Italian Supreme Court dismisses appeal declaring civil litigation extinguished due to formal withdrawal of all claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the formal withdrawal of all claims by the parties. The appellant, Biondi, sought cassation against a lower court judgment, but the opposing parties, Piraccini and Collini, formally renounced their respective appeals. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Code of Civil Procedure were met, thereby terminating the case without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of appeals by all parties results in the extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: BIONDI DEA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PIRACCINI GIUSEPPE, in qualità di titolare e rappresentante legale della ditta PIRACCINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI RANIERI; COLLINI HENRY, in qualità di titolare della ditta individuale HENRY DI COLLINI HENRY, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati LORENZO VALGIMIGLI, ANNALISA BADIALI; -controricorrenti e ricorrenti incidentali– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.2836/2021pubblicata in data 12 novembre 2021 ;
IlPresidente titolare letta lerinunc e a i ricors i e le reciproche accettazioni; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere ch