Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Laudisio Felice, had previously challenged a lower court decision against the Ministry of Economy and Finance, but subsequently submitted a valid renunciation of the appeal. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code were met, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no provision is made regarding litigation costs when the appeal is voluntarily abandoned in compliance with statutory requirements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: LAUDISIO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 30, presso lo studio dell'avvocato ANNA STEFANINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TAVERNA, LUCA STEVANATO; -ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.6950/2021pubblicata in data 19 novembre 2021 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daLAUDISIO FELICE, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che si