Court dismisses appeal on real subrogation claim, ruling factual disputes belong to trial judges under contract interpretation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of the nominal buyer against the original purchaser of a property. The lower court had found that the original buyer had used a nominal buyer to avoid high taxes and subsequently demanded the property's return, while the heirs argued the transaction was a unified economic operation. The court held that determining the parties' true intent regarding the legal transaction is a factual inquiry reserved for the trial judge, not the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 1362 et seq. c.c.: The appellate court cannot substitute its own interpretation of the parties' intent for that of the trial judge when the dispute concerns the factual nature of a legal transaction, as such determinations require an investigation of fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20452/2021 R.G. proposto da : LUSSO GIULIA e MAROCCO ANNA, elett.te domiciliat e in TORINO , VIA MONTEVECCHIO N. 5 presso lo studio ROBERTA MARIA AVOLA FARACI (VLFRRT74H67L219V), che le rappresenta e difende per procura in calce all’istanza ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., -ricorrenti- contro PERRONE AURELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI N. 15, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO PIZZI (PZZMCL62D12H501Z), rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIA PAOLINI (PLNCLD75M65L219K) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.517/2021depositata il 6 . 5 . 2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 9.7.2008 Perrone Aurelio conveniva in giudizio Lusso Giulia e Marocco Anna quali eredi (rispettivamente moglie e figlia) di suo cognato Marocco Melchiorre, esponendo che nel 1973, allorché era residente stabilmente in Australia, durante un viaggio in Italia aveva deciso di acquistare una villetta a Piossasco (TO), via Tommaso Grossi n.8, di proprietà di Grinza Guglielmo, concludendo con lui il contratto preliminare del 25.7.1973 al prezzo di £ 28.000.000, e versandogli contestualmente £15.000.000; che aveva inizialmente conferito procura speciale notarile al cognato affinché acquistasse in suo nome e per suo conto la villetta; che avendo poi appreso che l'intestazione a sé della villetta, in quanto residente all'estero, avrebbe comportato una tassazione troppo elevata, aveva concordato col cognato, persona di sua fiducia, che facesse da prestanome interponendosi nell'acquisto senza utilizzare la procura rilasciata, fermo restando il pagamento dell'intero prezzo al Grinza da parte del Perrone; che la villetta era stata quindi acquistata dai signori Grinza da Marocco Melchiorre a nome proprio, ma per conto del Perrone, con denaro dallo stesso fornito, con atto del notaio Cesare Deorsola del 6.9.1973; che il 20.10.1973 Marocco Melchiorre aveva rilasciato una dichiarazione scritta ricognitiva della proprietà della villetta in capo al Perrone, nella quale aveva anche ammesso che il predetto aveva corrisposto l'intero prezzo di acquisto; che da quel momento in poi il cognato con la sua famiglia aveva abitato nella villetta di Piossasco, pagandogli un canone di locazione simbolico; che tornato a vivere in Italia, si era stabilito a Moncalieri, ed il cognato aveva continuato ad abitare nella villetta di Piossasco, pagando un canone di locazione di € 100,00 mensili; che deceduto Marocco Melchiorre, e rimasto vedovo il Perrone con un figlio, aveva invano richiesto alle convenute di restituirgli la villetta di Piossasco.
Il Perrone chiedeva quindi, per quanto ancora rileva, di accertare l'intervenuta interposizione reale e l'inadempimento delle convenute, quali eredi dell'interposto Marocco Melchiorre, all'obbligo di trasferimento della villetta di Piossasco dallo stesso verbalmente assunto, con conseguente declaratoria della sua proprietà sull'immobile. Si costituivano nel giudizio di primo grado Lusso Giulia e Marocco Anna, che chiedevano il rigetto delle domande del Perrone, sostenendo, per quanto ancora rileva, che l'accordo fiduciario per il trasferimento della proprietà immobiliare richiedeva la forma scritta, nella specie mancante, che il Perrone avrebbe semmai potuto agire contro il mandatario Marocco Melchiorre per il risarcimento dei danni subiti e che non aveva agito ex art. 2932 cod. civ..
Nel merito le convenute sostenevano che il Perrone inizialmente, intendendo rimanere a vivere in Australia, aveva voluto aiutare i parenti nell'acquisto della villetta di Piossasco; che Marocco Melchiorre fin dall'ottobre 1973 aveva iniziato a corrispondere al Perrone somme mensili non qualificabili come canoni di locazione, ma come ratei di restituzione del mutuo concessogli di £ 19.000.000, ormai estinto, e la famiglia Marocco si era fatta carico di tutte le spese e tasse inerenti alla proprietà, procedendo anche ad atti di manutenzione straordinaria (mutamento della destinazione d'uso di parte dell'immobile e realizzazione di una veranda con pratica di condono edilizio); che il Perrone, una volta rientrato in Italia dall'estero, aveva fatto valutare l'immobile, rendendosi conto della sua rivalutazione, ed aveva rivendicato la proprietà della villetta; che con scrittura privata del 2.7.1992 Marocco Melchiorre aveva riconosciuto che l'intestazione a sé della villetta era puramente formale e che il reale proprietario era il Perrone, e quest'ultimo in qualità di ”proprietario” aveva promesso di vendere la villetta al cognato al prezzo di £250.000.000 (così stimato dal Perrone), indicando che £125.000.000 gli erano già state versate, ma tale accordo non aveva avuto seguito; che la dichiarazione sottoscritta da Marocco Melchiorre il 20.10.1973 poteva quindi al più valere come riconoscimento di debito per il prezzo pagato dal Perrone, ma mancava un accordo scritto tra quest'ultimo ed il Marocco per il ritrasferimento della villetta al Perrone.
Nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
1) c.p.c. il Perrone oltre a contestare che le somme a lui versate costituissero ratei di restituzione di un mutuo, trattandosi piuttosto di canoni di locazione pagatigli dal Marocco fino al 2007 per il godimento della sua villetta di Piossasco, precisava che per ottenere la proprietà della stessa, richiedeva la pronuncia di sentenza costitutiva ex art.2932 cod. civ., sulla base del patto fiduciario intercorso tra lui ed il defunto Marocco Melchiorre. Il Tribunale di Pinerolo con la sentenza n. 865/2009 del 22.10.2009 riconosceva la sussistenza dell'interposizione reale senza la spendita del nome del mandante, sulla base del negozio fiduciario verbale intercorso tra il Perrone e Marocco Melchiorre, ma respingeva la domanda dell'attore di accertamento della proprietà in suo favore della villetta, ritenendo che l'obbligazione di trasferimento della stessa in favore del Perrone, facente capo a Marocco Melchiorre, si fosse estinta a seguito della morte del mandatario, e condannava il Perrone alle spese.
Impugnata la sentenza di primo grado dal Perrone, che in particolare insisteva sulla domanda di sentenza costitutiva ex art.2932 cod. civ., si costituivano in secondo grado Lusso Giulia e Marocco Anna, che eccepivano la novità della domanda ex art.2932 cod. civ. e chiedevano il rigetto dell'appello, sottolineando che non c'era mai stato un atto scritto che contenesse l'obbligazione di ritrasferimento della proprietà da Marocco Melchiorre a Perrone Aurelio, e che in ogni caso le obbligazioni assunte dal mandatario si erano estinte con la sua morte.
La Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 1641/2013 riteneva coperto dal giudicato l'accertamento dell'interposizione reale, ma dichiarava inammissibile la domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. avanzata dal Perrone, in quanto domanda nuova rispetto a quella originaria di accertamento dell'interposizione reale, tardivamente avanzata, e condannava il Perrone alle spese del grado. Impugnata la sentenza di secondo grado dal Perrone con la doglianza relativa alla ritenuta novità della domanda ex art. 2932 cod. civ., la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13009/2018, sulla base del nuovo orientamento espresso dalla sentenza n. 12310/2015 delle sezioni unite della Corte di Cassazione in tema di precisazione e/o modificazione della domanda nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
1) c.p.c., riteneva legittima e non tardiva la domanda ex art. 2932 cod. civ. avanzata dal Perrone nella memoria ex art. 183 comma 6° n.
1) c.p.c. e cassava quindi con rinvio la la sentenza n. 1641/2013 della Corte d'Appello di Torino. Riassunto il giudizio dal Perrone, la Corte d'Appello di Torino, nel giudizio di rinvio, con la sentenza n. 517/2021 del 27.4/6.5.2021, in riforma della sentenza del Tribunale di Pinerolo n. 865/2009, ritenuto dimostrato attraverso una serie di elementi probatori il pactum fiduciae intercorso tra Perrone Aurelio e Marocco Melchiorre, che poteva anche essere concluso verbalmente, trattandosi di un mandato senza rappresentanza, in applicazione dei principi dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.6459/2020, disponeva il trasferimento ex art. 2932 cod. civ. della proprietà del villino di Piossasco, via Tommaso Grossi n. 8, da Lusso Giulia e Marocco Anna, quali eredi di Marocco Melchiorre, in favore di Perrone Aurelio, dichiarava compensate per 1/3 le spese processuali di tutti i gradi di giudizio in considerazione dei mutamenti della giurisprudenza della Suprema Corte sia in tema di poteri di precisazione e/o modificazione della domanda, sia in tema di ammissibilità di un mandato senza rappresentanza per il trasferimento della proprietà immobiliare privo di prova scritta, sia in tema di trasferibilità ex art.2932 cod. civ. di immobili aventi vizi di regolarità urbanistica non oltrepassanti la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, e condannava Lusso Giulia e Marocco Anna al pagamento dei residui 2/3 delle spese processuali, che provvedeva a liquidare in base all'esito finale per tutti e quattro i gradi di giudizio, applicando per tutti il parametro delle cause di valore indeterminato di complessità media del D.M. n. 55/2014.
Avverso tale sentenza, notificata il 17.5.2021, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a Perrone Aurelio il 13.7.2021, Lusso Giulia e Marocco Anna, affidandosi ad un unico articolato motivo, e resiste Perrone Aurelio con controricorso notificato il 17.9.2021. In data 2.5.2023 éstata comunicata alle ricorrenti la proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. del Presidente Rosa Maria Di Virgilio del 4.4.2023 per inammissibilità del ricorso, basata sul fatto che:
1) il motivo del ricorso investe uno solo dei molteplici profili indicati da 1 a 7 nelle pagine 13 e 14 dell'impugnata sentenza, allo scopo di ritenere dimostrato il conferimento di un mandato senza rappresentanza da Perrone Aurelio a Marocco Melchiorre all'acquisto dell'immobile oggetto di causa, con provvista fornita dal Perrone, ma a nome del Marocco, con la consapevolezza della proprietà in capo al Perrone e col conseguente obbligo del Marocco di trasferimento della proprietà dell'immobile al Perrone;
2) nel valutare la scrittura privata del 2.7.1992 la Corte d'Appello ha evidenziato che nella stessa Marocco Melchiorre ha riconosciuto che l'intestazione a sé del bene immobile era “puramente formale e che é reale proprietario di detto fabbricato il sig. Perrone Aurelio”, per cui la promessa di vendita di seguito riportata in tale scrittura non era attuabile, non potendosi informalmente superare l'intestazione dell'immobile in capo al promissario acquirente Perrone;
3) a fronte della complessiva argomentazione della Corte d'Appello e della specifica e plausibile interpretazione data della scrittura privata del 2.7.1992, il ricorrente pretende inammissibilmente (vedi Cass. n. 9461/2021) di contrapporre una propria lettura alternativa di detta scrittura privata, dolendosi del tutto genericamente della mancata considerazione del nuovo regolamento di interessi e di una lettura svilente dell'accordo del 1992 contraria a buona fede. In data 30.5.2023 il difensore di Lusso Giulia e Marocco Anna, munito di nuova procura speciale, ai sensi dell'art. 380 bis comma 2° c.p.c., ha chiesto la decisione della causa, producendo a sostegno del proprio ricorso una nota dottrinale a commento dell'impugnata sentenza sulla nozione di “non esclusione dal titolo” dell'art. 2932 cod. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 7.11.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2932 e 1362 e seguenti cod. civ., chiedendo la cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza, con le statuizioni conseguenziali sulle spese del giudizio. Sostengono le ricorrenti che la Corte d'Appello di Torino non abbia tenuto conto che l'art. 2932 cod. civ. consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non solo qualora ciò sia possibile, ma a condizione che ciò non sia escluso dal titolo. Nel caso in esame, risultando per le ricorrenti dalle scritture prodotte un'operazione economica unitaria, nell'ambito della quale si era passati, da un'iniziale intenzione del Perrone di acquistare personalmente l'immobile attraverso un'interposizione reale, ad un intento del medesimo di fare effettivamente acquistare la proprietà del villino al cognato prestanome, la scrittura privata del 2.7.1992, che prevedeva un obbligo di trasferimento della proprietà del villino di Piossasco dal vero proprietario, Perrone Aurelio, al prestanome, Marocco Melchiorre, al prezzo di £ 250.000.000, di cui £125.000.000 già pagati, in luogo del trasferimento senza corrispettivo dello stesso villino da parte dell'intestatario formale Marocco Melchiorre in favore di Perrone Aurelio, escludeva per incompatibilità tale ultimo trasferimento, ostando quindi all'applicazione dell'art. 2932 cod. civ. invocata dal Perrone.
Lamentano le ricorrenti che l'impugnata sentenza abbia svilito la portata del contratto preliminare del 2.7.1992, non attribuendogli alcun peso nella modifica degli accordi del 20.10.1973, limitandosi a definire quel contratto come abnorme e di impossibile attuazione ufficiale per la formale intestazione dell'immobile al promissario acquirente, Marocco Melchiorre, non superabile in via informale e presumibilmente mai azionato proprio per tale ragione, senza attenersi al criterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 cod. civ., e senza considerare che l'accordo del 2.7.1992 avrebbe potuto trovare attuazione in una scrittura privata di vendita che consentisse finalmente di realizzare la coincidenza del dato formale con quello sostanziale, passando da un'intestazione fiduciaria ad un'intestazione definitiva del villino a Marocco Melchiorre con integrazione del prezzo.
Ulteriormente si dolgono le ricorrenti del fatto che la sentenza impugnata si sia posta in contrasto col principio per cui la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. non può modificare l'assetto di interessi che le parti hanno convenuto (Cass. 29.1.2021 n. 2111), non avendo tenuto conto che nel 1992 l'intento del Perrone e del Marocco era divenuto quello di trasferire la proprietà del villino di Piossasco dal Perrone al Marocco e non viceversa, e lamentano infine che la Corte d'Appello di Torino nell'interpretare la scrittura privata del 2.7.1992 considerandola abnorme ed improduttiva di effetti, abbia violato il principio di conservazione del contratto dettato dall'art. 1367 cod. civ., secondo il quale nel dubbio il contratto si deve interpretare nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
A supporto del ricorso le ricorrenti hanno depositato una nota dottrinale di commento dell'impugnata sentenza di una ricercatrice dell'Università di Torino sul tema della nozione della “non esclusione dal titolo” dell'azione ex art. 2932 cod. civ., ma tale produzione é inammissibile, in quanto non si tratta di atto o documento riguardante la nullità della sentenza impugnata, o l'ammissibilità del ricorso, che rientri tra quelli la cui produzione nel giudizio di Cassazione é consentita dall'art. 372 c.p.c., né del resto si tratta di una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. proveniente dal difensore con procura delle ricorrenti.
Infondata deve ritenersi la doglianza relativa alla mancata considerazione da parte della Corte d'Appello di Torino del fatto che l'art. 2932 cod. civ. consente la pronuncia di sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso quando non solo ciò sia possibile, ma non sia escluso dal titolo. Ed invero nell'impugnata sentenza il giudice di rinvio si é dato carico di verificare che il trasferimento di proprietà disposto non trovasse ostacolo nella contraria pattuizione della scrittura privata del 2.7.1992 invocata dalle ricorrenti.
A pagina 14 punto 6, infatti, dopo avere dato atto che anche in tale scrittura privata il Marocco aveva riconosciuto che l'intestazione a sé del villino di Piossasco era solo fittizia e che la reale proprietà apparteneva al Perrone, ha riportato per stralci il contenuto della scrittura privata, con la quale Perrone Aurelio ha promesso di vendere a Marocco Melchiorre (e non viceversa) il villino di Piossasco ed ha definito l'accordo come “evidentemente “abnorme” e di impossibile attuazione ufficiale, stante la formale intestazione immobiliare già al promissario acquirente, non superabile in via informale, e presumibilmente per tale ragione mai azionato”.
In sostanza, anche se non in modo chiarissimo e con uso di una terminologia impropria (“contratto abnorme ” anziché contratto nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ. come riconosciuto da Cass. 6.7.2021 n. 19059 nei casi in cui la prestazione sia ab origine impossibile per un impedimento giuridico quale la pregressa appartenenza del bene all'acquirente nella vendita), la Corte d'Appello di Torino ha ritenuto che il contratto preliminare di vendita concluso con la scrittura privata del 2.7.1992 da Perrone Aurelio con Marocco Melchiorre, prevedendo il futuro trasferimento della proprietà del villino di Piossasco (peraltro per atto notarile) da un soggetto che non ne era intestatario (Perrone Aurelio) ad un soggetto che di contro ne risultava già proprietario, anche se per interposizione reale (Marocco Melchiorre), evidentemente non poteva essere attuato ufficialmente, non essendo consentita la vendita di un bene immobile a favore di un soggetto che già ne sia proprietario, per giunta da parte di un soggetto che non ne sia proprietario.
Essendo quindi nullo il contratto preliminare del 2.7.1992 tra Perrone Aurelio e Marocco Melchiorre e quindi improduttivo di effetti giuridici, come confermato dalla sua mancata attuazione negli anni successivi, da esso non era certo desumibile la revoca per incompatibilità del mandato senza rappresentanza al ritrasferimento, che l'impugnata sentenza, seguendo l'insegnamento della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.6459/2020 in materia di pactum fiduciae, ha ritenuto di poter desumere dalle dichiarazioni ricognitive dell'intestazione fiduciaria compiute da Marocco Melchiorre il 20.10.1973 e nuovamente il 2.7.1992, e dagli altri elementi elencati coi numeri da 1 a 7 alle pagine 13 e 14 della motivazione.
Tale nullità non era certo superabile attraverso il ricorso al principio di conservazione dell'art. 1367 cod. civ., neppure ipotizzando che il contratto preliminare del 2.7.1992 tra Perrone Aurelio e Marocco Melchiorre potesse trovare attuazione attraverso una scrittura privata, sia in quanto anche una scrittura privata di vendita presuppone che l'acquirente non sia proprietario del bene venduto già prima della vendita, sia in quanto nel preliminare del 2.7.1992 era previsto che il trasferimento avvenisse per atto notarile e non per scrittura privata, ed in ogni caso il criterio interpretativo dell'art. 1367 cod. civ. ha natura sussidiaria rispetto al criterio dell'interpretazione letterale e complessiva delle clausole contrattuali finalizzata a ricostruire l'intenzione delle parti (vedi in tal senso Cass. 23.4.2010 n. 9786) e non era quindi utilizzabile in un'ipotesi di nullità testuale del contratto che non lasciava adito a dubbi di sorta.
La sentenza impugnata ha quindi motivatamente escluso, attenendosi ai criteri dell'interpretazione letterale, che la scrittura privata del 2.7.1992 potesse essere intesa come espressiva dell'esclusione nel titolo del trasferimento ex art. 2932 cod. civ. della proprietà del villino, e non ha quindi erroneamente inteso la portata di quella norma. Piuttosto le ricorrenti tentano di riproporre una propria diversa interpretazione del significato delle scritture private susseguitesi nella regolamentazione dei rapporti tra Perrone Aurelio e Marocco Melchiorre relativamente alla sorte del villino di Piossasco, ipotizzando che le stesse abbiano fatto parte di un'operazione economica unitaria, in realtà caratterizzata, per loro stessa ammissione, da intenti totalmente contrastanti e non convergenti (prima l'intento di Perrone Aurelio di acquistare per interposta persona il villino allo scopo di eludere la tassazione onerosa prevista per gli acquisti di cittadini italiani residenti all'estero con obbligo dell'interposto di ritrasferirgli l'immobile integralmente pagato dal Perrone, e poi l'intento di quest'ultimo di vendere il villino al cognato trasformando dopo circa venti anni un'interposizione reale in un'interposizione fittizia ancorché la controdichiarazione debba essere anteriore, o al massimo contemporanea al negozio simulato).
In ogni caso l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito, ed il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma é tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (vedi Cass. 2.11.2023 n. 30467;
Cass. n. 9461/2021; Cass. 28.11.2017 n. 28315; Cass. 15.11.2017 n.27136). Alla reiezione del ricorso, per ragioni in larga parte già riportate nella proposta di definizione anticipata, segue la condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, nonché in base al combinato disposto degli articoli 380 bis c.p.c. nuova formulazione ed all'art. 96 commi 3° e 4° c.p.c. la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento in favore di Perrone Aurelio della somma equitativamente determinata di € 8.500,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di €3.000,00.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rigettail ricorso di Lusso Giulia e Marocco Anna e le condanna in solido al pagamento in favore di Perrone Aurelio delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese ed € 8.500,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali del 15%, al pagamento in favore dello