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Ordinanza — n. 31313/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's fee claim by remanding case to verify apparent authority and ratification of contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31313/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court overturned the lower court's dismissal of a lawyer's fee claim, ordering a remand to the Tribunal of Venice. The lower court had rejected the claim because the agreement was signed by company shareholders rather than legal representatives and lacked ratification. The Court ruled that the trial judge must now verify if apparent authority existed or if the company implicitly ratified the contract through subsequent transactions, rather than dismissing the case outright.

Regesto Legislator

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Art. 1399 c.c.; Art. 2233 c.c.: Where a contract is concluded by a person without power of representation, the court must examine the existence of apparent authority or ratification by the principal, rather than automatically declaring the contract void due to lack of formal ratification.

Parole chiave

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apparent authority ratification of contract lawyer's fees falsus procurator patto di quota lite remand to tribunal company ratification cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1399 c.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1399 c.c. e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi per il giudizio, per aver il Tribunale escluso che l’accordo sul compenso fosse stato ratificato, omettendo di apprezzare la valenza di una pluralità di circostanze.
Art. 2233 c.c.
, controllo demandato al giudice del rinvio, cui compete anche stabilire se l’accordo sul compenso dovesse rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 2233 c.c., nel testo novellato dall’art.
D.M. 127/2004
art. 702 bis c.p
Mario Pizzigati ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 325 c.p
5.2018 è intervenuto entro il termine fissato dall’art. 325 c.p.c.
art. 1398 c.c
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1398 c.c.
art. 1399 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1399 c.c.
art. 2495 c.c
art. 2233 c.c
, controllo demandato al giudice del rinvio, cui compete anche stabilire se l’accordo sul compenso dovesse rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 2233 c.c., nel testo novellato dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1192/2017
Cass. 27517/2022
Cassation court dismisses appeal regarding hidden easements, upholding lower court's finding of lack of written authority.
Cass. s.u. 6070/2013
era già stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.2.2010, per cui i soci, quali successori a titolo universale (Cass. s.u. 6070/2013), erano subentrati nel rapporto ancora pendente, potendo ratificare il contratto (per un’applicazione del principio, con riferimento alla rappresentanza processuale, Cass.
Cass. 17986/2019
6070/2013), erano subentrati nel rapporto ancora pendente, potendo ratificare il contratto (per un’applicazione del principio, con riferimento alla rappresentanza processuale, Cass. 17986/2019 in motivazione: art.
Cass. 2617/2021
Cass. 21844/2010
Cass. 21844/2010; Cass.12647/2008).
Cass. 12647/2008
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15200/2018 R.G. proposto da PIZZIGATI MARIO, rappresentato e difeso in proprio nonché dagli avv.ti Stefania Girotto e Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5. –RICORRENTE– contro GAVIOLI STEFANO, rappresentato e difesi dall’avv. Domenico Giugni, con domicilio eletto in Roma, Via Angelo Secchi n. 8. -CONTRORICORRENTE- e GAVIOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dall’avv. Domenico Giugni, con domicilio eletto in Roma, Via Angelo Secchi n. 8. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia , pubblicata il 19.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA Oggetto: compensi professionali L’avv. Mario Pizzigati ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, chiedendo la condanna al pagamento di € 460.000,00 di Stefano Gavioli e della Gavioli S.p.A., soci della Tencara S.p.A. (poi Riparnavis.p.a .), società cancellata dal registro delle imprese a cui favore il ricorrente aveva svolto il patrocinio in un giudizio d’appello contro Syndial s.p.a. (già Enichem s.p.a.).

L’avv. Pizzigati aveva sostenuto di aver concordato per iscritto, mediante scambio di e-mail, un compenso pari al 5% del maggior importo riconosciuto in secondo grado ove il giudizio grado si fosse concluso con un risultato migliorativo per l’appellante, evenienza che si era poi verificata , avendo la società ottenuto la condanna della Syndial al pagamento di € 2.994.000,00, a fronte di € 1.472.000,00 liquidati in primo grado. Il Tribunaleadito ha respinto la domanda, rilevando :

a) che l’accordo fosse inefficace, essendo stato concluso dai soci anziché dai legali rappresentanti della società (Mario Pastorino e Marco Ziliotto);

b) che non fosse invocabile l’apparenza del potere di rappresentanza, poiché la società non aveva mai ratificato l’accordo, non potendo valere il patto contenuto nella transazione tra Stefano Gavioli, la Gavioli S.p.A. e Syndial (con cui era stato previsto il pagamento del compenso professionale del ricorrente), essendo res inter alios acta, concluso da soggetti privi del potere di rappresentanzaper la Tencara s.p.a., e non potendosi ratificare un debito insussistente. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avvocato Pizzigati con ricorsoarticolato in sei motivi.

Resistono con separati controricorsi Stefano Gavioli e la Gavioli S.p.A. La Vezzani s.p.a., società che ha incorporato la Gavioli s.p.a., ha depositato memoria di costituzione. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per l’asserita consumazione del potere di impugnazione a seguito della proposizione dell’appello avverso la medesima decisione oggetto del ricorso in cassazione. La notifica del gravame è stata effettuata l’11.4.2018, sicché il ricorso, notificato in data 11. 5.2018 è intervenuto entro il termine fissato dall’art. 325 c.p.c.

Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tempestivo (Cass. 14214/2018; Cass. 18604/2014; Cass. 4754/2018, nonché, specificamente, Cass. 11308/2011). Inoltre, la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza anche per proporre altro tipo di impugnazione, la cui tempestività va, perciò, accertata con riferimento a l termine breve di decadenza (Cass. 17309/2017;

Cass. 474/2019; Cass.28131/2021).

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1398 c.c. e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi per il giudizio, lamentando cheil Tribunale, nel sostenere che il patto sul compenso non impegnasse la società poiché stipulato dai soci Stefano Gavioli e la Gavioli s.p.a. e non dagli amministratori, abbia omesso di valutare una pluralità di risultanze processuali, anche documentali, negando pregiudizialmente rilievo al principio di rappresentanza apparente già invocato nel giudizio di merito. Si espone, al riguardo, che Stefano Gavioli era stato amministratore della Tencara s.p.a. fino al 2003 e che in data 21.2.2008 ne era divenuto liquidatore; nel periodo intermedio questi e la Gavioli S.p.A. avevano designato Mario Pastorino come legale rappresentante della società resistente ed era stato sempre Stefano Gavioli a rilasciare la procura per il primo grado, avendo il controllo pressoché totalitario della Tencara s.p.a., mentre l’avv.

Faggiano era stato amministratore di societ à del gruppo e segretariodell’assemblea che aveva delib erato la liquidazione della società estinta. Inoltre, sebbene la procura per l’appello fosse stata conferita dal Pastorino, quella di primo grado aveva conservato efficacia anche per il grado successivo ed autorizzava il difensore a transigere la lite e ad incassare le somme oggetto di condanna; infine il mandato alle liti per l’impugnazione era stato rilasciato dal Pastorino dopo il perfezionamento dell’accordo sul compenso contenuto in un documento inviato al ricorrente dalla Direzione della società, accordo che era stato anche puntualmente eseguito.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1399 c.c. e la mancata valutazione di elementi documentali decisivi per il giudizio, per aver il Tribunale escluso che l’accordo sul compenso fosse stato ratificato, omettendo di apprezzare la valenza di una pluralità di circostanze. Si assume in ricorso che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, l’avv. Pizzigati non aveva riconosciuto che il Pastorino fosse rimasto estraneo all’accordo, avendo inteso solo dedurre che questi aveva rilasciato la procura su incarico del Gavioli e in esecuzione dei patti intercorsi; che Marco Ziliotto, amministratore della Tencara s.p.a., pur avendo contestato l’accordo con la missiva inoltrata in data 11.7.2013, aveva incassato le somme oggetto di transazione con la Syndial, aveva ricevuto tutta la documentazione relativa al contenzioso e confermato l’incarico al difensore, sottoscrivendo anche la missiva del 7.5.2012 con la quale Syndial era stata sollecitata a pagare il compenso professionale direttamente all’avv.

Pizzigati. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2495 c.c., lamentando che il Tribunale abbia respinto la domanda senza tener conto che il Gavioli, nominato dal 2008 liquidatore della società fino alla cancellazione, aveva incassato le somme oggetto di transazione, facendosi carico, nel bilancio finale, di eventuali sopravvenienze attive o passive, per cui, avendo tratto vantaggio dalla difesa svolta dal ricorrente, doveva rispondere del compenso poiché l’incasso di € 1.800.000,00, ottenuto in esecuzione della transazione, derivava dalla medesima vicenda che aveva dato luogo al credito professionale.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1398 e 1325 c.c. e vizio di motivazione, per aver il Tribunale escluso che il contenuto della transazione, che prevedeva il pagamento del compenso del difensore secondo gli accordi stabiliti, potesse valere come ratifica del precedente patto perfezionato con il Gavioli, sebbene al momento della transazione la società fosse estinta e l’atto transattivo fosse stato stipulato dai soci subentrati in tutti i rapporti ancora pendenti, originariamente facenti capo alla Tencara s.p.a.. Il quinto motivo denuncia la mancata ammissione delle testimonianze dirette a provare:

a) la condotta dell’amministratore della società, anche ai fini di un’eventuale ratifica;

b) l’efficacia dell’accordo sul compenso nei confronti della Tencara s.p.a. anche per la parte riguardante le modalità di riscossione e l’entità del credito riconosciuto con la transazione, che teneva conto della somma dovuta al difensore;

c) che il rilascio di una nuova procura per l’appello era avvenuto proprio in esecuzione del patto sul compenso. Il sesto ed ultimo motivo denuncia, infine, la violazione dell’art.112 c.p.c. per non aver il Tribunale pronunciato sulla domanda subordinata di quantificazione del compenso in applicazione delle tariffe professionali.

2. Il primo motivo è fondato. Il ricorrente, in replica all’eccezione di inefficacia dell’accordo sul compenso, poiché perfezionato dai soci della Tencara s.p.a. senza l’intervento degli amministratori della società, aveva invocato il principio della rappresentanza apparente, allegando una pluralità di circostanze in fatto, anche documentali, che il Tribunale ha ritenuto di non esser tenuto a valutare, limitandosi ad affermare, senza null’altro aggiungere, che “la situazione di apparenza non poteva comportare, in assenza di ratifica da parte della società, alcuna conseguenza negoziale, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, che però non era stato richiesto”.

L’assunto del Tribunale non è condividibile. In tema di rappresentanza può assumere rilievo il princ ipio dell’apparenza in modo da imputare effetti contrattuali all’apparente rappresentata,sempre che quest’ultima abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentanteapparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere negoziale e che il terzo avesse in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di tale potere (Cass. 18191/2007; Cass. 3787/2012; Cass. 9328/2015;

Cass. 3625/2016; Cass. 18519/2018). Sebbene la tutela del terzo che abbia contrattato con il falso rappresentante non trovi spazio applicativo nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere negoziale ( come accade nel caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti),la tutela dell’affidamento può tuttavia operare qualora il potere di rappresentanza possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolariformalità (Cass. 12273/2016;

Cass. 10297/2010). L’errorein cui è incorso il giudice di merito consiste allora nell’aver negato qualsivoglia spazio applicativo alla rappresentanza apparente ed effetti vincolanti al contratto concluso dal falsus procurator per mancanza di ratifica, ritenendosi – per questo solo fatto - assolto dall’obbligo di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la tutela dell’affidamento del terzo contraente e di un’ipotesi di apparenza colposa imputabile alla Tencara s.p.a. , controllo demandato al giudice del rinvio, cui compete anche stabilire se l’accordo sul compenso dovesse rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 2233 c.c., nel testo novellato dall’art. 2 D.L. 223/2006, conv. con L. 248/2006 (il che pregiudicherebbe le ragioni del ricorrente, cui non sarebbe consentito appellarsi al principio di affidamento: in termini, Cass.1192/2017;

Cass. 27517/2022), e se, all’epoca dell’accordo, fosse consentito concordare un compenso rapportato, in percentuale, al risultato raggiunto (cd. patto di quota lite). 2.1 Anche il secondo e quarto motivo - che devono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione -sono fondati. Il Tribunale, avendo escluso un’ipotesi di rappresentanza apparente, avrebbe dovuto in subordine valutare se gli elementi allegati, specie documentali, dimostrassero l’intervenuta ratifica del patto, non potendo limitarsi a considerare la sola estraneità degli amministratori rispetto alla conclusione del contratto, dovendo tener conto del contenuto all’accordo transattivo con la Enichem con cui erano state stabilite le modalità di adempimento anche del credito professionale, pur essendo la transazione sottoscritta dai soci della società.

Detta transazione era stata conclusa nel 2011, dopo che la Tencara s.p.a. era già stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.2.2010, per cui i soci, quali successori a titolo universale (Cass. s.u. 6070/2013), erano subentrati nel rapporto ancora pendente, potendo ratificare il contratto (per un’applicazione del principio, con riferimento alla rappresentanza processuale, Cass. 17986/2019 in motivazione: art. 1399 c.c.). Il giudice del rinvio, qualora nuovamente escluda un’ipotesi di rappresentanza apparente, dovrà riesaminare le acquisizioni processuali e stabilire se la società avesse almeno implicitamente ratificato il contratto, previa verifica di eventuali nullità formali o sostanziali dell’accordo originario che lo renderebbero insuscettibile di ratifica ( Cass. 2617/2021;

Cass. 21844/2010; Cass.12647/2008). Sono – in conclusione - accolti il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Il terzo, il quinto e il sesto motivo restano logicamente assorbiti, dovendo il giudice del rinvio riesaminare integralmente gli atti causa, incluse le richieste istruttorie, ed eventualmente pronunciare sulla domanda subordinata di liquidazione del corrispettivo in base al D.M. 127/2004, in caso di ritenuta inefficacia o invalidità dell’accordo dedotto in causa. L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motiv i