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Ordinanza — n. 31108/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses usucapion appeal, ruling exclusive possession and family ties negate co-ownership claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31108/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Rosalba Fossati and Vincenzo Fracchiolla against a lower court ruling that denied their usucapion claim. The appellants argued that the trial court erred by only addressing the counterclaim for partition without resolving the entire inheritance dispute, while the respondent maintained that their exclusive possession and family relationships with the deceased proved mere tolerance. The court upheld the lower court's decision, finding that the appellants failed to demonstrate exclusive possession incompatible with co-ownership or to prove an intent to own the property as a sole owner.

Regesto Legislator

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Art. 104, 277, 279 c.p.c.; The court must adjudicate all claims unless specific statutory exceptions apply, and usucapion by a co-heir requires exclusive possession demonstrating an intent to own 'as a master' rather than merely tolerating the use of common property.

Parole chiave

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usucapion inheritance exclusive possession co-ownership tolerance partition of estate civil procedure code burden of proof family relationship evidence legato di cosa altrui

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 277 c.p.c.
Art. 279 c.p.c.
1-3 dell’art. 279 c.p.c. ed essendo possibile derogare all’obbligo di definire l’intera lite solo su istanza di parte e ove sussista un loro interesse apprezzabile , in applicazione dei principi del giusto processo, sostenendo infine l’inapplicabilitàdell’art.
Art. 2697 c.c.
D.P.R. n. 115/02, Art. 13
2697 c.c., norma invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass.13395/2018;
art. 279 c.p
1-3 dell’art. 279 c.p.c.
art. 1141 c.c
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1141 c.c., sostenendo che competeva a Giuseppe Fossati provare che il possesso dei ricorrenti fosse stato esercitato per mera tolleranza.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 9661/2006
Anche la sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti deponeva, in tale contesto e quale ulteriore elemento indiziario, per l’utilizzo del bene per mera tolleranza (Cass. 9661/2006;
Cass. 17880/2019
Cass. 35067/2022
Cassation court allows appeal regarding will validity, correcting lower court's error on disavowal rules.
Cass. 1796/2022
Italian Court of Cassation rules mere crop cultivation is insufficient for agricultural land adverse possession; fencing is required to prove exclusion of others.
Cass. 9359/2021
1796/2022; Cass. 9359/2021; Cass.
Cass. 10734/2018
9359/2021; Cass. 10734/2018).
Cass. 13395/2018
Cass. 26769/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3450/2018 R.G. proposto da FOSSATI ROSALBA E FRACCHIOLLA VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avv. Iacopo Francesco Armanni, con domicilio in Roma, alla Via Monte Zebio n. 43, presso l’avv. Chiara Tagliaferro. –RICORRENTE– contro FOSSATI GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’avv. Santi Giovanni Alessandrello, con domicilio in Roma, Viale Trastevere n. 301, presso l’avv. Marina Mariani. –CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4400/2017, 19.10.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Monza n. 232/2015, con cui, nel giudizio di divisione ereditaria promosso da Giuseppe Fossati, era stata respinta la riconvenzionale di usucapione degli immobili siti in Lissone, proposta dagli attuali ricorrenti. Oggetto: usucapione Il giudice distrettuale ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse pronunciato sulla sola riconvenzionale , senza definire l’intera causa, evidenziando che l’accertamento dell’appartenenza comune o esclusiva degli immobili era pregiudiziale rispetto alla divisione.

Richiamando l’orientamento a mente del quale il compossessore può usucapire la quota di altro contitolare ove eserciti il possesso in maniera esclusiva, ha posto in rilievo che gli appellanti, nel proporre il gravame, avevano insistito sulla valenza della missiva inoltrata a Giuseppe Fossati nel 1998 , con cui essi avevano respinto le richieste di quest’ultimo di ottenere parte dei canoni di locazione, senza censurare l’ulteriore argomento con cui il Tribunale aveva considerato che l’attore aveva versato le imposte relative all’immobile, negando che vi fosse prova che i pagamenti documentati dai convenuti riguardassero la somma dovuta per l’intero anziché per una quota.

Ha affermato che il rapporto di parentela e le ripetute promesse dello zio Amedeo di regolarizzare che avevano indotto Giuseppe Fossati ad attendere che anche a lui venisse chiesto di cedere la quota di proprietà, come già avvenuto per gli altri coeredi, provavano che l’immobile era stato utilizzato dai ricorrenti per mera tolleranza. La cassazione della sentenza è chiesta da Rosalba Fossati e Vincenzo Fracchiolla con ricorso in quattro motivi. Giuseppe Fossati resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 104, 277 e 279 c.p.c., per aver la Corte di merito respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado con cui era stata definita la sola riconvenzionale, in violazione del principio per cui il giudice deve provvedere su tutte le domande, non configurandosi alcuna delle ipotesi contemplate dai nn. 1-3 dell’art. 279 c.p.c. ed essendo possibile derogare all’obbligo di definire l’intera lite solo su istanza di parte e ove sussista un loro interesse apprezzabile , in applicazione dei principi del giusto processo, sostenendo infine l’inapplicabilitàdell’art. 277, comma secondo, c.p.c., riguardante le domande articolate in più capi e non la domanda fondata su un capo unico.

Il motivo è infondato. Il procedimento divisorio si sviluppa in fasi che esitano nell’emanazione di ordinanze, sempre che sul diritto alla divisione , sulla determinazione delle porzioni spettanti ai condividenti e sulla attribuzione delle singole quote non sorgano contestazioni. In caso contrario, in qualsiasi fase della procedura tali contestazioni vanno risolte con sentenz e suscettibil i di passaggio in giudicato se non impugnate nei modi di legge e il relativo giudicato interno può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 7165/1979;

Cass. 733/1982). La divisione giudiziale dà vita ad un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati, ma, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, sono consentite pronunce che non definiscano l’intera res litigiosa. Il principio dell'unitarietà del procedimento non esclude –dunque - che nell'ambito di tale processo possano essere pronunciate sentenze non definitive, strumentali alla successiva determinazione della consistenza dell'asse ereditario, tali essendo quelle che risolvano lecontestazioni insorte fra i condividenti in ordine ai rispettivi diritti o all’appartenenza di un bene alla massa da dividere, come nel caso che ne sia rivendicata l’usucapione in proprietà esclusiva (Cass. 543/1986;

Cass. 4080/1986; Cass.4777/1989; Cass. 4954/1990; Cass. 4827/1994; Cass. 5960/1996; Cass. 29829/2011; Cass. 10067/2020), mentre ha natura definitiva quella che provveda, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (Cass.24300/2023; Cass. 15466/2016).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1140, 1141, 1146, 1158 c.c., sostenendo che Giuseppe Fossati, essendo divenuto erede nel 1989 allorquando i convenuti già possedevano l’immobile da almeno cinque anni, non era compossessore e non aveva neppure mai dedotto l’esistenza in capo al suo dante causa di un rapporto di fatto con il bene, dovendo provare la successio possessionis. Occorreva, ai fini dell’usucapione, la prova del possesso materiale e non di quello esclusivo, irrilevante rispetto al comproprietario non possessore.

Il terzo motivo denuncia l’apparenza e la manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui la pronuncia ha ritenuto necessaria la prova del possesso esclusivo ed ha affermato che Giuseppe Fossati avesse tollerato il possesso da parte dei ricorrenti, trascurando le ripetute richieste del resistente di ottenere l’uso dei beni e la corresponsione dei frutti , sollevate anche negli atti di causa , essendo invece indimostrato lo svolgimento di trattative per la cessione della quota del resistente. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 1141 c.c., sostenendo che competeva a Giuseppe Fossati provare che il possesso dei ricorrenti fosse stato esercitato per mera tolleranza.

I tre motivi non meritano accoglimento. Il ricorso non si confronta con la circostanza, di cui aveva dato conto già il Tribunale, circa il fatto che i ricorrenti, oltre a non essersi mai dichiarati proprietari esclusivi dell’immobile, avevano acquistato talune quote indivise proprio nel marzo 1982 , riconoscendo l’altrui diritto, senza aver mai esercitato un possesso utile all’usucapione (cfr. sentenza, pag. 2). Anche la sussistenza di un rapporto di parentela tra le parti deponeva, in tale contesto e quale ulteriore elemento indiziario, per l’utilizzo del bene per mera tolleranza (Cass. 9661/2006;

Cass.17880/2019). Non rileva –quindi - che il dante causa dei resistenti non fosse nel possesso dei beni(non essendo in discussione la titolarità dei beni controversi in capo ai resistenti); correttamente la sentenza ha evocato il principio secondo cui il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire laquota degli altri eredi, senza necessità diinterversione del titolo del possesso; egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è però tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. 35067/2022;

Cass. 1796/2022; Cass. 9359/2021; Cass. 10734/2018). In conclusione, la seconda censura è inammissibile poiché non tiene conto dell’accertamento in fatto svolto dalla Corte di merito in ordine alla circostanza che i resistenti non avevano mai esercitato un possesso pieno, né compiuto atti di interversione. Il terzo motivo deduce un inesistente vizio di motivazione, avendo la sentenza chiarito in maniera esauriente le ragioni dell’insussistenza del possesso ad usucapionem; non si configura la violazione dell’onere della prova della tolleranza, che il giudice di merito ha legittimamente desunto dal vincolo di parentela tra le parti, senza far ricorso al criterio formale di cui all’art. 2697 c.c., norma invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass.13395/2018;

Cass. 26769/2018). Quanto alla prova dell’esistenza delle trattative per l’acquisto della quota del resistente, già il Tribunale aveva ritenuto implicitamente credibili le dichiarazioni di Giuseppe Fossati, con apprezzamento che non risulta censurato in appello sotto il profilo dell’inidoneità delle dichiarazioni di parte a valere come prova delle circostanze rilevanti in causa. Il ricorso è quindi respinto, con addebito di spese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5500,00 per onorari, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos