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Sentenza — n. 31126/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising new issues outside the appellate judgment's scope.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31126/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised new arguments regarding the nullity of a lease and building permit in the third instance. These issues were not addressed in the appellate court's decision, which focused solely on the validity of the share certificate under the company's bylaws. Consequently, the court ruled that these new claims were procedurally barred as they fell outside the original 'thema decidendum' of the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: Arguments raised in the third instance that were not examined in the second instance are inadmissible as they exceed the scope of the 'thema decidendum' and violate the principle of finality.

Parole chiave

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new issues in third instance thema decidendum procedural inadmissibility appellate scope share certificate rights azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari diritti del conduttore cosa senza padrone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 345 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in riferimento all'assenza di alcun apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 2342 c.c
art. 327 c.p
Risulta dall’esame degli atti che la sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 30.7.2018 ed il ricorso è stato depositato il 4.3.2019, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.
art. 1375 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., per avere la Corte territoriale violato il principio dell'affidamento sul contenuto del titolo azionario che gli attribuirebbe il diritto di utilizzare la piazzola 551.
art. 345 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 13.6.2018, n. 15430
Cass., Sez. II, 9.8.2018, n. 20694
15430; Cass., Sez. II, 9.8.2018, n. 20694).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9223/2019 R.G. proposto da : MAINI DARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO (PNTGPP72D22H501D); -ricorrente- contro VILLAGGIO VACANZE SOCIETA' COOPERATIVA, rappresentato e difeso dagli Avvocati ROLFO PAOLO (RLFPLA59E07H501P) e QUARANTA ANTONIO (QRNNTN78B14B157L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1334/2018 depositata il 30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Brescia, dalla Villaggio Vacanze Società Cooperativa nei confronti di Maini Dario, per sentirlo condannare a liberare la piazzola occupata nell’area adibita a campeggio per i soci, in seguito all’esercizio del diritto di recesso dalla cooperativa, esercitato dal convenuto in data 30.5.2013; l’attrice chiese, altresì, la condanna del Maini al pagamento delle spese di gestione e dell’indennità di occupazione. Maini Dario si costituì per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, chiese il riconoscimento del suo diritto di occupare la piazzola quale socio del Villaggio Vacanze Valverde s.p.a., oltre al risarcimento dei danni.

Dedusse di aver acquistato, nel febbraio 2010, il titolo azionario dalla società proprietaria del campeggio, che l’aveva concesso in locazione alla Vacanze Società Cooperativa, di cui era divenuto socio. A tal fine, produceva il certificato azionario del 2.10.2008, a lui girato il 10.5.2010, sostenendo che il suo diritto di usare la piazzola discendesse dalla titolarità del titolo azionario. Il Tribunale di Brescia accolse la domanda attorea, condannando Maini Dario al rilascio della piazzola e al pagamento della somma di euro 500,00 a saldo della quota per la gestione 2013.

Sul gravame proposto dal convenuto, la Corte d’appello di Brescia confermò la decisione di primo grado. Secondo la Corte territoriale, non era pertinente il richiamo all’art. 2342 c.c., ai fini del conferimento del diritto della proprietà della piazzola, in quanto la norma regolamenta i conferimenti dei soci alla società e non il contrario; la Corte ribadì che l’azione non rappresenta un titolo astratto, come la cambiale o l’assegno, ma un titolo il cui contenuto è determinato dalla disciplina del rapporto giuridico che ne ha causato l’emissione, sicché, nel caso di specie, il certificato azionario non poteva attribuire al socio diritti diversi da quelli previsti dallo Statuto, né il titolo azionario era stato svuotato di contenuto perché restavano in essere i diritti patrimoniali derivanti dal titolo.

La Corte d’appello ritenne inammissibile la domanda relativa alla nullità del contratto di locazione tra la Vacanze Valverde s.p.a. ed il Villaggio Vacanze Società Cooperativa derivante dalla nullità della concessione edilizia, perché tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni; in ogni caso, accertò che non sussistevano profili di irregolarità amministrative ed urbanistiche nella gestione del parcheggio da parte della cooperativa, come statuito dalla sentenza del Tar di Brescia. Per la cassazione della sentenza di appello, Maini Dario ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Villaggio Vacanze Cooperative ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, con la quale si deduce la sua tardività perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi. L’eccezione è infondata. Risulta dall’esame degli atti che la sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 30.7.2018 ed il ricorso è stato depositato il 4.3.2019, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, nel computo dei termini dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno ( Cass., Sez.

I, 25.8.2020, n.17640). Ne consegue che al termine di sei mesi, scaduto il 28.2.2019, vanno aggiunti 31 giorni di sospensione feriale fino al 3 marzo 2019, che era domenica, con conseguente proroga del termine fino al 4.3.2019. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla “falsa apparenza della sussistenza del diritto di utilizzo della piazzola (con numerazione corrispondente a quella del certificato azionario), a seguito dell'acquisto avvenuto nell'anno 2010 del certificato azionario numero 551 del campeggio”.

Il ricorrente deduce di aver appreso solo in epoca successiva all’acquisto del titolo azionario che vi era stata la modifica dell’art. 6 dello Statuto (che aveva eliminato il diritto contenuto nel certificato azionario), sicché il diritto reale corrispondente al titolo era stato affievolito in danno dell’azionista. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe considerato, quale elemento decisivo per il giudizio, le ragioni che lo avevano indotto al recesso, consistenti nelle irregolarità amministrative esistenti nella gestione del campeggio e nella volontà di non incappare in sanzioni nella sua qualità di socio. ll motivo è inammissibile, ricorrendo l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, comma V, c.p.c., norma applicabile nella specie perché il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012; né il ricorrente ha dimostrato che la decisione di primo grado fosse fondata su ragioni di fatto diverse da quelle poste a fondamento della sentenza di appello (Cass.

Civ., Sez. III, 28.2.2023, n. 5947; Cass. Civ., Sez. I, 22.12.2016, n. 26774). Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., per avere la Corte territoriale violato il principio dell'affidamento sul contenuto del titolo azionario che gli attribuirebbe il diritto di utilizzare la piazzola 551. Tale convinzione sarebbe derivata anche dall’autorizzazione da parte della Società Villaggio Valleverde ad edificare una casetta di legno nella piazzola. Tale situazione aveva ingenerato l’apparenza del diritto di utilizzare la piazzola, essendo stato egli tenuto all’oscuro che la società avesse mutato il proprio statuto, sopprimendo il diritto d’uso delle piazzole da parte di chi non fosse socio della cooperativa.

Il comportamento della cooperativa sarebbe, quindi contrario a correttezza e buona fede ed avrebbe creato un legittimo affidamento sull’esistenza del diritto. Il motivo è inammissibile per novità della censura. Il principio dell’apparenza del diritto è stato invocato per la prima volta in sede di legittimità mentre, nei gradi di merito, il ricorrente non ha mai dedotto l’incolpevole ignoranza delle disposizioni statutarie. Come affermato da questa Corte, in tema di ricorso percassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel " thema decidendum " delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., Sez.

I, 13.6.2018, n. 15430; Cass., Sez. II, 9.8.2018, n. 20694). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibili, in quanto nuove, le domande proposte in sede di precisazione delle conclusioni, concernenti la nullità della concessione edilizia da parte del Villaggio Vacanze Società Cooperativa e del contratto di locazione stipulato con Vacanze Valverde s.p.a, trattandosi invece di mere precisazioni delle domande svolte sin dal primo grado del giudizio relative alle ragioni per le quali aveva esercitato il recesso.

Anche questa censura è inammissibile. Si tratta di domanda nuova tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni, che, come precisato dalla Corte d’appello, non coglie la ratio decidendi, basata sull’assenza del diritto del ricorrente ad utilizzare la piazzola, una volta esercitato il recesso dalla cooperativa, dal momento che il certificato azionario non poteva attribuire al socio diritti diversi da quelli previsti dallo Statuto. Sotto tale profilo, sono eccentriche rispetto all’oggetto del giudizio le eventuali irregolarità amministrative relative alla gestione del campeggio.

In ogni caso, il motivo non supera la soglia dell’assoluta genericità. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in riferimento all'assenza di alcun apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito. Il motivo è inammissibile perché generico, non avendo il ricorrente indicato le ragioni in base alle quali la Corte d’appello sia incorso nella violazione delle norme indicate, non essendo sufficiente l’indicazione di “rilevante documentazione”, di cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto.

Trattasi peraltro di censura in fatto, inammissibile in sede di legittimità. Poiché tutti i motivi risultano inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D . P . R . n. 115 del 2002, art. 13comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinque- cento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma