Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days; costs awarded to respondent without proven settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to oppose the early termination proposal within the statutory 40-day window. Although the appellant later submitted a written waiver citing a verbal agreement on cost compensation, the court found no documentary evidence of this settlement. Consequently, the appeal was deemed abandoned, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if no opposition is filed within 40 days of the early termination proposal, and any subsequent claim of a cost settlement requires documentary proof to be valid.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 15704/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, posto che l’asserito accordo sull a compensazione delle spese tra le parti, cui allude il ricorrente nell’atto di rinuncia espressa depositato il 31 ottobre 2023 – rinuncia peraltro intervenut a dopo la scadenza del termine di 40 giorni per la formulazione dell’opposizione – non risulta in alcun modo documentato (neanche per sottoscrizione della controparte all’atto di rinuncia, ai fini di poterne desumere l’accettazione);
P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 6 novembre 2023 I