Cassation appeal dismissed for tardiness as notice exceeded the 60-day statutory deadline under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notice was sent via PEC on May 4, 2018, exceeding the 60-day deadline. The appellants argued the effective notification date was February 28, 2018, but the court found the actual transmission date violated the strict time limit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the notice is not received within the statutory period, and the court must order the payment of opposing party's costs upon such inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14476 –2018 proposto da: TORCOLETTI GIOVANNI e DAHMER VERA INES, elettivamente domiciliatiin Catania, presso lo studio dell'avv . Maurizio G. Tomaselli dal quale sono rappresentat i e difes i giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrenti - contro MILAZZO GIUSEPPE, MILAZZO AGATINA, MILAZZO SALVATORE, elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), presso lo studio dell'avv. Ettore Fleres dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.14476 sez.
S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA , notificatail 28/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - Giovanni Torcoletti e Vera Ines Dahmer hanno proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, della sentenza n. 95/2018, depositata il 6/02/2018 con cui la Corte d'appello di Messina ha rigettato la domanda da loro originariamente propostanei confronti di Giuseppe, Agatina e Salvatore Milazzoper rivendicare una porzione di un loro immobile asseritamente occupata abusivamente e sentirla dichiarare libera da pesi; -Giuseppe Milazzo , Agatina Milazzo e Salvatore Milazzo si sono costituiti con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività; - i controricorrenti hanno rappresentato di aver notificato la sentenza impugnata, presso i difensori nominati, in data 28/2/2018, per pubblico ufficiale , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente che ha indicato quale data di notifica della sentenza, a mezzo pec, il 6/3/2018; della relata di notifica i controricorrenti hanno prodotto copia; considerato che; - il termine breve scadeva dunque al 30 aprile 2018, ma il ricorso è stato notificato a mezzo pec in data 4/5/2018; - in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.; - in conseguenza, i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti , come liquidate in dispositivo;
Ric. 2018n.14476 sez. S2 - ud. 28 - 4 - 20 23 - 3 - -stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna Giovanni Torcoletti e Vera Ines Dahmer al pagamento, in favore di Giuseppe, Agatina e Salvatore Milazzo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.400 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile