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Ordinanza — n. 32060/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on contract rescission, ruling non-essential deadline and lack of full agreement valid. Outcome: appeal rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32060/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that declared a contract rescission valid. The appellant argued the appeal was inadmissible because the appellate court failed to address the incidental counterclaim regarding breach of contract and relied on facts not properly proven. The court held that the core legal reasoning regarding the non-essential nature of the deadline and the lack of total agreement on contract terms was correct and sufficient to resolve the case, rendering the other arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellate court's decision rests on a correct legal assessment of the essential facts, even if it omits incidental claims or provides additional factual arguments that do not alter the legal outcome.

Parole chiave

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contract rescission essential terms inadmissible appeal incidental counterclaim burden of proof impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
e dell’art. 1385 c.c., in ordine alla configurabilità nella specie di un preliminare di preliminare.
art. 702-ter c.p
proponeva appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.
art. 112 c.p
- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 1385 c.c
e dell’art. 1385 c.c., in ordine alla configurabilità nella specie di un preliminare di preliminare.
art. 91 c.p
– la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

tato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Maria Francesca Florino e Antonella Piccini e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro IMPERO IMMOBILIARE di FUGAZZA NICOLA e FUGAZZA PIETRO S.N.C. (P.I.: 01368130991), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Carlo Ciaravino e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 640/2018 (pubblicata il 13 aprile 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; R.G.N. 31323/2018 C.C. 25/10/2023 CONTRATTI - RECESSO lettala memoria depositata dal ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del gennaio 2012 la società Impero Immobiliare s.n.c. proponeva appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. (pubblicata 27 dicembre 2011) dal Tribunale di Genova, con la quale, in accoglimento della domanda formulata da Bastida Marco, veniva dichiarato legittimo il recesso di quest’ultimo dal contratto di compravendita di una porzione di immobile sito in Genova, alla v. Corsica, e, per l’effetto, condannava la citata società appellante a corrispondere al Bastida la somma di euro 20.000,00 (pari al doppio della caparra versata), oltre interessi legali, con il rigetto della domanda riconvenzionale della Impero Immobiliare diretta ad accertare la responsabilità per inadempimento dello stesso Bastida.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 640/2018 (depositata il 13 aprile 2018), accoglieva il gravame avanzato dalla Impero Immobiliare s.n.c., dichiarava l’inammissibilità dello stesso appello principale in ordine al punto relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado e dichiarava l’inammissibilità anche dell’appello incidentale proposto dall’appellato Bastida. Di conseguenza, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che nulla era dovuto dall’Impero immobiliare s.n.c. al Bastida con riferimento alla proposta di acquisto del 14 luglio 2010, condannando lo stesso Bastida alla rifusione delle spese del doppio grado.

A fondamento dell’adottata decisione, per quel che rileva specificamente in questa sede, la Corte ligure osservava che il termine indicato nella proposta di acquisto per la stipula del rogito notarile non era da considerarsi essenziale e che, peraltro, non poteva dirsi raggiunto, nella proposta stessa, l’accordo su tutti gli elementi del contratto. L’insussistenza della non essenzialità del termine si ricavava - ad avviso della Corte di appello - anche dall’inevitabile dilazione dei tempi di esecuzione dei lavori da parte dell’Impero immobiliare s.n.c. causata dalle richieste di modifica del progetto avanzate dal proponente Bastida, il quale non aveva nemmeno provveduto ad una formale richiesta di stipula del rogito notarile.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, il Bastida Marco, a cui ha resistito con controricorso l’intimata Impero immobiliare s.n.c. La difesa del ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN GIUDIZIO 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1457 c.c. con riferimento alla non ritenuta legittimità del recesso dallo stesso operato anche in mancanza di termine essenziale.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – sempre avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1385 c.c., in ordine alla configurabilità nella specie di un preliminare di preliminare.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’errore di percezione delle prove offerte in giudizio.

4. Con il quarto mezzo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1385 e 1457 c.c. con riferimento alla non ravvisata legittimità del recesso anche in difetto di messa in mora.

5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna integrale alle spese disposta con la sentenza impugnata, nonostante il rigetto parziale dell’appello principale e l’erronea qualificazione della domanda subordinata.

6. Rileva il collegio che il primo motivo non è fondato, dal momento che la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha ritenuto che – per effetto dello svolgimento del rapporto tra le parti e, specificamente, per la condotta imputabile allo stesso Bastida, il quale aveva richiesto alla società Impero Immobiliare numerose variazioni dell’iniziale progetto, anche strutturali – si era reso impossibile per la parte venditrice il rispetto dei termini indicati nella proposta di acquisto per la stipula del contratto definitivo. Pertanto, proprio sulla base dello svolgimento del rapporto contrattuale anche avuto riguardo al soddisfacimento delle sopravvenute esigenze del Bastida, la Corte ha ritenuto, con valutazione insindacabile nella presente sede (cfr.

Cass. n. 5797/2005 e Cass. n. 3645/2007), che il termine indicato nella proposta irrevocabile di acquisto non potesse considerarsi essenziale per la conclusione del contratto definitivo e che, quindi, dovesse escludersi l’inadempimento dell’Impero Immobiliare. Da ciò l’insussistenza delle condizioni idonee a considerare legittimo il recesso dal contratto di compravendita del Bastida e, quindi, del suo diritto ad incassare il doppio della caparra versata.

7. La seconda censura è inammissibile poiché, con essa, si introduce una questione nuova, ovvero quella della configurabilità del contratto oggetto di causa (ancorché a formazione progressiva) come “preliminare di preliminare” (oltretutto chiaramente da escludersi nel caso in esame), di cui non si discorre affatto nella sentenza impugnata, né il ricorrente specifica dove, come e quando tale questione fosse stata introdotta nell’ambito dell’oggetto del “thema decidendum”.

8. Anche la terza doglianza si profila inammissibile perché si risolve, in effetti, in una sollecitazione, nella presente sede di legittimità, di una rivisitazione degli esiti probatori valutati dalla Corte di appello in base ad una motivazione logica ed adeguata, perciò anch’essa insindacabile nella presente sede di legittimità. Del resto costituisce principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 1229/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

9. Anche il quarto motivo è altrettanto inammissibile poiché la “ratio decidendi” centrale e risolutiva emergente dalla sentenza impugnata è quella relativa all’accertata esclusione dell’inadempimento della Impero Immobiliare in virtù anche della ravvisata non essenzialità del termine ad adempiere per quanto detto in risposta al primo motivo, mentre il riferimento alla mancata messa in mora da parte del Bastida costituisce solo un’argomentazione ad abundantiam sul piano fattuale ma non riconduce a tale omissione alcuna conseguenza di carattere giuridico e, quindi, come tale, non costituisce una ulteriore ragione di accoglimento dell’appello.

10. Il quinto ed ultimo motivo non è fondato poiché la Corte di appello ha basato la pronuncia di condanna del Bastida al pagamento integrale delle spese processuali sulla scorta dell’accoglimento totale dell’appello principale proposto dalla società Impero Immobiliare, restando irrilevante la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in primo grado, a fronte, peraltro, della ravvisata inammissibilità dell’appello incidentale avanzato dal Bastida, qualificabile come tale – diversamente da quanto prospettato da quest’ultimo – in base alla richieste formulate con il suo atto di gravame, con cui aveva richiesto –in parziale riforma dell’ordinanza gravata, in via incidentale – che l’appellante venisse dichiarata tenuta alla restituzione della somma versata a titolo di deposito/caparra, pari a euro 10.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo.

11. In definitiva, per tutte le complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere totalmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo. In ultimo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civil