Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Gherardini, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party, the heirs of Tafuro, sought the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by inaction and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27384/2020 R.G. proposto da : GHERERDINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA IRNERIO, 67, presso lo studio dell’avvocato ANTONIUCCI SAMUELE (NTNSML68S09H501A) rappresentata e difes a dall'avvocato GHERARDI MARCO (GHRMRC72D05L424S) -ricorrente- contro EREDI DI TAFURO FRANCESCO IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell’avvocato CARSILLO TEODORO (CRSTDR70A26B776W) rappresentati e difes i dall'avvocato PLATI ROBERTO MARIA (PLTRRT72C22F052P) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.2086/2020 depositata il 17/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d