Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31133/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against vacation fee calculation for a forensic expert who performed minimal investigative work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31133/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a forensic expert challenging the vacation-based fee calculation for his services. The expert argued that the statutory fee schedule was inappropriate given the limited nature of his work, which consisted of only 90 minutes of attendance and minimal technical notes. The court upheld the lower tribunal's decision, noting that the expert failed to conduct a substantive examination of biological samples and that the vacation fee method was legally justified under the circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 25 D.M. 30.5.2002; Art. 106 bis TUGS: The vacation fee system applies to forensic experts when no specific statutory criteria exist for the task performed, provided the expert did not execute a substantive verification of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
forensic expert fees vacation fee calculation statutory fee schedule limited investigative work reduction of third indennità del perito perizia antropologica ed eredobiologica spese per le indagini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25 D.M. 30.5.2002
dell’opponente di ottenere un importo calcolato ai sensi dell’art. 25 D.M.
Art. 106 bis TUGS
30.5.2002 non erano aggiornati, non era consentita la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106 bis TUGS.
Art. 1 D.M. 30.5.2002
7687/1999; Cass. 17685/2010; Cass.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002 del 23.9.2022 , il Tribunale di Lodi ha conferma to il decreto con cui era stato liquidato un compenso a vacazioni di € 500,00 in favore di Massimiliano Capra, perito di parte di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta Oggetto: c.t.u.
Art. 54 D.P.R. 115/2002
178/2017, nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico o al perito di parte fosse operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del citato D.P.R.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002 del 23.9.2022 , il Tribunale di Lodi ha conferma to il decreto con cui era stato liquidato un compenso a vacazioni di € 500,00 in favore di Massimiliano Capra, perito di parte di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta Oggetto: c.t.u.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7687/1999
30.5.2002 preveda un diverso criterio di quantificazione o quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione (Cass. 7687/1999; Cass.
Cass. 17685/2010
7687/1999; Cass. 17685/2010; Cass.
Cass. 6019/2015
17685/2010; Cass. 6019/2015).
Cass. 23418/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29554/2022 R.G. proposto da CAPRA MARZIO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Leggio, con domicilio in Milano, Viale Lazio n. 1. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona le Ministro p.t.. –INTIMATO– avverso l’ordinanza del Tribunale di Lodi, depositata in data 23.9.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002 del 23.9.2022 , il Tribunale di Lodi ha conferma to il decreto con cui era stato liquidato un compenso a vacazioni di € 500,00 in favore di Massimiliano Capra, perito di parte di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta Oggetto: c.t.u. dell’opponente di ottenere un importo calcolato ai sensi dell’art. 25 D.M. 320.5.2002, in base al numero di reperti biologici esaminati.

Per la cassazione dell’ordinanza Marzio Massimiliano Capra propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

2. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 D.M. 30.5.2002, sostenendo che la quantificazione del compenso non poteva essere effettuata a tempo, essendo il criterio delle vacazioni solo residuale, destinato ad operare ove per le attività svolte non sia previsto un diverso criterio di liquidazione, dovendosi riconoscere un importo compreso tra un minimo di € 28,92 ed €. 290,77per ciascun reperto biologico esaminato. Inoltre, poiché gli importi contemplati dal D.M. 30.5.2002 non erano aggiornati, non era consentita la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106 bis TUGS.

Il ricorso è infondato. Il ricorrente era stato nominato perito di parte nell’interesse di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovendo esprimere le proprie valutazioni sui risultati degli accertamenti svolti dal tecnico nominato dal Pubblico Ministero, che aveva proceduto all’esame diretto di un numero considerevole di tracce biologiche. Per la liquidazione del compenso del perito veniva in rilievo anzitutto l’art. 25 del D.M. 30.5.2002, che prevede un onorario da € 28,92 a € 290,77, per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche; quando i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Il criterio delle vacazioni è difatti utilizzabile ove si tratti di remunerare attività diverse da quelle per le quali il D.M. 30.5.2002 preveda un diverso criterio di quantificazione o quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione (Cass. 7687/1999; Cass. 17685/2010; Cass. 6019/2015). Nel caso in esame il Tribunale ha - tuttavia - escluso che il ricorrente avesse effettivamente svolt o un’ attività riconducibile all’art. 25 D.M. 30.5.2002, avendo chiarito che l’opponente aveva presenziato per appena un’ora e mezza alle operazioni peritali, al prelievo (non all’esame) di campioni salivari e redatto note tecniche estremamente sintetiche,in gran parte composte dalla trascrizione dei quesiti o da formule di rito, peraltro ammettendo di non aver potuto partecipare agli accertamenti oggetto della relazione della Polizia scientifica del 30.10.2019 e di non poter esprimere in proposito alcun parere.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è, sotto tale profilo, incensurabile in sede di legittimità (Cass.7687/1999; Cass. 17685/2010; 23418/2019), avendo il giudice accertato sulla base di quanto documentato, che, in effetti, il ricorrente non aveva espletato una reale verifica sui risultati dell’esame del reperti biologici compiuto dal perito del PM. La censura è infondata anche riguardo all’ applicazione della riduzione ex art. 106 bis TUGS, norma dichiarata incostituzionale con pronuncia n. 178/2017, nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico o al perito di parte fosse operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del citato D.P.R. 115/2002.

Dall’esame del decreto di liquidazione, confermato all’esito della successiva opposizione, emerge che detta riduzione non è stata affatto applicata, avendo il T ribunale riconosciuto al ricorrente l’intero importo calcolato a vacazioni ( art. 1 D.M. 30.5.2002 ), restando irrilevante che, a conferma della congruità dell’importo liquidato, il giudice abbia ritenuto di dover menzionare anche l’art. 106 bis TUGS. Il ricorso è quindi respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero della Giustizia svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del