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Ordinanza — n. 31667/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for partial cost compensation without grave reasons under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31667/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision which partially compensated litigation costs despite the plaintiff's procedural dismissal. The appellant argued that no grave reasons existed for halving the costs, noting the case was rejected on both lack of standing and prescription. The court ruled that since the claim failed on two independent procedural grounds, the expert evidence was irrelevant, and full cost compensation should have been applied.

Regesto Legislator

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Art. 92 co. 2 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: When a claim is rejected for multiple independent procedural defects, the court must apply full cost compensation to the losing party rather than partial compensation based on the nature of the procedural issues.

Parole chiave

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partial cost compensation grave and exceptional reasons procedural defects litigation costs allocation independent grounds for dismissal Italian Civil Procedure Code costs follow the event garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 92 co. 2 c.p.c.
per avere la Corte di appello compensato per metà le spese del giudizio di primo e di secondo grado (comprese quelle relative alle pe- rizie), in assenza delle ragioni gravi ed eccezionali per la compensa- zione richieste dall’art. 92 co. 2 c.p.c., nella versioneex l.
Art. 91 c.p.c.
Art. 1495 co. 3 c.c.
giudizio si è fondato sul fatto che il rigetto della domanda dell’attore è avvenuto per ragioni procedurali, ma ciò non corrisponde al vero, poi- ché il rigetto si è basato anche sulla prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.c. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.
Art. 48 l. 203/1982
Il Tribunale rigettava la domanda sia per difetto di legittimazione attiva (il contratto era stato stipulato dalla madre dell’attore, che ha mancato di dimo- strare la sussistenza di una impresa familiare ex art. 48 l. 203/1982) sia per prescrizione ex art.
art. 1490 c.c
in risarci- mento dei danni ex art. 1490 c.c.
art. 92 c.p
La venditrice convenuta ha impugnato in appello il capo relativo alle spese, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c.
artt. 91 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c.
art. 1495 c.c
La domanda dell’attore è stata rigettata per due ragioni concorrenti (ciascuna delle quali è autonomamente in grado di fondare la deci- sione): il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione ex art. 1495 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.12776/2021 proposto da: Vivai cooperativi Padergnone soc. coop . agricola , difes a da ll’ av- vocato Andrea Mantovani; -ricorrente- contro Luigi Tecce, difesodall’avvocato Antonello Aucelli ; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3676/2020 de- positata il 28/10/2020. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponinella camera di con- siglio dell’8/11/2023. Fatti di causa Nel 2010 l’acquirente Luigi Tecce, titolare di un’azienda agricola spe- cializzata nella coltivazione e trasformazione di uve destinate alla pro- duzione di un tipo di vino d.o.c.g., conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la venditrice Vivai cooperativi Padergnone s.c.ar.l. in risarci- mento dei danni ex art. 1490 c.c. per vizi della cosa venduta 2di 4 – 12776/2021 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est. (barbatelle, cioè tralci di vite tagliati da vite adulta, trattati affinché crescano radici e poi messi a dimora per creare un vigneto).

Il Tribunale rigettava la domanda sia per difetto di legittimazione attiva (il contratto era stato stipulato dalla madre dell’attore, che ha mancato di dimo- strare la sussistenza di una impresa familiare ex art. 48 l. 203/1982) sia per prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.p.c. del diritto al risarcimento del danno. Venivano compensate integralmente le spese, comprese quelle per l’a.t.p. e la c.t.u. (peraltro, le perizie avevano accertato l’esi- stenza dei vizi). La venditrice convenuta ha impugnato in appello il capo relativo alle spese, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c. in quanto non erano state enunciate ragioni gravi ed eccezionali per la compensazione.

La Corte di appello ha riformato parzialmente il capo impugnato (disponendo la compensazione solo per metà e condan- nando l’attore a rifondere circa € 1.990 alla convenuta) ed ha parimenti compensato per metà le spese di appello (condannando l’attore a ri- fondere circa € 1890 alla convenuta). Ricorre in cassazione la venditrice convenuta con due motivi, illu- strati da memoria. Resiste il compratore attore con controricorso, illu- strato da memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 92 co. 2 e 91 c.p.c. per avere la Corte di appello compensato per metà le spese del giudizio di primo e di secondo grado (comprese quelle relative alle pe- rizie), in assenza delle ragioni gravi ed eccezionali per la compensa- zione richieste dall’art. 92 co. 2 c.p.c., nella versioneex l. 69/2009.

Il motivo è argomentato in sintesi come segue. Il giudizio sulle gravi e eccezionali ragioni per la compensazione è tendenzialmente riservato al giudice di merito e pertanto censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione. In effetti, la motivazione è viziata perché il 3di 4 – 12776/2021 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est. giudizio si è fondato sul fatto che il rigetto della domanda dell’attore è avvenuto per ragioni procedurali, ma ciò non corrisponde al vero, poi- ché il rigetto si è basato anche sulla prescrizione ex art. 1495 co. 3 c.c. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 5 d.m. 55/14 perché la Corte di appello ha quantificato le spese applicando il criterio del valore effettivo della controversia e non quello del valore della lite indicato dall'attore.Il motivo è argomentato in sintesi come segue.

La Corte territoriale ha quantificato le spese applicando lo sca- glione da € 26.000 ad € 52.000 in base al «valore effettivo» della lite, mentre l’attore aveva quantificato la domanda era stata quantificata in termini di circa € 238.235, cosicché è da applicare lo scaglione da € 52.000 a € 260.000. La parte della sentenza censurata dal primo motivo è la seguente: «Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che il danno lamentato dall'odierno appellato si è effettivamente verificato e, se- condo un indirizzo giurisprudenziale cui questa Corte aderisce[…], nel caso in cui la soccombenza non dipende dal torto della parte sostanziale ma da questioni di carattere procedurale èfacoltà del giudice di operare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio.Tanto pre- messo[…] è giustificata la compensazione delle spese di lite operata dal primo giudice che deve essere però ridimensionata nella misura della metà».

Il primo motivo è fondato. La domanda dell’attore è stata rigettata per due ragioni concorrenti (ciascuna delle quali è autonomamente in grado di fondare la deci- sione): il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione ex art. 1495 c.c. In forza di ciò, le risultanze della perizia non hanno alcuna rile- vanza,nemmeno al fine del riparto delle spese processuali. Piena è la soccombenza dell’attoree pienamente da applicare è il principio che le 4di 4 – 12776/2021 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est. spese seguono la soccombenza.

Nel caso di specie, gli artt. 91 e 92 c.p.c. risultano quindi violati, senza che il richiamo a non meglio iden- tificate «questioni procedurali» possa mutuare il quadro così delineato. Il primo motivo è accolto. Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo. 2. –In conclusione, è accolt o i l primo motivo di ricorso, assorbit o il secondo, è cassata la sentenza impugnata in relazione a l motiv o ac- colto, è rinviata la causa alla Corte di appello diNapoli, in diversa com- posizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbit o il se- condo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rin- via la causa alla Corte di appello di Napoli, i