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Ordinanza — n. 31588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as claimant lost standing after father's death, acquiring creditor's rights as heir.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost his interest in challenging the judgment following the death of his father. Although the appellant argued he lacked standing to be sued, he had become the legal heir to his father's position, thereby acquiring the necessary standing to defend against the debt. The court ruled that the legal interest to contest the decision had vanished before the appeal could be lodged, rendering the remedy useless.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; Art. 36 c.p.c.: The interest to appeal is lost when the appellant acquires the legal standing of the opposing party through succession, rendering the challenge to the original judgment legally futile.

Parole chiave

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loss of standing legal succession inadmissible appeal heir rights utility of remedy legittimazione attiva degli eredi legatario legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co.
Art. 1bis Art. 13 d.p.r. 115/2002
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art.
art. 350 c.p
[…] Il 2 febbraio 2018, entro quindi la data dell’udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9806/2019 proposto da : Roberto Cremesti, difesodall’avvocato Andrea Bulgarelli; -ricorrente- contro Tecnofinestra s.r.l., difesadagli avvocati Barbara Calenzo e Marcello Valenti; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 404/2019 del 21/03/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponinella camera di con- siglio dell’8/11/2023. Fatti di causa Nel 2016 La Tecnofinestra s.r.l. otteneva dal Giudice di pace di Mo- dena nei confronti di Roberto Cremesti un decreto ingiuntivo di circa € 1680 a titolo di corrispettivo per la fornitura di cinque porte.

L’opposi- zione al decreto ingiuntivo, fondata sul rilievo del difetto di legittima- zione passiva, poiché il contratto era stato sottoscritto da Roberto per 2di 4 – 9806/2019 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 4 ) – Caponi Est. conto del padre Ildebrando Cremesti, veniva rigettata in primo grado. In secondo grado il Tribunale ha dichiarato l’appello improcedibile per mancata costituzione tempestiva del debitore ingiunto appellante.Nel corso del giudizio di secondo grado Ildebrando è venuto a mancare ai vivi. Ricorre in cassazione il debitore ingiunto appellante con un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste il creditore ingiungente con con- troricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo il debitore ingiunto censura che il Tribunale abbia ritenuto improcedibile l’appello rilevando che il deposito della ci- tazione sia avvenuto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione, cioè nell'immediatezza della prima udienza di trattazione. Si deduce violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. nonché omesso esame di fatto decisivo. Si fa valere in particolare che la causa di appello è stata iscritta a ruolo in via telematica il 27/09/2017, un giorno dopo la noti- fica a mezzo p.e.c. della citazione in appello, con contestuale deposito di procura, nota d’iscrizione a ruolo, fascicolo di parte e file della cita- zione in formato .pdf firmato digitalmente. […] Il 2 febbraio 2018, entro quindi la data dell’udienza di comparizione ex art. 350 c.p.c. del 16 febbraio 2018, sono poi state depositate in via telematica: (a) le p.e.c. di notifica del 27/7/2017 (relata, accettazione e deposito incluse) in formato .pdf, con attestazione di conformità, della sentenza di primo grado; (b) lep.e.c. di notifica del 26/7/2017 (accettazione e deposito incluse) in formato .eml alla società appellata presso il suo difensore domiciliatario del procedimento monitorio contenenti la citazione in ap- pello, la procura alla lite, la relata di notifica (tutte firmate digital- mente). 3di 4 – 9806/2019 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 4 ) – Caponi Est. 2.

– Il ricorso è da dichiarare inammissibile p oich é - come rilevato anchenel controricorso a p. 10 - l’ interesse a propor lo è venuto meno già nel corso del giudizio di appello. Il debitore ingiunto (ricorrente in cassazione) ha fondato la propria difesa - nei confronti della pretesa creditoria azionata attraverso il procedimento di ingiunzione - sul ri- lievo del difetto di legittimazione passiva. Egli aveva fattovalere che il contratto era stato da lui sottoscritto per conto del padre Ildebrando. Sono agli atti sia il certificato di morte di quest’ultimo (occorsa il 30/9/2018), che la dichiarazione di successione del 21/1/2019, dalla quale risulta la qualità di erede di Roberto Cremesti.

In forza dell’ac- quisizione di tale qualità, è venuto meno il motivo portante della difesa articolata dal ricorrente nei gradi di merito. In altri termini, in quanto erede del padre, egli ha acquisito la legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla venditrice. Ne segue che il suo inte- resse a far valere in sede di legittimità il vizio censurato era venuto meno (in modo chiaramente apprezzabile da lui) già al tempo della proposizione del ricorso per cassazione. Che l'interesse adimpugnare sia da valutare in relazione all'utilità giuridica che può derivare dall'e- ventuale accoglimentodel mezzo di impugnazione è giurisprudenza co- stante: cfr., tra le altre, Cass. 38054/2022. 3.

–Il ricorso è inammissibile . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

4di 4 – 9806/2019 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 4 ) – Caponi Est. La Cortedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella p