Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Grimani, filed a decree against the lower court's judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1353/2023 R.G. proposto da : NEGRELLO GIULIANA, elettivamente domiciliata in Venezia Santa Croce, presso lo studio dell’avvocato GRIMANI PIER VETTOR (GRMPVT48H16L736I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro NEGRELLO NICOLETTA, NEGRELLO ROMANA, ZAMBOTTO GABRIELLA, NEGRELLO LUCA, NEGRELLO ENRICO, NEGRELLO ALESSANDRA, NEGRELLO LUNEDA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GALOPPI GIOVANNI (GLPGNN56B04H501M) rappresentati e difes i dall'avvocato GOVI GIOVANNI (GVOGNN77H09G467E) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLOdi VENEZIA n.1317/2022 depositata il 24/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di