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Ordinanza — n. 31966/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposited judgment; procedural defect prevents review of substantive legal arguments regarding vehicle regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the judgment under review was not deposited with the court as required by law. The appellant argued that the lower court incorrectly applied traffic regulations to their vehicle, but the procedural defect regarding the missing document took precedence. Consequently, the court refused to examine the merits of the legal arguments without first correcting the formal irregularity.

Regesto Legislator

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Art. 369 n. 2 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the judgment under review is not deposited, preventing the court from examining the substantive grounds of the complaint.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposited judgment procedural defect art 369 c.p.c. formal irregularity stato difettoso del veicolo abuso della licenza e delle targhe uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 369 n. 2 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 54 comma 2 lett. f) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 54, comma 2, lett.
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
285, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 16/10/2023, n. 28662
Per tutto quanto sopra esposto, ne va pertanto dichiarat a l’improcedibilità (in questi termini, Cass., Sez. 1, 16/10/2023, n. 28662 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30322/2021R.G. proposto da ITALY EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Sepio, presso il cui studio in Roma, via dei Redentoristi n. 9, è elettivamente domiciliato; –ricorrente – contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA e PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA; -intimati- Avverso la sentenza n. 1303/21 del Tribunale di Perugia del 29/9/2021 e notificata il 8/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dalla consigliereValeria Pirari; Rilevato che: Oggetto: Mancato deposito sentenza impugnata.

1. Con sentenza , resa il 25 giugno 2019, il G iudice di pace di Città di Castello rigettò il ricorso proposto dalla Società Italy Emergenza Cooperativa Sociale avverso l'ordinanza n. 236 emessa dal Ministero delle Infrastrutture in seguito al verbale elevato dalla polizia stradale di Perugia, distaccamento di Città di Castello, in data 28 settembre 2018 , col quale le era stata contestata la violazione dell'art. 85 del C odice della strada , con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, in quanto proprietaria di un veicolo, immatricolato ad uso di terzi noleggio con conducente, per avere circolato in assenza d’iscrizione all’albo regionale imposto per i conducenti di veicoli N.C.C. fino a nove posti, in violazione delle prescrizioni di cui alla l. n. 21 del 1992, e successive integrazioni.

Il Tribunale di Perugia, adito dalla medesima società, rigettò l'appello con sentenza n. 1200 / 2020, pubblicata il 2 novembre 2020, escludendo che il mezzo della Cooperativa fosse equiparabile a un’ambulanza, come sostenuto dall’appellante, e valorizzando, viceversa, la destinazione attribuita allo stesso in sede di immatricolazione.

2. Contro la predetta sentenza, la Società Italy Emergenza Cooperativa Socialepropone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Perugia e l’Ufficio della Motorizzazione civile di Perugia sono rimasti, invece, intimati. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 54, comma 2, lett. f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Perugia ritenuto applicabile ai mezzi della società la l. n. 21 del 1992, valorizzando il fatto che l’art. 54, comma 2, lett. g, contemplasse i soli veicoli muniti di specifica strumentazione tecnica necessaria ad assicurare il trattamento dialitico al loro interno, senza considerare che tale norma, letta in combinazione con la disciplina attuativa, ossia con l’art. 203 del Regolamento di attuazione, si applica non solo alle casistiche elencate nella sentenza impugnata, ma anche ai mezzi idonei a trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale.

Infatti, il mezzo non era destinato al servizio pubblico di linea, così da dover essere condotto da soggetti rispondenti ai requisiti di cui alla l. n. 21 del 1992, ma rientrava nella categoria delle autoambulanze di trasporto (e non di soccorso), attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati, mentre l’appalto non prevedeva l’attività di trasporto di pazienti dializzati.

2. Preliminarmente, si deve rilevare che non risulta depositato il provvedimento impugnato, come prescritto dall’art.369 n. 2 cod. proc. civ., essendo il ricorso palesemente riferito a diverso provvedimento rispetto a quello effettivamente prodotto, da cui diverge sia per numero e data di pubblicazione, sia per i contenuti rispetto al tenore della doglianza. Per tutto quanto sopra esposto, ne va pertanto dichiarat a l’improcedibilità (in questi termini, Cass., Sez. 1, 16/10/2023, n. 28662 ). Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il