Cassation court remits case to public hearing regarding joint liability limits after company dissolution under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing due to the presence of significant legal issues requiring uniform interpretation. The appellants argued that the lower court incorrectly applied rules on joint liability and the effects of company dissolution, claiming the court failed to properly assess active assets as a liability limit. The court determined these questions involved matters of particular importance necessitating a ruling on the correct legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495, comma 2 c.c.; Art. 2945, comma 2 c.c.; Art. 1669 c.c.; Art. 1966, comma 2 c.c.: When a case involves questions of particular importance regarding the interpretation of joint liability limits after company dissolution or the nature of creditor rights, the court must remit the case to a public hearing for a uniform ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O”, v. Volta n. 2, in ASSAGO), in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata materialmente al ricorso, dagli Avv.ti Mario Spada, Nicola Bosco ed Enrico Scoccini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, in Roma, alla v. G.B. Vico, n. 31; -ricorrente - contro TAVANI MICHELE e MAROTTA RICCARDO (già soci della cancellata Comedil Sistem s.r.l.), rappresentanti e difesi, giusta procura speciale allegata materialmente al controricorso, dall’Avv. Luigi Paganelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Michele Aureli, in Roma, v. Ortigara, n. 3; -controricorrenti - e R.G.N. 36235/2018 C.C. 08/11/2023 APPALTO PRIVATO NEGRI BARBARA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Alessandro Pizzino, Achille Testori e Luca Checchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Viale Ventuno Aprile, n. 12; -altra controricorrente- nonché PATETTA NICCOLO’ e UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 4295/2018 (pubblicata il 1° ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell8 novembre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettele memorie dei difensori delle parti controricorrenti; rilevato in fatto: -che i sigg.
Tavani Michele e Marotta Riccardo proponevano appello avverso la sentenza n. 15374/2014 del Tribunale di Milano nella parte in cui, essendo stata ritenuta accertata “la concorrente responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c.” della s.r.l. Comedil Sistem (appaltatrice dei lavori e di cui gli appellanti erano soci di detta società poi cancellata) e delle sigg.re Ardemagni Vittoria e Negri Barbara – quali eredi di Negri Bruno (che era stato direttore dei lavori oggetto di appalto) – per i vizi e difetti riscontrati nel bene immobile del Condominio “Il Pioppeto d. v.
Volta n. 2, in Assago”, gli stessi erano stati condannati a pagare, insieme alle citate sigg.re Ardemagni e Negri, a favore del suddetto Condominio la complessiva somma di euro 116.220,00; -che nel relativo giudizio di primo grado era stato evocato in causa anche Patetta Niccolò, il quale aveva, a sua volta, chiamato in garanzia l’Unipol Assicurazioni s.p.a.; -che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 4295/2918, così pronunciava:
a) in parziale accoglimento del gravame, riformava la sentenza di primo grado respingendo la domanda di condanna, nei confronti di essi appellanti, al pagamento delle vantate somme formulata dal citato Condominio;
b) in parziale accoglimento, poi, dell’appello proposto dalle sigg.re Ardemagni e Negri, riformava la sentenza impugnata rigettando anche la domanda di condanna avanzata dal Condominio nei loro riguardi;
c) condannava il Condominio al pagamento delle spese del giudizio in favore delle suddette parti risultate vittoriose all’esito del giudizio di appello e compensava le spese relativamente agli altri rapporti processuali; -che, a sostegno dell’adottata decisione, la Corte milanese, quanto alla posizione del Tavani e del Marotta, osservava che, a seguito della cancellazione della s.r.l. Comedil Sistem dal registro delle imprese, risultava essersi configurata la successione nei debiti di essa dei suoi soci ma che non era stata raggiunta la prova di quanto necessario per la concretizzazione della responsabilità dei soci stessi per tali debiti a causa della mancata indicazione delle somme oggetto dei crediti attribuiti nonché delle somme riscosse dai soci medesimi e, quindi, dell’incremento del loro patrimonio alla cui entità risultava dovesse corrispondere la misura della responsabilità in via di eccezione a loro carico stabilita per le obbligazioni sociali; -che, con riferimento alla posizione delle sigg.re Ardemagni e Negri, nella qualità di eredi del direttore dei lavori Negri Bruno, evocato in giudizio a titolo di corresponsabile nella determinazione dell’evento dannoso a carico del Condominio, il giudice di appello rilevava che era stato concluso un atto transattivo che aveva superato la questione della suddetta corresponsabilità; -che avverso la richiamata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il Condominio “Il Pioppeto, v.
A. Volta n. 2, in Assago (di cui i primi due contro le statuizioni emesse nel rapporto tra il Condominio e i Tavassi-Marotta e gli altri avverso le statuizioni riguardanti il rapporto processuale tra lo stesso Condominio e le sigg. Negri-Ardemagni); -che hanno resistito con un congiunto controricorso Tavani Michele e Marotta Riccardo e con un autonomo controricorso Negri Barbara, mentre le altre parti non hanno svolto attività difensive in questa sede; consideratoin diritto: - che il ricorrente ha, con il primo motivo, denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
– l’erroneità della sentenza impugnata per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c., nonché l’erroneità della ricostruzione della fattispecie, ove, con riferimento al fenomeno successorio prodottosi con la cancellazione della società “Comedil Sistem s.r.l., non ha riconosciuto individuata e provata, in difformità dalla previsione normativa e dell’interpretazione datane dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 6070/2013), l’entità delle poste attive costituenti il limite della responsabilità dei soci ed ha affermato che l’indicazione dei residui attivi della liquidazione non implichi immediata ed efficace attribuzione degli stessi ai soci, in contitolarità o comunione indivisa tra i medesimi; -che con il secondo motivo è stata dedotta – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
–l’erroneità della sentenza di appello per asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, comma 2, e 2697 c.c., ove ha inteso la riscossione dell’attivo da parte dei soci come effettivo conseguimento di somme e che detta riscossione costituisca elemento costitutivo del diritto fatto valere dai creditori, in contrasto con la natura impeditiva dell’eccezione di mancata riscossione, che pone l’onere probatorio a carico di chi la faccia valere; ciò anche in virtù del principio di vicinanza della prova, nonché della irragionevole conseguenza di lasciare nella facoltà – e dunque all’arbitrio –dei soci onerati di disattivare la garanzia ai sensi dell’art. 2945 c.c., non riscuotendo l’attivo, con ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c., ove ha ritenuto necessaria la prova delle somme riscosse da ciascun socio; -che, con gli altri cinque motivi (riferiti – come detto – al capo della sentenza di appello relativo alle domande proposte dal Condominio ricorrente nei confronti di Negri Barbara e Ardemagni Vittoria), sono state prospettate varie violazioni di legge, confutandosi, in particolare, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la rinuncia pattizia, preventiva e generalizzata, ad avvalersi della garanzia disposta dall’art. 1669 c.c., malgrado quest’ultima norma sia da intendersi come inderogabile e posta a presidio di interessi generali; ritenutoche le questioni involte dai richiamati motivi afferiscono a problematiche giuridiche di particolare importanza aventi rilievo nomofilattico (anche avuto riguardo alle conseguenze interpretative derivanti dall’arresto a Sezioni unite di cui alla sentenza n. 6070/2013 e alla individuazione dei presupposti e dell’ambito oggettivo per l’applicabilità dell’art. 1966, comma 2, c.c.), ragion per cui si rileva la sussistenza delle condizioni per rimettere la trattazione e la decisione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 8 novembre 2023. La Presidente Ro