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Ordinanza — n. 31589/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties accepted settlement extinguishing proceedings without cost ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31589/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal and the respondent's acceptance. The underlying dispute involved a contractor seeking damages for construction defects in a condominium, where the lower courts had partially awarded and then adjusted the compensation amount. The court ruled that the procedural outcome was a termination of the case without a substantive decision on costs because the mutual acceptance of the withdrawal precluded any further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 391 co. 1 c.p.c.; Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002: When a cassation appeal is withdrawn and accepted by the respondent, the proceedings are extinguished without a ruling on litigation costs, and the rule requiring the losing party to refund the uniform contribution does not apply.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings litigation costs uniform contribution refund azione di mantenimento mantenimento del contratto deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 co. 1 c.p.c.
Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'accettazione della rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.
Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
la denunzia di vizi ulte- riori rispetto a quelli denunciati con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione.Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 co.
artt. 81 c.p
-Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c., 1130, 1131 co.
art. 112 c.p
nonostante i rilievi critici sollevati dall’appaltatrice.Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 1667 c.c
Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 1667 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.34315/2018 proposto da : Cored di Giuseppe Scarpulla s. a .s. , difes a da ll’ avvocat o Sergio Sparti, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato Claudio Cam- pisi; -ricorrente- contro Condominio via Sciuti 91/LPalermo, difeso dall’avvocato Filippo Di Carlo, domiciliatoa Roma presso lo studio dell’avvocato Enzo Mannino ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1764/2018 dell’11/09/2018. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio dell’8/11/2023.

Fatti di causa 1. – Nel 2008 l’appaltatrice Cored s.a.s. otteneva dal Tribunale di Palermo nei confronti del committente Condominio un decreto ingiun- tivo di circa € 25.245 per saldo del corrispettivo dei lavori di 2di 4 – 34315/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 25 ) – Caponi Est. manutenzione ordinaria dell’immobile condominiale, in forza di con- tratto di appalto del 2005. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'oppo- sizione al decreto ingiuntivo proposta dal committente Condominio che aveva riscontrato una serie di vizi delle opere date in appalto (pur dopo l’esito positivo del collaudo).

In primo grado l’appaltatrice veniva con- dannata a restituire € 10.955 al committente. La Corte di appello ha rigettato l'appello principale dell’appaltatrice e accolto parzialmente l’appello incidentale del committente condannando l’appaltatrice al pa- gamento di circa € 14.355. Ricorre in cassazione l’appaltatrice con sette motivi. Resiste il com- mittente con controricorso. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c., 1130, 1131 co. 1 c.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenutoerroneamente sussistente in capo al Condominio la legittima- zione ad agire per vizi riscontrati su porzioni di proprietà esclusiva di alcuni condomini.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt.99, 112 c.p.c. e dei principi in materia di preclusioni assertive e proba- torie per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto ammissibile nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la denunzia di vizi ulte- riori rispetto a quelli denunciati con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione.Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di appello con motivazione apparente ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado che si era limitata a fare proprie le conclusioni della c.t.u. nonostante i rilievi critici sollevati dall’appaltatrice.Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sul sesto motivo di ap- pello dell’appaltatrice.Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt.100, 324, 329 e 342 c.p.c. per avere la Corte di appello, in 3di 4 – 34315/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 25 ) – Caponi Est. accoglimento dell’appello incidentale del committente, erroneamente riformato il capo della sentenza che aveva escluso dal novero dei vizi risarcibili quelli relativi all’ex vano spazzatura e alle macchie d'intonaco rinvenute nel retro prospetto, nonostante su di esso si fosse formato il giudicato interno per assenza di specifica impugnazione da parte del condominio.

Il sesto motivo denuncia la violazione dell'art. 1667 c.c. per avere la Corte di appello erroneamente annoverato tra i vizi rim- borsabili anchela mancata definizione dell'ex vano spazzatura nono- stante si trattasse di vizio apparente, ovvero conosciuto o riconoscibile e, conseguentemente, denunciabile esclusivamente al tempo dell'effet- tuato collaudo. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dei principi in materia di preclusioni assertive e pro- batorie per avere la Corte di appello, con motivazione apparente, rifor- mato la sentenza di prime cure, annoverando tra i vizi risarcibili anche le macchie d'intonaco rinvenute nel retro prospetto, sebbene causate dalla rottura di un tubo di scarico condominiale, come accertato anche dal c.t.u. 2.

–Il 3/10/2023 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazionee il 18/10/2023 la parte controricorrente ha de- positato la propria accettazione. Ne segue l'estinzione del processo di cassazione (art. 391 co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'accettazione della rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

4di 4 – 34315/2018 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 25 ) – Caponi Est.