Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Vanich Mauro, did not act to preserve the case against the controricorrente, Gherpa Maria Luisa, despite the procedural deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.906/2023 R.G. proposto da : VANICH MAURO, elettivamente domiciliato in TRIESTE VIA DEL CORONEO 41 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DEVETAG ALESSANDRA (DVTLSN75M43E098G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GASPERINI MATTEO, elettivamente domiciliato in TRIESTE FORO ULPIANO 4 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato ISERNIA ROBERTA (SRNRRT77E71L424I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro GHERSA MARIA LUISA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TRIESTE n.278/2022 depositata il 06/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di