Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a lower court judgment against the respondent and three other parties without initiating the necessary procedural step. The court ruled that this inaction constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29312/2022 R.G. proposto da : GIARDINA EMIDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 13, presso lo studio dell’avvocato SINAGRA AUGUSTO (SNGGST41M18C351J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINISCI LORENZO (MNSLNZ67D10H501U) -ricorrente- contro GIARDINA LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA V.CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO (BNNZEI68H20H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PONETTI ALBERTO (PNTLRT76R14H264G) -controricorrente- nonchè contro FICHERA SALVATORE, FICHERA STEFANO, FICHERA FABIO, GIARDINA EMILIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di GENOVA n.1057/2022 depositata il 10/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori