Ordinanza — n. 32134/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1146 c.c.: il ricorrente è figlio legittimo del defunto Serafino Muraca, che ha posseduto l’immobile fino alla sua morte, così che la Corte d’appello nel respingere la domanda del ricorrente ha violato l’art.1146 c.c., disattendo il principio per cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso senza necessità di una materiale apprensione; successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata è inoltre intervenuta la sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro, che ha statuito che il ricorrente, erede di Serafino Muraca, è subentrato nel compossesso di quest’ultimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1146 c.c, art. 460 c.c; Ordinanza — n. 32134/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1146 c.c.: il ricorrente è figlio legittimo del defunto Serafino Muraca, che ha posseduto l’immobile fino alla sua morte, così che la Corte d’appello nel respingere la domanda del ricorrente ha violato l’art.1146 c.c., disattendo il principio per cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso senza necessità di una materiale apprensione; successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata è inoltre intervenuta la sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro, che ha statuito che il ricorrente, erede di Serafino Muraca, è subentrato nel compossesso di quest’ultimo.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17566/2018 R.G. proposto da : MURACA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VIGNOLA ALESSANDRO (VGNLSN74S19E632Y); -ricorrente- contro MURACA MARIAe MUNGO BATTISTA, rappresentat i e difes i dall'avvocato CANDREVA BRUNELLA (CNDBNL64T60H981D); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 813/2017,depositata il 4/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giuseppe Muraca chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un terreno e di un fabbricato, essendo stato spogliato dei medesimi ad opera del cognato Battista Mungo e della sorella Maria Muraca. Il ricorso veniva rigettato nella fase interdittale. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 988/2010, rigettava la domanda, in quanto non era stata adeguatamente dimostrata la situazione possessoria vantata da Giuseppe Muraca.
2. La sentenza è stata impugnata da Giuseppe Muraca. L’impugnazione è stata rigettata - con la sentenza n. 813/2017 - dalla Corte d’appello di Catanzaro, perchè dall’attività istruttoria espletata in primo grado si evince la mancanza del possesso in capo all’appellante.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Giuseppe Muraca. Resistono con controricorso Maria Muraca e Battista Mungo. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1146 c.c.: il ricorrente è figlio legittimo del defunto Serafino Muraca, che ha posseduto l’immobile fino alla sua morte, così che la Corte d’appello nel respingere la domanda del ricorrente ha violato l’art.1146 c.c., disattendo il principio per cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi, i quali subentrano nel possesso senza necessità di una materiale apprensione; successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata è inoltre intervenuta la sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro, che ha statuito che il ricorrente, erede di Serafino Muraca, è subentrato nel compossesso di quest’ultimo.
Il motivo è fondato. I giudici di merito, nel negare il compossesso del ricorrente, non hanno considerato che il medesimo erasubentrato in qualità di coerede con la sorella Maria nel compossesso del proprio padre Serafino Muraca, il quale aveva acquistato l’unità immobiliare per cui è causa insieme alla moglie con una scrittura privata non autenticata del 1986. Il compossesso del ricorrente, pertanto, non poteva essere negato in quanto, ai sensi del richiamato art. 1146 c.c. , il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione, senza che sia necessaria la materiale apprensione del bene da parte sua (cfr.
Cass. n. 15967/2011). In tal senso si è espresso il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1244/2017, passata in giudicato, intervenuta dopo il deposito della pronuncia di appello. Il ricorrente aveva infatti, nella pendenza del presente processo, instaurato un altro processo con cui chiedeva l’accertamento giudiziale della autenticità delle autenticazioni della scrittura privata di acquisto del bene da parte dei suoi genitori, convenendo in giudizio i venditori e la sorella Maria Muraca. Il Tribunale di Catanzaro, con l’appena citata sentenza, ha accolto la domanda del ricorrente ed ha rigettato la domanda riconvenzionale della sorella di usucapione del fondo per cui è causa.
Il Tribunale ha appunto affermato che, dato che Giuseppe Muraca, quale coerede, è subentrato nel compossesso del fondo, deve escludersi che Maria Muraca abbia usucapito il medesimo. Il Tribunale ha quindi accertato con efficacia di giudicato il compossesso del ricorrente, accertamento vincolante nel presente processo, trattandosi di antecedente logico della pronuncia di rigetto di usucapione.
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che contesta la violazione dell’art. 460 c.c. e del terzo motivo, che lamenta la falsa applicazione alla fattispecie dell’art. 1168, comma 2, c.c. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che, in diversa composizione, deciderà la causa attenendosi al principio sopra richiamato e considerando l’accertamento compiuto dalla sentenza n. 1244/2017 del Tribunale di Catanzaro; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa compo