLAUDIO (VLNCLD66P07G273M); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 158/2020,depositata il 29/01/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giovanna Puccio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 gennaio 2020, n. 158, che ha accolto l’appello di Lorenzo Pirrone e Provvidenza Megna, pronunciando la risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso tra le parti e condannando la ricorrente alla restituzione di euro 133.850, oltre agli interessi legali dal 29 gennaio 2010 all’effettivo soddisfo. Hanno resistito con controricorso Lorenzo Pirrone e Provvidenza Megna.
2. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato un atto, datato 5 settembre 2023, nel quale dichiarano di avere trovato un accordo transattivo della controversia, rinunciano al ricorso e al controricorso e chiedono a questa Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
3. Il Collegio rileva che sussistono i requisiti stabiliti dall’art.390 c.p.c. per la dichiarazione dell’estinzione del giudizio; non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti formulato istanza congiunta di dichiarazione dell’estinzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione