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Ordinanza — n. 31141/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal for professional fees despite self-representation, ruling fees apply when fully victorious.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31141/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court order that denied professional fees to a lawyer who represented himself. Although the lawyer claimed self-representation under Article 86 of the Code of Civil Procedure exempted him from fee awards, the court held that this status did not negate the professional nature of the work performed. Since the lawyer achieved total victory in the opposition phase, the court ruled that professional fees must be liquidated according to standard tariffs.

Regesto Legislator

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Art. 86 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: Self-representation by a qualified lawyer does not exclude the award of professional fees when the case is won entirely, as the activity remains professional in nature.

Parole chiave

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self-representation fees professional fees award total victory compensation lawyer self-defense civil procedure costs indennità di patrocinio spese di difesa compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 86 c.p.c.
proposto da PINO PAOLO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 106 TUGS
3420,00, poi ridotti ex art. 106 TUGS ad € 2 .
D.P.R. 115/2002
170 D.P.R. 115/2002, emessa in data 21.6.2022, il T ribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in parziale modifica del decreto opposto, ha riconosciuto all’avv.
art. 86 c.p
proposto da PINO PAOLO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto.
art. 170 D.P.R. 115/2002
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, emessa in data 21.6.2022, il T ribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in parziale modifica del decreto opposto, ha riconosciuto all’avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4698/2019
non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. 4698/2019;
Cass. 2193/2008
Cass. s.u. 32061/2022
Di conseguenza la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. s.u. 32061/2022) , è stata disposta in carenza di presupposto.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23678/2022 R.G. proposto da PINO PAOLO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Barcellona Pozzo di Gotto. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. e PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Procuratore della Repubblica p.t.. –INTIMATI– avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, depositata in data 21.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, emessa in data 21.6.2022, il T ribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in parziale modifica del decreto opposto, ha riconosciuto all’avv. Paolo Pino un compenso di € 1.140,00 per la difesa d’ufficio di Vasile Costantin Cimpoesu, senza nulla attribuire a titolo di spese processuali, ad eccezione dei soli esborsi, sull’assunto che l’opposizione poteva Oggetto: compensi professionali esser proposta dal difensore personalmente e che era stato liquidato un importo notevolmente inferiore a quello richiesto.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Paolo Pino con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono rimasti intimati. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che il Tribunale nulla abbia liquidato a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse POI risultato totalmente vincitore, avendo ottenuto l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione.

Il ricorso è fondato. Competevano al ricorrente gli onorari del giudizio di opposizione: l’avv. Pino, nel proporre l’opposizione, aveva dichiarato di volersi difendere in proprio e di avvalersi della qualifica professionale. La circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa (Cass. 4698/2019;

Cass. 2193/2008). Il processo si era, inoltre, concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore. Difatti, se con l’istanza originaria l’avv. Pino aveva chiesto l’importo di €. 3420,00, poi ridotti ex art. 106 TUGS ad € 2 . 280 ,00, con l’atto di opposizione il difensore, che aveva inizialmente ottenuto il minor importo di € 950,00, aveva formulato istanza di liquidazione di€ 1.140,00, lamentando che, con il decreto oggetto opposto, non era stato riconosciuto il compenso per la fase di studio e che per le altre attività difensive gli spettava il compenso minimo.

La domanda, così riformulata, è stata integralmente accolta dal Tribunale, che ha liquidato un importo esattamente corrispondente a quello definitivamente domandat o. Di conseguenza la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta (Cass. s.u. 32061/2022) , è stata disposta in carenza di presupposto. E’, pertanto, accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro giudice, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr