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Decreto — n. 31305/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 31305/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, acting as his own counsel, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal appeal 40 day period case extinction procedural default litigation costs condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Tommaso d'Aquino, 15, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO MARIO (TCCMRA30M20A064H) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n.38682/2021 depositata il 14/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Tommaso d'Aquino, 15, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO MARIO (TCCMRA30M20A064H) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n.38682/2021 depositata il 14/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25402/2022 R.G. proposto da : SCIARRA CLAUDIO, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MANCINI ANTONIO 4 -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in Napoli Via S. Tommaso d'Aquino, 15, presso lo studio dell’avvocato TUCCILLO MARIO (TCCMRA30M20A064H) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n.38682/2021 depositata il 14/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.