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Sentenza — n. 32262/2023 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal on usucapion standing, ruling exclusive standing belongs to one heir against the claimant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32262/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the appeal, quashing the lower court's judgment regarding the standing to oppose a usucapion claim. The court found that while the claimant proved possession and the defendant's heir status, the lower court erred in not recognizing the exclusive standing of a specific heir. Consequently, the court ruled that only one heir had the legal capacity to oppose the action, leading to a partial victory for the appellant and a partial loss for the claimant.

Regesto Legislator

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Art. 1158 c.c.; Art. 116 c.p.c.: The court established that when multiple heirs are involved in a usucapion dispute, the lower court must explicitly determine which heir holds exclusive standing to oppose the claim, as failure to do so constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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usucapion standing heir capacity exclusive standing usucapion action cassation appeal acquisto del possesso azione mobiliare rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1158 c.c.
Art. 116 c.p.c.
art. 378 c.p
2243/2018, pubblicata il 7 maggio 2018; lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
art. 1158 c.c
art. 457 c.c
–la violazione o falsa applicazione dell’art. 457 c.c., nonché degli artt.
art. 2697 c.c
art. 112 c.p
– la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, avuto riguardo a quanto lamentato con il precedente motivo, ritenuto illegittimamente assorbite le ulteriori domande, di merito ed istruttorie, che egli aveva proposto in sede di appello.
art. 246 c.p
21239/2019) ha puntualizzato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.
art. 1140 c.c
1146, comma 2, c.c.) e fino al momento dell’introduzione del giudizio (ed anche nel corso del medesimo) aveva posseduto “uti domini” e conservato una relazione materiale continuativa, pubblica e pacifica, prevista dall’art. 1140 c.c., con l’immobile oggetto della controversia.
art. 360 c.p
Con il primo motivo, il ricorrente principale Fontana Luca ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

T LCU 87P19 G388L), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Andrea Carlo Poma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti, in Roma, via Celimontana, n. 38; -ricorrente principale - contro FONTANA MARCO (C.F.: FNT MRC 58M26 A175I), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti Davide Dondoni e Mario Romano ed R.G.N. 21313/2018 U.P. 09/11/2023 Usucapione elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Publio Valerio, n. 9; -controricorrente – ricorrente incidentale – e MANCINI GIULIANA (C.F.:

MNC GLN 77T46 G388A), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Gian Piero Geminiani, con indicazione dell’indirizzo PEC ; - controricorrente - nonché FONTANA DANIELA (C.F.: FNL DNL 60C69 A175L); -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2243/2018, pubblicata il 7 maggio 2018; lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori del ricorrente Fontana Luca e della controricorrente Mancini Giuliana; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal Consigliere Aldo Carrato; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Corrado Mistri, il quale ha concluso per la declaratoria di parziale inammissibilità e, nel resto, per il rigetto del ricorso principale ed in subordine, comunque, per l’integrale rigetto del ricorso principale, nonché per il rigetto del ricorso incidentale; udito l’Avv.

Gian Piero Geminiani, per la controricorrente Mancini Giuliana.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2013, la sig.ra Giuliana Mancini conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pavia, i sigg.ri Luca Fontana, Marco Fontana e Daniela Fontana affinché venisse accertato il suo possesso ultraventennale dell’immobile sito in v. Cividale n. 15, in Pavia, di proprietà di Giuseppe Fontana (dante causa dei citati convenuti) e, per l’effetto, che fosse dichiarato il suo intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di detto immobile. Nella costituzione dei medesimi convenuti (ad eccezione di Fontana Daniela), che si opponevano (con formulazione, da parte del Fontana Luca, di domanda riconvenzionale per sentirsi dichiarare unico erede del Fontana Giuseppe), l’adito Tribunale di Pavia, con sentenza n. 717/2016, accoglieva la riportata domanda della Mancini Giuliana.

2. Decidendo sui distinti appelli formulati da Fontana Marco e Fontana Luca, con la costituzione dell’appellata Mancini Giuliana e nella contumacia di Fontana Daniela, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2243/2018 (pubblicata il 7 maggio 2018), confermava integralmente pronuncia di primo grado, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte di appello milanese riteneva che – a fronte della domanda proposta dalla Mancini Giuliana - sussisteva anche la legittimazione passiva del Fontana Marco, risultando, al momento della proposizione di detta domanda, sussistente la sua qualità intrinseca di erede necessario del “de cuius” Giuseppe Fontana (ben potendo esperire – in presenza della designazione in sede testamentaria di Fontana Luca come erede universale –l’azione di riduzione volta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima) .

Il giudice di secondo grado ravvisava, altresì, l’infondatezza del gravame del Fontana Luca, escludendo che la Mancini Giuliana si fosse venuta a trovare nella disponibilità dell’immobile oggetto di controversia solo a titolo di comodataria precaria, non risultando la stipula di un apposito contratto in proposito che comprovasse la sola qualità di detentrice della Mancini, la quale, invece, aveva fornito la prova, alla stregua degli esiti istruttori acquisiti, di aver esercitato sull’immobile – a decorrere dal luglio 1989 – un possesso idoneo “ad usucapionem”, ovvero caratterizzato dai requisiti previsti dall’art. 1158 c.c., il cui ventennio era già maturato all’atto della proposizione dell’azione.

3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Fontana Luca, affidato a otto motivi. Si è costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale riferito a due motivi, il Fontana Marco. Anche la Mancini Giuliana ha resistito con controricorso. L’altra intimata Fontana Daniela non ha svolto attività difensiva in questa sede. I difensori del ricorrente Fontana Luca e della controricorrente Mancini Giuliana hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE di FONTANA LUCA 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale Fontana Luca ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione dell’art. 457 c.c., nonché degli artt. 553 e 564 c.c., sostenendo che, con la sentenza impugnata, non era stata correttamente considerata la sua qualità – avente rilievo esclusivo - di unico erede del “de cuius” Fontana Giuseppe, che tale lo aveva istituito con apposito testamento, risultando irrilevante la circostanza – ai fini della individuazione di chi fosse legittimato passivo a resistere alla domanda della Mancini Giuliana - che gli altri successibili avrebbero potuto eventualmente esercitare l’azione di riduzione per la lesione della quota di legittima.

2. Con la seconda censura, il Fontana Luca ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1803, 1808 e 1322 c.c. per aver la Corte di appello escluso che, nel caso di specie, ci si trovasse in presenza di un contratto di comodato gratuito a favore della Mancini Giuliana, come tale inidoneo a conferire a quest’ultima la qualità di possessore del controverso immobile.

3. Con la terza doglianza, il ricorrente principale ha prospettato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e agli artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., contestando la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le deposizioni di alcuni testi (la compagna del Fontana Giuseppe e la moglie di Fontana Marco) perché aventi interesse alla causa e, in ogni caso, perché le circostanze dedotte (trascritte nello svolgimento del motivo) erano da considerarsi generiche.

4. Con il quarto mezzo, il Fontana Luca ha lamentato – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 2700, 2704, 1324, 1362 e 2697 c.c., unitamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c., confutando la motivazione della sentenza impugnata, con la quale si erano ritenute sussistenti le condizioni, in capo alla Mancini Giuliana, per la configurazione di un suo possesso (tale da legittimare la proposizione dell’azione ex art. 1158 c.c.), da ritenersi invece non emergente né dagli esiti della prova orale né dal tenore di tre documenti (querela di falso, dichiarazione resa a pubblico ufficiale di trasferimento di residenza, scrittura privata rilasciata da terzi) prodotti in giudizio.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente principale ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., rappresentando l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui, sulla base degli elementi acquisiti, aveva ritenuto che la Mancini Giuliana avesse esercitato sull’immobile un possesso utile “uti dominus” e non avesse, invece, avuto la sola disponibilità materiale dello stesso a titolo di comodataria precaria e, quindi, quale mera detentrice.

6. Con la sesta censura, il Fontana Luca ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. -la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e agli artt. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost., nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., criticando il ragionamento della Corte di appello circa la sufficiente univocità ed attendibilità delle deposizioni testimoniali indicate dalla Mancini e con riguardo alla rilevanza probatoria conferita al successivo accatastamento dell’immobile, effettuato nel 2013 a cura della stessa Mancini.

7. Con il settimo motivo, il ricorrente principale ha lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’illegittimità della ritenuta assorbenza - da parte della Corte di appello -di ogni altra questione, così mancando di valutare ulteriori documenti prodotti da esso ricorrente circa il rapporto intercorrente tra lui e il Condominio di cui faceva parte l’immobile oggetto della domanda e la rilevanza di prove testimoniali dallo stesso addotte.

8. Con l’ottavo ed ultimo motivo, il Fontana Luca ha prospettato -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello, avuto riguardo a quanto lamentato con il precedente motivo, ritenuto illegittimamente assorbite le ulteriori domande, di merito ed istruttorie, che egli aveva proposto in sede di appello. RICORSO INCIDENTALE di FONTANA MARCO 1. Con il primo motivo, il Fontana Marco ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 457, 553 e 564 c.p.c., prospettando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente la sua carenza di legittimazione passiva, malgrado il suo genitore, Fontana Giuseppe, avesse istituito, con testamento (non impugnato) come unico suo erede il germano Fontana Luca, restando irrilevante la circostanza che egli avrebbe avuto diritto ad esercitare l’azione di riduzione, oltretutto non esperita.

2. Con la seconda censura, il ricorrente incidentale ha dedotto –con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. per aver la Corte di appello rilevato l’ammissibilità della domanda di usucapione anche nei suoi confronti, nonostante il suo difetto di interesse a resistere. ESAME DEI RICORSI 1. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale possono essere esaminanti congiuntamente perché – in senso reciprocamente contrario – convergono sulla stessa questione.

Essi sono fondati, essendo indiscutibile che il solo ricorrente Fontana Luca, istituito come erede in via esclusiva con il testamento paterno, avrebbe dovuto essere qualificato come unico convenuto legittimato avverso l’azione di usucapione esperita dalla Mancini, poiché i legittimari pretermessi (indipendentemente dal loro diritto ad esercitare l’azione di riduzione), tra i quali il Fontana Marco, al momento dell’instaurazione di tale causa, non potevano essere considerati eredi. Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che illegittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per la sola circostanza della morte del "de cuius", la qualità dierede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti dilegittimario (v., per tutte, Cass. n. 2914/2020).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, deve affermarsi che il Fontana Luca era l’unico soggetto ad essere dotato della legittimazione passiva a resistere alla domanda della Mancini, in quanto istituito erede universale con il testamento del genitore (quindi disponendo in suo favore anche della proprietà dell’immobile oggetto di causa). Di contro, tale legittimazione passiva –per quanto appena messo in risalto –non poteva essere riconosciuta anche in capo al Fontana Marco, da cui deriva l’accoglimento del suo ricorso incidentale.

2. A questo punto si può proseguire con l’esame degli altri motivi formulati dal ricorrente principale Fontana Luca, unico legittimato passivo – come detto - rispetto all’azione per usucapione intentata dalla Mancini Giuliana.

3. Il secondo e terzo motivo sono esaminabili congiuntamente perché miranti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la Mancini fosse una comodataria e, quindi, una mera detentrice dell’immobile con riferimento al quale ella aveva instaurato la causa di usucapione, vantando di aver esercitato, invece, sullo stesso propriamente un possesso utile, per l’appunto, “ad usucapionem”. I motivi non sono fondati. Infatti, la Corte di appello ha, sul punto, adottato una motivazione sufficiente sulla ravvisata esclusione della qualità di comodataria in capo alla Mancini.

Essa ha, con riferimento alla prospettata sussistenza – da parte del Fontana Luca - delle condizioni per la configurabilità di un contratto atipico di comodato precario immobiliare, rilevato che, in effetti, esse non erano, nel caso di specie, emerse, sia perché non era risultata prodotta alcuna prova scritta al riguardo sia perché anche i testi assunti ad istanza degli appellanti (convenuti in primo grado) non avevano dedotto alcuna circostanza o riferito fatti specifici circa l’avvenuta stipulazione di untale tipo di contratto, precisando anche le ragioni per la valutazione di inattendibilità della teste Gandini e della teste Bocchiola, la prima in quanto convivente del dante causa Fontana Giuseppe e la seconda madre dello stesso Fontana Luca, quindi di soggetti aventi un interesse – anche se di mero fatto – in ordine alla risoluzione della controversia favorevole al citato Fontana Luca, tale da non comportare propriamente una loro incapacità a testimoniare secondo la previsione dell’art. 246 c.p.c. (di cui il ricorrente pure lamenta la violazione).

A tal proposito bisogna evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 167/2018 e Cass. n. 21239/2019) ha puntualizzato che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di uninteresse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventualeinteresse ad un determinato esito della lite, come evidentemente valutato dalla Corte di merito nella controversia in esame), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

4. Anche il quarto, quinto e sesto motivo possono essere esaminati unitariamente perché con essi si tende a confutare la motivazione della sentenza impugnata sulla valutazione delle prove in base alle quali la Corte di appello – confermando, oltretutto, integralmente la pronuncia di primo grado - ha ritenuto sussistente il possesso ultraventennale e con i caratteri necessari dello stesso ai fini dell’acquisto per usucapione della controversa unità immobiliare in favore della Mancini Giuliana. Essi sono inammissibili perché, in effetti, tendono a sollecitare questa Corte a procedere ad una rivalutazione degli esiti di merito risultanti dalle prove documentali ed orali acquisite, in base alle quali la Corte di appello ha desunto che prima il dante causa (il padre) della Mancini Giuliana (a decorrere dal 1989 e fino alla sua morte avvenuta il 2 ottobre 2004) e, poi, quest’ultima, con la prosecuzione del possesso del di lei genitore dal suo decesso (così configurandosi un’ “accessio possessionis”, rilevante ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.) e fino al momento dell’introduzione del giudizio (ed anche nel corso del medesimo) aveva posseduto “uti domini” e conservato una relazione materiale continuativa, pubblica e pacifica, prevista dall’art. 1140 c.c., con l’immobile oggetto della controversia.

La Corte territoriale ha valorizzato, nell’ambito di un quadro generale di valutazione probatoria, la rilevanza dei documenti contestati dal ricorrente Fontana Luca, ovvero il certificato di residenza del Mancini Giulio (dante causa della Mancini Giuliana), l’autocertificazione di essere proprietario dell’immobile, la scrittura privata intercorsa tra lo stesso Mancini Giulio e Re Guerino, quali elementi univocamente indizianti (a prescindere dalla loro validità formale, come con riferimento ai citati ultimidue documenti), nonché delle circostanze di aver la Mancini Giuliana provveduto all’accatastamento dell’immobile e di avere la stessa (unitamente al padre, fino a quando è stato in vita) sempre sopportato gli oneri condominiali, oltre ad aver avuto l’intestazione dell’utenza per l’erogazione dell’energia elettrica (facendo fronte al pagamento dei relativi consumi fatturati), elementi tutti che, unitamente alle risultanze desunte dalla prove orali (ritenute maggiormente attendibili, appartenendo il potere selettivo degli esiti istruttori più convincenti al giudice di merito), hanno condotto a ritenere che i Mancini si erano sempre occupati della concreta gestione dell’immobile, avendo la disponibilità effettiva ed esclusiva dello stesso: sulla base della valutazione globale degli elementi probatori acquisiti la Corte territoriale – in consonanza al giudice di primo grado –è pervenuto, quindi, alla motivata conclusione che i Mancini avessero – continuativamente per tutto il periodo decorrente dal 1989 e fino a superare un ventennio (con applicazione del citato art. 1146, comma 2, c.c.) - esercitato un possesso provvisto dell’”animus rem sibi habendi”, estrinsecatosi mediante il compimento di un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sull’immobile in questione.

Oltretutto, come evidenziato, i Fontana non sono riusciti a comprovare un titolo diverso, quale quello di concessione in comodato precario (peraltro incompatibile con un periodo così lungo in cui i Mancini avevano goduto dell’immobile, perciò inconciliabile con un atteggiamento di tolleranza) né che, durante il possesso da questi ultimi vantato, fosse stata posta in essere dai medesimi Fontana un’attività idoneamente contestativa. Del resto, su un piano generale, la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l’acquisto immobiliare a titolo di usucapione attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, come verificatosi nella fattispecie in esame (v., tra le tante, Cass.n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017).

Inoltre, costituisce principio altrettanto consolidato quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Allo stesso modo, è indiscutibile che, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali di questa Corte.

5. Pure il settimo motivo si profila inammissibile. Invero, con esso – mediante la surrettizia deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. –è stata contestata la mancata valutazione di ulteriori elementi probatori (che sarebbero stati comunque liberamente apprezzabili, non essendo conducente alcuna ulteriore richiesta istruttoria a comportare l’effetto propriamente ricollegabile ad una prova legale), che il giudice di appello – nell’esercizio del suo potere improntato al prudente apprezzamento delle prove considerate maggiormente convincenti (in applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c.) – ha, tuttavia, ritenuto non necessario esaminare ai fini della decisione della causa, affermando, infatti, che ogni altra questione e ogni altro motivo si sarebbero dovuti intendere assorbiti (perché, evidentemente, inidonei a comportare un diverso esito della causa, come peraltro escluso da entrambi i giudici di primo e secondo grado).

6. L’ottavo ed ultimo motivo è manifestamente infondato, poiché, nel confermare la pronuncia – adottata dal giudice di prime cure - di acquisto per usucapione dell’immobile oggetto di giudizio in capo alla Mancini Giuliana, la Corte di appello ha risposto a tutte le domande del ricorrente (come riportate alle pagg. 47-49), rilevando, per un verso, la sussistenza della prova delle condizioni previste dall’art.1158 c.c. in favore della stessa Mancini e la qualità del medesimo Fontana Luca di essere (comunque) legittimato passivo avverso la relativa azione (anzi l’unico legittimato, siccome istituito erede universale testamentario, per quanto già precisato in ordine alla ravvisata fondatezza del primo motivo) e, per altro verso, il mancato raggiungimento della prova contraria che la citata Mancini Giuliana potesse qualificarsi come una mera detentrice dell’immobile in oggetto, in quanto solo comodataria precaria (donde l’insussistenza dei presupposti per ordinare nei suoi confronti il rilascio e la restituzione del bene).

7. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale del Fontana e i due motivi del ricorso incidentale del Fontana Marco, mentre devono essere respinti tutti i restanti motivi del ricorso proposto dal Fontana Luca. Pertanto, per effetto della ravvisata fondatezza dei predetti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione agli stessi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarato – decidendo nel merito - che sussisteva la legittimazione passiva in via esclusiva del Fontana Luca avverso l’azione di usucapione intentata dalla Mancini Giuliana.

Avuto riguardo all’esito finale della causa (di parziale soccombenza reciproca), alla controvertibilità di alcune questioni trattate e alla parziale complessità delle valutazioni circa lo svolgimento della vicenda fattuale e alla correlata individuazione delle inerenti conseguenze giuridiche, si ritengono sussistenti gravi ed idonei motivi atti a giustificare l’integrazione compensazione delle spese dell’intero giudizio (svoltosi nei tre gradi) con riferimento ad entrambi i rapporti processuali instauratisi (ovvero quello intercorso tra il Fontana Luca e la Mancini Giuliana, da una parte, e quello instauratosi tra il Fontana Marco e la stessa Mancini Giuliana, dall’altra).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Fontana Luca e il ricorso incidentale di Fontana Marco, rigettando tutti i restanti motivi del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva di Fontana Luca avverso l’azione di usucapione intentata da Mancini Giuliana. Compensa le spese dell’intero giudizio