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Ordinanza — n. 31303/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer fee appeal, upholding lower court's valuation based on declared claim amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31303/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the heirs' appeal against a judgment awarding a lawyer's fee based on the full declared value of a legal dispute. The lower court correctly applied the rule that fees should reflect the actual importance of the work performed rather than the technical value of the relictum. Consequently, the court dismissed the claim for a higher compensation and absorbed the incidental appeal filed by the winning party.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: Lawyer's fees must be calibrated to the actual importance of the work performed and the economic relevance of the controversy, not merely the declared value of the claim.

Parole chiave

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lawyer fee calculation declared claim value relictum valuation legal professional compensation appellate procedure fee adjustment criteria incidental appeal absorption indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
1805/2012; Cass.13229/2010).
art. 12 c.p
21495/2018 in motivazione); per la domanda di riduzione veniva in considerazione il valore della quota in contestazione ( applicandosi per analogia l’art. 12 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14691/2015
19014 del 2007 ) , hanno ritenuto coerente con l'interpretazione sistematica del dato normativo (cfr., testualmente, Cass. 14691/2015;
Cass. 23406/2023
Cassation court partially allows appeal regarding legal costs calculation for counterclaim in boundary dispute.
Cass. s.u. 8053/2014
41/1996, disattendendo, con ampia motivazione, le richieste dei ricorrenti, il che è sufficiente per escludere la violazione denunciata (Cass. s.u. 8053/2014).
Cass. s.u. 7381/2013
Cass. 4619/2015
Cass. 4047/2016
4619/2015; Cass. 4047/2016; Cass.6138/2018).
Cass. 6138/2018
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31357/2019 R.G. proposto da TARANTELLI AMELIA, POFFERI GEORGIANNA, POFFERI ALDA, rappresentate e difes e dagli avv.ti A ngelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, con domicilio in Roma, Viale Margherita n. 294. –RICORRENTI– contro BOSI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pisillo, con domicilio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso l’avv. Eleuterio Zuena. –CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2784/2019, pubblicata in data 24.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Vittorio Pofferi ha adito il T ribunale di Como , proponendo domanda di accertamento negativo dei compensi professionali pretesi dall’avv. Massimo Bosi con nota specifica comunicata all’attore in data 25.3.2001, per l’importo di €. 1.705.450,11. Oggetto: contratto d’opera Il Pofferi ha contestato le singole prestazioni, eccependo la prescrizione presuntiva e la compensazione con gli importi già versati a completa tacitazione di ogni pretesa, deducendo inoltre che il valore della causa n. r.g. 41/1996 in cui era stato svolto il patrocinio, avente ad oggetto l’impugnativa di un testamento e la riduzione delle disposizioni lesive di legittima, non poteva considerarsi pari ad € 57.044.468,52 , come dichiarato dal difensore, poiché nel corso del giudizio il c.t.u. aveva quantificato il valore del relictum in €. 12.962.112,61 , ed inoltre , con successiva sentenza n. 795/2015, la Corte di appello aveva liquidato le spese processuali, ritenendo che la lite fosse di valore indeterminabile.

L’avv. Bosi ha separatamente agito in via monitoria per il pagamento del credito professionale; l’ingiunto ha proposto opposizione, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di accertamento negativo, sospensione poi disposta dal Tribunale con provvedimento annullato in cassazione. All’esito, il Tribunale, disposta la riunione dei giudizi, ha liquidato un compenso di € 1.330.852,27, regolando le spese. La sentenza è stata appellata in via principale da Amelia Tarantelli, Alda Pofferi e Georgianna Pofferi, eredi di Vittorio Pofferi, nel frattempo deceduto, nonché, in via incidentale, dall’avv.

Bosi limitatamente alla regolazione delle spese processuali. La Corte di Milano ha respinto l’impugnazione principale , giudicando anzitutto infondata l’eccezione di prescrizione ; ha ritenuto che il compenso dovesse essere calcolato non in base al criterio del decisum o sul valore del relictum accertato dal consulente tecnico d’ufficio, ma al valore della domanda dichiarata dall’attore nel giudizio n. 41/1996 (pari ad €. 57.044.468,52). Ha dichiarato generica, e comunque infon d ata , ogni altra richiesta, e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha posto le spese di primo grado a carico delle eredi Pofferi.

Per la cassazione della sentenza Georgianna Pofferi, Alda Pofferi e Amelia Tarantellipropongono ricorso in due motivi. Massimo Bosi resiste controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui le ricorrenti hanno replicato con ulteriore controricorso ai sensi dell’art. 371, comma quarto, c.p.c.. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il primo mot i vo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 6, comma secondo, del D.M. 127/2004,sostenendo che, ai fini della determinazione del valore della causa n. 41/1996, il difensore aveva illegittimamente sommato il valore della domanda di riduzione a quello della riconvenzionale proposto da Ma r io Cenni (£. 8.017.000.000)e che, inoltre , con la sentenza non definitiva n. 960/2018 del Tribunale di Siena nel giudizio n. r.g. 41/1996, il valore del relictum era stato quantificato dal c.t.u. in £. 17.138.951.857. Di conseguenza, il compenso dell’avv.

Bosi non andava calcolato sul valore del petitum, sussistendo sempre il potere del giudice di adeguare il valore della lite alla reale importanza della causa, alla complessità dell’attività svolta e all’interesse del cliente. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di appello omesso di tener conto della relazione di c.t.u. e della sentenza di primo grado resa nel giudizio n. 41/96,che aveva quantificato il valore del relictum in un importo notevolmente inferiore a quello della domanda dichiarato dal difensore, importo che andava posto a fondamento del calcolo del compenso professionale.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. Deve anzitutto convenirsi - emendando relativamente a tale solo profilo la motivazione della pronuncia impugnata – che , come più volte affermato da questa Corte, “sulla base di una lettura dell'art. 6, comma 2, D.M. 127/2004, adeguatamente coordinata con quella del comma 4 (per il quale, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti), nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito”.Tale interpretazione - aderente al criterio finalistico, secondo cui il dato letterale va armonizzato con la ricerca dell'intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) – appare rispondente al "principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata", che le Sezioni Unite di questa C orte (sentenza n. 19014 del 2007 ) , hanno ritenuto coerente con l'interpretazione sistematica del dato normativo (cfr., testualmente, Cass. 14691/2015;

Cass. 1805/2012; Cass.13229/2010). Nel richiamo al "valore presunto a norma del codice di procedura civile", la disposizione tariffaria ha semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella ex artt. 10 e 14, correlata all'indicazione del quantum nella domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, per la determinazione del valore della controversia, attribuendo, tuttavia, al giudice una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, di adeguare la misura dell'onorario all'importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 7807/2013;

Cass.23809/2012; Cass. 1805/2012). Tanto premesso, deve porsi in evidenza che il giudice distrettuale non si è però limitato ad affermare che il criterio del decisum prevale su quello del disputatum solo ove il valore della causa non sia stato esplicitamente dichiarato in giudizio ma sia invece presunto in applicazione dei criteri fissati dal codice di procedura civile, ma ha ritenuto comunque non decisivo il solo valore del relictum invocato dai ricorrenti (ed accertato ai fini della pronuncia sulla domanda di riduzione) quale base di calcolo del compenso professionale, affermando che, per tale domanda proposta in via subordinata, occorreva tener conto anche del donatum, mentre per l’azione di impugnativa del testamento, proposta in via principale, veniva in gioco il valore complessivo dell’asse.

La contraria tesi dei ricorrenti, riproposta in questa sede, non può essere condivisa. Premesso che i valori delle due domande (principale e subordinata) non erano cumulabili, occorrendo considerare, agli effetti di cui si discute, la sola causa di valore superiore (Cass. 11150/2003; Cass.22711/2018), va posto in rilievo che per nessuna delle azioni introdotte con il patrocinio dell’avv. Bosi poteva invocarsi il solo valore del relictum. Il valore della domanda principale (annullamento del testamento) coincideva con il valore dell’asse quantificato in applicazione analogica dell’art. 12, terzo comma , c.p.c. e perciò risultante dalla somma del valore dei beni controversi determinato ai sensi dell'art. 14 per i mobili e dell’art. 15 per gli immobili, al lordo delle passività (Cass. 5579/1991;

Cass. 21495/2018 in motivazione); per la domanda di riduzione veniva in considerazione il valore della quota in contestazione ( applicandosi per analogia l’art. 12 c.p.c. : cfr. Cass. 3970/75; Cass. 2978/81 e Cass. 2776/78), che andava calcolato sul valore dell’asse risultante dalla sommatoria di relictum e donatum, occorrendo considerare le molteplici donazioni di cui dà conto il controricorso, all’esito della riunione fittizia tra le due descritte componenti. Non solo quindi il valore del relictum non poteva fungere da esclusiva base di calcolo del compenso, ma inoltre i ricorrenti, pur richiedendo un adeguamento del valore della causa all’effettiva importanza dell’opera prestata dal difensore e alla rilevanza economica della controversia, nessun ulteriore elemento adducono per confutare le conclusioni cui è motivatamente perve n uto il giudice di merito, potendo il richiesto adeguamento esser disposto solo ove effettivamente giustificato nei singoli casi.

Riguardo, infine, al la sommatoria del valore della domanda principale e della riconvenzionale, va osservato che se è vero che detta domanda, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente quello di quest'ultima, può comportare l’applicazione dello scaglione superiore (Cass. 14691/2015; Cass.23406/2023), tuttavia anche in tal caso la censura è generica, non chiarendo se e in che termini abbia inciso sulla liquidazione, non avendo, peraltro, condotto all’applicazione di uno scaglione diverso da quello corrispondente al valore della domanda principale.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte di merito, nel valutare l’attività svolta dal difensore, ha tenuto conto delle risultanze del giudizio n. 41/1996, disattendendo, con ampia motivazione, le richieste dei ricorrenti, il che è sufficiente per escludere la violazione denunciata (Cass. s.u. 8053/2014). Il ricorso principale è respinto, con assorbimento del ricorso incidentale con cui il resistente, risultato totalmente vincitore, ha riproposto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il ricorso incidentale d e lla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento delricorso principale indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove – come nel caso in esame - le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, talericorso incidentale va esaminato solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza delricorso principale , che invece è stato respinto (Cass. s.u. 7381/2013;

Cass. 4619/2015; Cass. 4047/2016; Cass.6138/2018). Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €. 12.000,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. C