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Ordinanza — n. 31333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claimant's appeal for violating burden of proof rules in property recovery action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appellant's appeal against the second-instance judgment regarding a property recovery claim. The lower court had accepted the claim based on a hypothetical reconstruction of title history that lacked concrete evidentiary support. The cassation court ruled this violated statutory requirements for proving ownership in property disputes, ordering the lower court to retry the case based on actual proof.

Regesto Legislator

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Art. 948 c.c.; Art. 2697 c.c.: In an action for recovery of property, the court cannot accept the claim beyond the limits of the evidence adduced and proven by the plaintiff, nor can it base the judgment on hypothetical facts not substantiated by the trial record.

Parole chiave

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property recovery action burden of proof hypothetical facts title provenance evidentiary requirements appellate review ownership quota acquisto della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 948 c.c.
3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 948 c.c.
Art. 2697 c.c.
art. 15 c.p
− nel caso in esame la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il terzo comma dell’art. 15 c.p.c.
art. 948 c.c
3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 948 c.c.
artt. 115 c.p
3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017
27704 del 03/12/2020 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Cass.
Cass. Sez. 6 - Sentenza n. 3437 del 14/02/2014
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007
3437 del 14/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005
6935 del 22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005).
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Ordinanza — n. 19369/2024 — snciv
Cassation court dismisses claim for property division when prior title transfer was fully transcribed. The court rejects the argument that a later judicial record of a substructure should override the original definitive transfer. The decision upholds the principle that transcription of a final title transfer extinguishes the seller's ownership rights. The ruling clarifies that untranscribed judicial records cannot defeat the legal effect of a previously transcribed title transfer. The court emphasizes the absolute nature of transcription in resolving conflicts between successive buyers. The judgment affirms that the original transferor no longer held the property rights at the time of the new sale. The outcome confirms the validity of the first buyer's title against subsequent claims based on untranscribed documents.
Ordinanza — n. 10735/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper procedural grounds and lack of constitutional motivation defects.
Ordinanza — n. 19510/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal claiming co-ownership possession when title remains exclusive to one heir.
Ordinanza — n. 29588/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal on co-ownership dispute, upholding lower court's finding of exclusive apartment ownership excluding courtyard.
Sentenza — n. 9848/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on servitude denial, upholding exclusive property rights over shared courtyard.

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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13981/2020R.G. proposto da: MARIA TERZITA DI LORENZO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 22, presso lo studio dell’avvocato ZACCARETTI ENRICO rappresentata e difes a dall'avvocato VENUTO ROSARIO –ricorrente – contro FRANCESCO PITTARI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, e con domiciliazione telematica, rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZONE GIOVANNI –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Proprietà – Azione di rivendicazione R.G.N. 13981/2020 Ud. 27/10/2023CC Sez. S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MESSINA n. 873/2019 depositata il 25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 novembre 2019, la Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza n. 754/2018 pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 16 luglio 2018, ha: − dichiarato, in capo FRANCESCO PITTARI, la proprietà per la quota di 2/3 dell’immobile identificato in catasto terreni del Comune di Lipari, isola di Filicudi, alla particella 586 del foglio 5; − dichiarato l’inefficacia, dell’atto pubblico di vendita in data 22 dicembre 2006, con il quale Felice Di Lorenzo aveva alienato MARIA TERZITA DI LORENZO l’intera proprietà del predetto immobile, e non soltanto la quota di un terzo; − condannato la stessa MARIA TERZITA DI LORENZO a consentire a FRANCESCO PITTARI un comune uso e godimento del bene; − respinto la domanda di risarcimento danni formulata da FRANCESCO PITTARI; − compensato per un terzo le spese di due gradi di giudizio, condannando MARIA TERZITA DI LORENZO al pagamento in favore di FRANCESCO PITTARI dei residui due terzi.

2. FRANCESCO PITTARI, infatti, aveva adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto –Sezione Distaccata di Lipari, deducendo di essersi reso acquirente della quota di 2/3 dell’immobile in questione, peraltro avendolo posseduto già da molti anni prima dell’acquisto e Sez. S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 3 di 9 lamentando che il cugino Felice Di Lorenzo avesse alienato alla figlia MARIA TERZITA DI LORENZO con atto in data 22 dicembre 2006 la proprietà del bene per l’intero e non nella mera quota di 1/3 ed offrendosi anche di provare l’intervenuto acquisto della quota per usucapione.

3. Respinta la domanda dal giudice di prime cure, la Corte d’appello di Messina ha riformato la decisione, osservando che: − risultava che l’immobile de quo era stato in origine di titolarità di Giuseppe Bonica –avo di entrambe le parti, in quanto nonno di FRANCESCO PITTARI e bisavolo di MARIA TERZITA DI LORENZO –da ciò derivando che il conflitto tra le parti doveva essere risolto non sulla scorta della c.d. probatio diabolica – attenuata proprio in virtù della provenienza del bene da un comune dante causa - bensì sulla scorta dei titoli derivativi, considerato che “mai parte convenuta ed ora appellata (salvo che nella conclusionale dep. Il 02.10.2019, p.

7) ha posto in dubbio la circostanza che l’immobile appartenesse al comune dante causa Giuseppe Bonica”; − poiché l’avo Giuseppe Bonica aveva avuto cinque figli, un’ipotetica ricostruzione avrebbe in teoria condotto ad una individuazione delle quote astrattamente attribuibili alle parti in misura diversa da quella dedotta dalle parti medesime, non essendo tuttavia stato sollevato il problema di “un profilo “quantitativo” della quota”; − alla luce dei titoli derivativi, e non avendo l’appellata MARIA TERZITA DI LORENZO neppure offerto di provare un possesso ultraventennale del proprio dante causa Felice Di Lorenzo, la domanda di riconoscimento della proprietà per Sez.

S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 4 di 9 la quota di 2/3 proposta dall’appellante poteva trovare accoglimento mentre non poteva accogliersi la domanda di condanna di MARIA TERZITA DI LORENZO al risarcimento dei danni, non avendo l’appellante neppure allegato il pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell’immobile; − le spese d e i due gradi di giudizio dovevano essere compensate per un terzo, alla luce del rigetto della domanda risarcitoria e dovevano essere liquidate individuando il valore della controversia secondo il disposto di cui all’art. 15 c.p.c.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorre ora MARIA TERZITA DI LORENZO. Resiste con controricorso e ricorso incidentale FRANCESCO PITTARI.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 948, 2964, 2967 c.c., nonché – testualmente – “esame dei titoli derivativi e provenienza da un comune dante causa –prova – inesistenza – omessa dimostrazione” . Argomenta, in particolare, il ricorso che l’odierno controricorrente non avrebbe documentato, “con atti anagrafici provenienti dell’Ufficio Anagrafe e/o Ufficio Pubblico equipollente, l’albero genealogico della famiglia di Bonica Giuseppe, deceduto nell’anno 1922, come da lui affermato”.

Sez. S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 5 di 9 Deduce che nel giudizio di primo grado FRANCESCO PITTARI avrebbe ricostruito l’albero genealogico solo con note difensive successive all’introduzione del giudizio, e quindi tardivamente, e tale ricostruzione sarebbe stata implicitamente disattesa dal giudice di prime cure Argomenta, quindi, che erroneamente la Corte messinese avrebbe conferito rilevanza ad “affermazioni “tardive e fuori dagli schemi di ammissibilità procedurale” ma soprattutto non documentate”, emergendo invece una carenza di prova documentale in ordine alle tardive allegazioni dell’appellante FRANCESCO PITTARI. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 948 c.c. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, abbia omesso di verificare la validità e la rilevanza del titolo dedotto da FRANCESCO PITTARI a fondamento della propria pretesa, “e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto e/o a prescindere da qualsiasi attenuazione dell’onere di prova”. Argomenta, infatti, che l’atto pubblico dedotto dall’odierno controricorrente a sostegno della propria domanda si fondava si fonda su dichiarazioni di successione che richiamavano numerose particelle catastali ed era pertanto inutilizzabile ai fini dell’accertamento della proprietà, con la conseguenza che FRANCESCO PITTARI aveva in ogni caso l’onere di provare l’acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile rivendicato. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe violato il principio per il quale il giudice deve porre a base della sua decisione le prove offerte dalle parti, laddove la Corte medesima Sez. S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 6 di 9 avrebbe posto alla base della sua decisione mere affermazioni non suffragate da prove documentali, da ciò derivando che “la decisione e l’iter logico –giuridico seguito sono viziate”.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 91 e 92 c.p.c. Impugnando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la medesima ha operato una compensazione delle spese di 1/3 ed ha parametrato la liquidazione degli onorari al valore catastale dell’immobile in contestazione, determinando il detto valore secondo il reddito dominicale e la rendita catastale, ossia inferiore ad euro 1.100,00, il ricorrente incidentale lamenta che:

− nel caso in esame la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il terzo comma dell’art. 15 c.p.c. e determinare il valore della causa “secondo quanto emerge dagli atti”; − nell’atto di acquisto della ricorrente il valore dell’immobile era determinato in € 20.000,00, mentre un successivo atto di alienazione di MARIA TERZITA DI LORENZO a terzi indicava un valore di € 125.000,00 − la Corte territoriale, compensando le spese di lite per un terzo non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale dell’odierna ricorrente.

4. I tre motivi del ricorso principale devono essere esaminati congiuntamente e devono trovare accoglimento,sia pure per ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla parte. Giova allora rammentare preliminarmente che il giudice di legittimità può ritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve Sez. S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 7 di 9 avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, risultando conseguentemente esclusa la possibilità di rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di un'eccezione in senso stretto (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18775 del 28/07/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3437 del 14/02/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 29/09/2005). Si deve, a questo punto, constatare che la decisione impugnata, dopo aver correttamente richiamato in principi in tema di onere della prova nell’azione di rivendicazione, ha proceduto ad un esame degli ipotetici titoli di provenienza delle parti in causa, giungendo a rilevare che la ricostruzione dei passaggi di proprietà –dapprima dall’ipotetico comune dante causa ai cinque figli e, successivamente, agli ulteriori aventi causa - avrebbe dovuto condurre ad una individuazione delle quote effettivamente pervenute alle parti in causa diversa da quella oggetto di allegazione in giudizio.

Questo profilo, tuttavia, è stato superato dalla Corte territoriale, rilevando che la controversia non poneva “in discussione sotto un profilo “quantitativo” della quota” il titolo dedotto dall’odierno controricorrente ed addirittura ipotizzando che “evidentemente per altri titoli o altre vicende qui non dedotti e tantomeno spiegati” si dovesse pervenire alla determinazione delle quote come prospettate in giudizio. È inevitabile osservare, tuttavia, che in tal modo l’azione di rivendicazione proposta dall’odierno ricorrente è stata accolta non, come discende dai consolidati principi in materia, iuxta alligata et probata- e cioè nei limiti entro i quali l’originario attore aveva allegato Sez.

S2 -R.G. 13981/2020 – CC 27/10/2023 - Pagina nr. 8 di 9 e dimostrato titoli di provenienza con caratteri idonei a soddisfare l’onere probatorio di cui all’art. 948 c.c. - bensì sulla scorta di una ricostruzione parzialmente ipotetica e dichiaratamente priva di effettivi riscontri sul piano probatorio, in tal modo esorbitando quella mera valutazione delle risultanze istruttorie che è invece rimessa al vaglio del giudice di merito. Affermando, quindi, che l’azione di rivendicazione poteva essere accolta al di là dei limiti costituiti dall’effettiva prova della titolarità del bene –o, in questo caso, della quota rivendicata – la Corte d’appello è venuta a violare il combinato disposto di cui agli artt. 948 e 2697 c.c., ben potendo questa Corte rilevare d’ufficio detto profilo, in quanto il rilievo, conformemente al principio poc’anzi richiamato, avviene sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di meritoe senza modificare ledomande o eccezioni delle parti.

5. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione , con assorbimento del ricorso incidental e , e, conseguentemente, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, la quale, nel procedere ad una nuova valutazione sulla scorta dei concreti riscontri probatori, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale, cassa l'impugnata sentenza e ri